Impianti: definizione

 

Costituiscono impianti, i beni materiali, infissi al suolo o mobili, che singolarmente o in virtù delle loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali.
Come già rilevato con la circolare 27 ottobre 1994, n. 181, l'espressione "impianti" comprende anche i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, nonché le aree su cui gli stessi insistono e quelle accessorie.
Circ 90/e del 2001

L'espressione "impianti" comprende nel loro complesso:
le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie;
i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, le attrezzature, ecc.
istruzioni modello 760/96 redditi 1995


il rapporto intercorrente fra la nozione di <impianto> e la nozione di <bene strumentale> sembra essere quello esistente fra <contenuto> e <contenente>, nel senso che la nozione di bene strumentale ricomprende senz'altro nel suo ambito anche quella di impianto. Piu' in particolare, la nozione di bene strumentale implica il riferimento a tutti i beni, materiali e immateriali, destinati durevolmente nell'azienda all'esercizio dell'attivita' produttiva; gli impianti, a loro volta, identificano i beni strumentali aventi fisica esistenza, cioe' di natura materiale, fissi o mobili, considerati sia nella loro aggregazione funzionale (vale a dire, come una pluralita' di beni coordinati per l'attivita' produttiva) sia anche singolarmente nella loro individualita' fisica e giuridica. Proprio a tale nozione di impianto, e' interessante notare, fece riferimento il ministero delle Finanze in sede di istruzioni applicative del gia' citato articolo 8 della legge n. 1089 del 1968 (cfr. la circolare 30 gennaio 1969, n. 113 ) il ministero, ebbe a precisare, in particolare, che gli impianti non devono necessariamente identificarsi con gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati o con gli opifici industriali o, comunque, con macchinari stabilmente installati>, costituendo di per se' impianti <tutte le immobilizzazioni materiali che si pongono, rispetto all'attivita' dell'impresa, come beni strumentali>. A questa stessa nozione si richiama la circolare ministeriale n. 181/E la quale precisa che l'espressione <impianti> comprende <le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie, i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati nel suolo, le attrezzature eccetera>
In definitiva, avendo riguardo all'oggetto considerato, puo' ritenersi che le due fattispecie (realizzo e acquisto) vengono ad avere ambiti applicativi in buona parte coincidenti. Tale stretto rapporto e' confermato anche avendo riguardo al tipo di attivita' ipotizzato dalla norma nei due casi. E infatti, <realizzare> impianti implica senz'altro, il riferimento a tutte le possibili attivita' giuridiche che possono servire a effettuare l'investimento: lavori in economia, appalto, compravendita eccetera; anche <acquistare> beni nuovi ha pari ampiezza, potendo l'acquisto avvenire tanto a titolo derivativo (compravendita, appalto eccetera) tanto a titolo originario (a esempio, lavori in economia). Del resto, anche sotto un profilo logico-sistematico, al concetto di <acquisto> deve essere dato lo stesso valore semantico di quello di <realizzazione>. Ne costituiscono riprova i problemi che, altrimenti, nascerebbero per gli investimenti in beni strumentali immateriali. Non c'e' dubbio, infatti, che questi beni possono essere collocati solo nella seconda della anzidette fattispecie (acquisto di beni strumentali nuovi) considerata la loro sicura estraneita' alla nozione di impianto; pertanto, se si dovesse attribuire al termine <acquisto> il significato piu' restrittivo di acquisizione attraverso negozi di trasferimento da terzi, l'agevolazione verrebbe ingiustamente negata a tutti i beni immateriali creati direttamente dall'impresa attraverso attivita' interne di ricerca e di sviluppo
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151