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L'agevolazione in esame non è cumulabile con quella per gli
investimenti nelle aree svantaggiate, prevista dall'art. 8 della legge
n. 388 del 2000, fatta eccezione, come per le altre agevolazioni, per
le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.
Pertanto, il contribuente, per ciascun periodo d'imposta e con riferimento
agli investimenti complessivamente effettuati su base nazionale, dovrà
scegliere se fruire del credito d'imposta di cui al citato art. 8 della
legge n. 388 del 2000 ovvero della detassazione di cui all'agevolazione
in commento. Ne consegue che un soggetto che effettua investimenti sia
nelle aree svantaggiate sia in altri ambiti territoriali, deve applicare
un'unica agevolazione e sarà libero di effettuare scelte diverse
in relazione ai vari periodi d'imposta.
circ 90/e del 2001
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