PRIME CONSIDERAZIONI SULLA TECNO TREMONTI

Sintesi:
L'articolo 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (in vigore dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale n. 2294 ottobre 2003 - supplemento ordinario), concede ai titolari di reddito d'impresa, la detassazione del reddito d'impresa per un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti. La norma prevede inoltre l'introduzione di un apposito regime di detassazione delle spese correlate all'export, alla quotazione in borsa e agli stage aziendali per gli studenti.

Investimenti in Ricerca e Sviluppo
Ambito soggettivo:
L'agevolazione riguarda i soggetti in attività alla data 2 ottobre 2003 e parrebbe riferita esclusivamente agli esercenti attività di impresa poiché pur se non espressamente prevista una esclusione degli esercenti attività di arte o professione, la norma afferma che gli investimenti agevolati possono essere esclusi dall'imposizione dal reddito di impresa.
L'agevolazione si applica anche all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione Europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia dell'agevolazione è però, in questo caso, subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea, all'approvazione da parte della Commissione Europea.

Ambito oggettivo:
Analogamente a quanto previsto per la "Tremonti bis", la norma subordina l'applicazione dell'incentivo alla attestazione di effettività delle spese per le quali è richiesto il beneficio.
Si fa presente, a tal proposito, che in sede di approvazione parlamentare è stato soppresso ogni riferimento ad investimenti concernenti la tecnologia digitale.
Al momento della stesura del presente documento, non si è ancora in possesso di un testo definitivo, per cui le considerazioni che si svolgeranno avranno una validità limitata in funzione dell'attuale struttura testuale.
Premesso quanto sopra, l'incentivo fiscale è destinato ai costi di ricerca e sviluppo "iscrivibili" tra le immobilizzazioni immateriali.
La norma fiscale si limita a definire come agevolabili i costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali.
Nell'interpretazione della previsione normativa possiamo quindi riferirci alle indicazione fornite dal principio contabile nazionale n. 24
Tale documento in particolare divide i costi sostenuti in:
1) ricerca di base;
2) ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo;
3) ricerca per lo sviluppo.
La prima tipologia di costi si riferisce ad una ricerca di utilità generale per l'impresa, ma che non hanno un'utilità direttamente attribuibile ad un progetto, ad una attività o allo sviluppo di un prodotto e quindi devono essere correttamente indicati nel Conto Economico. I costi rientranti in questa categoria non possono fruire dell'agevolazione in oggetto.
I costi sostenuti per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo sono, invece, facoltativamente capitalizzabili, così come sono capitalizzabili i costi direttamente sostenuti per la realizzazione dei progetti in ricerca e sviluppo, inclusi quelli inerenti l'utilizzazione di risorse interne all'azienda e gli oneri accessori di diretta imputazione. Questi costi rientrano nella previsione della norma agevolativa.
Rimane da chiarire se i costi in esame rilevano a prescindere dalla loro effettiva capitalizzazione, atteso che nel merito l'Amministrazione si è sempre pronunciata per l'impossibilità del doppio binario.

Meccanismo applicativo:
Tecnicamente sì tratta di un'ulteriore deduzione, in aggiunta a quella ordinaria prevista dalle norme del TUIR.
L'importo da portare in diminuzione del reddito imponibile, come previsto dalla norma in esame, è dato dal minimo tra:
la somma del 10% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti nell'esercizio successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e il 30 per cento dell'eccedenza di detti costi rispetto alla media degli stessi sostenuti nei tre esercizi precedenti;
                                                                              e
il 20% della media dei redditi relativi ai tre periodi di imposta precedenti non considerando i periodi in perdita.
Ad esempio, nell'ipotesi in cui su tre esercizi, due siano in perdita, la base per il calcolo del 20% sarà quindi solo l'unico esercizio in utile. Eccezione a questa previsione di "irrilevanza" parrebbe essere l'ipotesi di tre esercizi in perdita, nel qual caso si ritiene essere nullo l'importo agevolabile.
Pare evidente che il sopradescritto metodo di calcolo dell'agevolazione valorizzi esclusivamente le imprese che effettivamente, a fronte del sostenimento di costi di ricerca e sviluppo, siano riuscite negli esercizi precedenti a conseguire risultati positivi, penalizzando probabilmente imprese neo costituite che a fronte di un'attività di ricerca indubbiamente onerosa, difficilmente riescono, nei primi esercizi, a realizzare risultati utili.

Ulteriori agevolazioni previste
Le disposizioni agevolative in oggetto - in aggiunta alle ordinarie deduzioni dal reddito d'impresa - prevedono di non assoggettare a tassazione, oltre ai costi di ricerca e sviluppo di cui si è appena fatto cenno, l'importo delle spese direttamente sostenute per la esposizione dì prodotti in fiere all'estero, con esclusione delle spese di sponsorizzazione, nonché l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali a favore di studenti di corsi di istruzione secondaria o universitaria, di diplomati o laureati a condizione che non sia trascorso più di un anno dal termine del corso di studi. Inoltre, sono agevolabili" le spese sostenute per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea.

Spese relative all'export:
La norma prevede un ulteriore deduzione con riferimento all'intero importo delle "spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti". L'interpretazione letteraria della norma ci indurrebbe ad escludere i costi "accessori" all'evento fieristico, vale a dire tutti quei costi non direttamente ricollegabili all'export.

Spese relative a stage aziendali:
La detassazione spetta, inoltre, sull'ammontare delle spese sostenute per l'effettuazione di stage aziendali destinati agli studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero ai diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi.
In tali spese si ritiene possano rientrare tutte quelle necessarie a consentire l'espletamento dello stage da parte degli anzidetti soggetti, e gli eventuali compensi erogati agli stagisti.
L'incentivo fiscale si colloca nell'ambito di un più ampio regime agevolativo teso a favorire la quotazione in borsa e si applica a tutte le spese sostenute per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea, oggetto del premio per la quotazione previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto legge 269/2003.
Tale regime, in particolare, è destinato alle società che vengono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea in epoca successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2004 e consiste nella possibilità di applicare, per il periodo d'imposta nel corso del quale è stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi d'imposta successivi, un'aliquota d'imposta ridotta - fissata al 20 per cento -fino a concorrenza di un ammontare di reddito complessivo netto dichiarato non superiore a 30 milioni di euro.

Attestazione dell'effettività delle spese sostenute
Il comma 3 dell'articolo 1 in esame prevede l'attestazione delle spese sostenute ai fini della detassazione di cui al comma 1, ossia di tutte le fattispecie finora esaminate.
In linea generale, al fine di assicurare l'effettività del sostenimento dei costi oggetto di agevolazione è richiesta un'apposita "attestazione di effettività dei costi sostenuti ", la quale può essere rilasciata, nelle forme previste dalla legge n 97 del 1977 (che disciplina le misure fiscali a sostegno dell'innovazione delle imprese industriali), dal Presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale (CAF).
Per consentire un efficace monitoraggio dell'andamento degli investimenti detassati è previsto, infatti, a carico dei soggetti beneficiari dell'incentivo, un onere di rilevazione progressiva dei dati. Prima delle modifiche apportate dal maxi-emendamento tali dati riguardavano esclusivamente le attività di ricerca e sviluppo (ed alle abolite spese per tecnologie digitali), mentre allo stato attuale è previsto un monitoraggio di tutti gli oneri "agevolabili".
La rilevazione va effettuata su un "apposito prospetto sezionale ", sottoscritto dal legale rappresentante.