Art. 8 legge n. 388 del 2000

L'agevolazione in esame non è cumulabile con quella per gli investimenti nelle aree svantaggiate, prevista dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000, fatta eccezione, come per le altre agevolazioni, per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.
Pertanto, il contribuente, per ciascun periodo d'imposta e con riferimento agli investimenti complessivamente effettuati su base nazionale, dovrà scegliere se fruire del credito d'imposta di cui al citato art. 8 della legge n. 388 del 2000 ovvero della detassazione di cui all'agevolazione in commento. Ne consegue che un soggetto che effettua investimenti sia nelle aree svantaggiate sia in altri ambiti territoriali, deve applicare un'unica agevolazione e sarà libero di effettuare scelte diverse in relazione ai vari periodi d'imposta.
circ 90/e del 2001