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Il comma 3 dell'art. 5 della legge in esame, prevede che, a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data della sua entrata in vigore,
i redditi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 2, commi
da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e DIT non rilevano ai fini
dell'attribuzione del credito d'imposta limitato ai soci in sede di
distribuzione degli utili, di cui all'art. 105,comma 4, del TUIR.
Lo spirito della norma è quello di rendere neutra, almeno da
questo punto di vista, la scelta del contribuente sull'utilizzo di una
o dell'altra agevolazione. Infatti, l'agevolazione in esame non prevede
l'attribuzione di un credito d'imposta limitato con riferimento ai redditi
non assoggettati a tassazione per effetto dell'agevolazione stessa.
Ciò, d'altra parte, è coerente con l'intento perseguito
dal legislatore di incentivare lo sviluppo economico e il rafforzamento
dell'apparato produttivo. Il meccanismo di funzionamento dell'agevolazione,
che non consente di memorizzare alcuna credito d'imposta con riferimento
al reddito agevolato, fa sì che l'eventuale reddito conseguito
dai soci sotto forma di dividendi successivamente distribuiti verrà
assoggettato a tassazione senza alcun credito d'imposta.
Ciò incentiva indirettamente l'accantonamento degli utili e di
conseguenza la capitalizzazione delle imprese.
circ 90/e del 2001
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