Alimentazione dei canestri e capitalizzazione dell'impresa

 

Il comma 3 dell'art. 5 della legge in esame, prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data della sua entrata in vigore, i redditi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e DIT non rilevano ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta limitato ai soci in sede di distribuzione degli utili, di cui all'art. 105,comma 4, del TUIR.
Lo spirito della norma è quello di rendere neutra, almeno da questo punto di vista, la scelta del contribuente sull'utilizzo di una o dell'altra agevolazione. Infatti, l'agevolazione in esame non prevede l'attribuzione di un credito d'imposta limitato con riferimento ai redditi non assoggettati a tassazione per effetto dell'agevolazione stessa.
Ciò, d'altra parte, è coerente con l'intento perseguito dal legislatore di incentivare lo sviluppo economico e il rafforzamento dell'apparato produttivo. Il meccanismo di funzionamento dell'agevolazione, che non consente di memorizzare alcuna credito d'imposta con riferimento al reddito agevolato, fa sì che l'eventuale reddito conseguito dai soci sotto forma di dividendi successivamente distribuiti verrà assoggettato a tassazione senza alcun credito d'imposta.
Ciò incentiva indirettamente l'accantonamento degli utili e di conseguenza la capitalizzazione delle imprese.
circ 90/e del 2001