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PRIME CONSIDERAZIONI SULLA TECNO TREMONTI
Sintesi:
L'articolo 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n 269, recante disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici (in vigore dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale
n. 2294 ottobre 2003 - supplemento ordinario), concede ai titolari di
reddito d'impresa, la detassazione del reddito d'impresa per un importo
pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili
tra le immobilizzazioni immateriali, a tale importo si aggiunge il 30
per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti
nei tre periodi d'imposta precedenti. La norma prevede inoltre l'introduzione
di un apposito regime di detassazione delle spese correlate all'export,
alla quotazione in borsa e agli stage aziendali per gli studenti.
Investimenti
in Ricerca e Sviluppo
Ambito soggettivo:
L'agevolazione riguarda i soggetti in attività alla data 2 ottobre
2003 e parrebbe riferita esclusivamente agli esercenti attività
di impresa poiché pur se non espressamente prevista una esclusione
degli esercenti attività di arte o professione, la norma afferma
che gli investimenti agevolati possono essere esclusi dall'imposizione
dal reddito di impresa.
L'agevolazione si applica anche all'ammontare delle spese sostenute dalle
piccole e medie imprese, come definite dall'Unione Europea, che, nell'ambito
di distretti industriali o filiere produttive si aggregano in numero non
inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti
contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia
dell'agevolazione è però, in questo caso, subordinata, ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato Istitutivo della Comunità
Europea, all'approvazione da parte della Commissione Europea.
Ambito oggettivo:
Analogamente a quanto previsto per la "Tremonti bis", la
norma subordina l'applicazione dell'incentivo alla attestazione di effettività
delle spese per le quali è richiesto il beneficio.
Si fa presente, a tal proposito, che in sede di approvazione parlamentare
è stato soppresso ogni riferimento ad investimenti concernenti
la tecnologia digitale.
Al momento della stesura del presente documento, non si è ancora
in possesso di un testo definitivo, per cui le considerazioni che si svolgeranno
avranno una validità limitata in funzione dell'attuale struttura
testuale.
Premesso quanto sopra, l'incentivo fiscale è destinato ai costi
di ricerca e sviluppo "iscrivibili" tra le immobilizzazioni
immateriali.
La norma fiscale si limita a definire come agevolabili i costi di ricerca
e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali.
Nell'interpretazione della previsione normativa possiamo quindi riferirci
alle indicazione fornite dal principio contabile nazionale n. 24
Tale documento in particolare divide i costi sostenuti in:
1) ricerca di base;
2) ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo
produttivo;
3) ricerca per lo sviluppo.
La prima tipologia di costi si riferisce ad una ricerca di utilità
generale per l'impresa, ma che non hanno un'utilità direttamente
attribuibile ad un progetto, ad una attività o allo sviluppo di
un prodotto e quindi devono essere correttamente indicati nel Conto Economico.
I costi rientranti in questa categoria non possono fruire dell'agevolazione
in oggetto.
I costi sostenuti per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico
prodotto o processo produttivo sono, invece, facoltativamente capitalizzabili,
così come sono capitalizzabili i costi direttamente sostenuti per
la realizzazione dei progetti in ricerca e sviluppo, inclusi quelli inerenti
l'utilizzazione di risorse interne all'azienda e gli oneri accessori di
diretta imputazione. Questi costi rientrano nella previsione della norma
agevolativa.
Rimane da chiarire se i costi in esame rilevano a prescindere dalla loro
effettiva capitalizzazione, atteso che nel merito l'Amministrazione si
è sempre pronunciata per l'impossibilità del doppio binario.
Meccanismo applicativo:
Tecnicamente sì tratta di un'ulteriore deduzione, in aggiunta
a quella ordinaria prevista dalle norme del TUIR.
L'importo da portare in diminuzione del reddito imponibile, come previsto
dalla norma in esame, è dato dal minimo tra:
la somma del 10% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti nell'esercizio
successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e il 30
per cento dell'eccedenza di detti costi rispetto alla media degli stessi
sostenuti nei tre esercizi precedenti;
e
il 20% della media dei redditi relativi ai tre periodi di imposta
precedenti non considerando i periodi in perdita.
Ad esempio, nell'ipotesi in cui su tre esercizi, due siano in perdita,
la base per il calcolo del 20% sarà quindi solo l'unico esercizio
in utile. Eccezione a questa previsione di "irrilevanza" parrebbe
essere l'ipotesi di tre esercizi in perdita, nel qual caso si ritiene
essere nullo l'importo agevolabile.
Pare evidente che il sopradescritto metodo di calcolo dell'agevolazione
valorizzi esclusivamente le imprese che effettivamente, a fronte del sostenimento
di costi di ricerca e sviluppo, siano riuscite negli esercizi precedenti
a conseguire risultati positivi, penalizzando probabilmente imprese neo
costituite che a fronte di un'attività di ricerca indubbiamente
onerosa, difficilmente riescono, nei primi esercizi, a realizzare risultati
utili.
Ulteriori
agevolazioni previste
Le disposizioni agevolative in oggetto - in aggiunta alle ordinarie deduzioni
dal reddito d'impresa - prevedono di non assoggettare a tassazione, oltre
ai costi di ricerca e sviluppo di cui si è appena fatto cenno,
l'importo delle spese direttamente sostenute per la esposizione dì
prodotti in fiere all'estero, con esclusione delle spese di sponsorizzazione,
nonché l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali a
favore di studenti di corsi di istruzione secondaria o universitaria,
di diplomati o laureati a condizione che non sia trascorso più
di un anno dal termine del corso di studi. Inoltre, sono agevolabili"
le spese sostenute per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato
di uno Stato membro dell'Unione Europea.
Spese relative all'export:
La norma prevede un ulteriore deduzione con riferimento all'intero
importo delle "spese direttamente sostenute per la partecipazione
espositiva di prodotti". L'interpretazione letteraria della norma
ci indurrebbe ad escludere i costi "accessori" all'evento fieristico,
vale a dire tutti quei costi non direttamente ricollegabili all'export.
Spese relative a stage aziendali:
La detassazione spetta, inoltre, sull'ammontare delle spese sostenute
per l'effettuazione di stage aziendali destinati agli studenti di corsi
d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero ai diplomati o laureati
per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo
corso di studi.
In tali spese si ritiene possano rientrare tutte quelle necessarie a consentire
l'espletamento dello stage da parte degli anzidetti soggetti, e gli eventuali
compensi erogati agli stagisti.
L'incentivo fiscale si colloca nell'ambito di un più ampio regime
agevolativo teso a favorire la quotazione in borsa e si applica a tutte
le spese sostenute per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato
di uno Stato membro dell'Unione Europea, oggetto del premio per la quotazione
previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto legge 269/2003.
Tale regime, in particolare, è destinato alle società che
vengono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato
membro dell'Unione Europea in epoca successiva alla data di entrata in
vigore del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2004 e consiste
nella possibilità di applicare, per il periodo d'imposta nel corso
del quale è stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i
due periodi d'imposta successivi, un'aliquota d'imposta ridotta - fissata
al 20 per cento -fino a concorrenza di un ammontare di reddito complessivo
netto dichiarato non superiore a 30 milioni di euro.
Attestazione
dell'effettività delle spese sostenute
Il comma 3 dell'articolo 1 in esame prevede l'attestazione delle spese
sostenute ai fini della detassazione di cui al comma 1, ossia di tutte
le fattispecie finora esaminate.
In linea generale, al fine di assicurare l'effettività del sostenimento
dei costi oggetto di agevolazione è richiesta un'apposita "attestazione
di effettività dei costi sostenuti ", la quale può
essere rilasciata, nelle forme previste dalla legge n 97 del 1977 (che
disciplina le misure fiscali a sostegno dell'innovazione delle imprese
industriali), dal Presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza
di quest'ultimo organo sociale, da un professionista iscritto nell'albo
dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro
di assistenza fiscale (CAF).
Per consentire un efficace monitoraggio dell'andamento degli investimenti
detassati è previsto, infatti, a carico dei soggetti beneficiari
dell'incentivo, un onere di rilevazione progressiva dei dati. Prima delle
modifiche apportate dal maxi-emendamento tali dati riguardavano esclusivamente
le attività di ricerca e sviluppo (ed alle abolite spese per tecnologie
digitali), mentre allo stato attuale è previsto un monitoraggio
di tutti gli oneri "agevolabili".
La rilevazione va effettuata su un "apposito prospetto sezionale
", sottoscritto dal legale rappresentante.
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