Dalla lettura delle istruzioni al modello Unico Persone Fisiche 2002 già pubblicate in gazzetta ufficiale, sono emersi interessanti chiarimenti in merito alla cumulabilità dell'agevolazione Tremonti bis con la D.I.T. che modificano almeno parzialmente quanto esposto nelle bozze non definitive precedenti delle istruzioni stesse, disponibili nel sito web dell'agenzia delle entrate.
In particolare viene specificato che il cumulo dei predetti incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale (indicate nel rigo RS19, colonna 2), ad esclusione quindi delle spese per Asili nido (indicate nel rigo RS 19 colonna 1) e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettabile a D.I.T. è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.
Tale situazione si verifica quando:
| REDDITO AGEVOLABILE DIT (RJ5 mod.2002) | Reddito di impresa al netto dell'importo agevolabile in applicazione dell'art.1 della legge n.383 del 2001 c.d. "emersione del sommerso" (RF41 mod.2002) | |
| + | < 10% | + |
| ECCEDENZE del reddito agevolabile DIT esercizi Precedenti(RJ8 mod.2002) | REDDITO AGEVOLATO TREMONTI INVESTIMENTI (RS18 mod.2002) | |
| + | ||
| REDDITO AGEVOLATO TREMONTI SPESE ASILO NIDO (RS19 1^col. mod.2002) |
In conseguenza a quanto sopra esposto, potrebbe essere conveniente per alcuni contribuenti che eccedono il limite del 10% e quindi non potrebbero fruire congiuntamente dell'agevolazione tremonti e della c.d. MiniDIT, rinunciare al riporto delle eccedenze di reddito agevolabile DIT derivanti da esercizi Precedenti(RJ8 mod.2002) per abbassare l'importo del primo termine del confronto.
| € 1.000 (RJ5 mod.2002) | € 9.000 (RF41 mod.2002) | |
| + | < 10% | + |
| € 200 (RJ8 mod.2002) | € 1.000 (RS18 mod.2002) | |
| + | ||
| € 100 (RS19 1^col. mod.2002) |
In questo caso poiché il reddito agevolabile D.I.T. è pari ad € 1.200 mentre il limite del 10% è pari ad € 1.010 non sarebbe possibile fruire contemporaneamente dell'agevolazione Tremonti e della D.I.T. potrebbe dunque convenire al contribuente "abbandonare" l'eccedenza agevolabile D.I.T. derivante dall'esercizio precedente. In questo modo il primo termine del confronto si ridurrebbe ad € 1000.