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Costituiscono impianti, i beni materiali, infissi al suolo o mobili,
che singolarmente o in virtù delle loro aggregazione funzionale
costituiscono beni strumentali.
Come già rilevato con la circolare 27 ottobre 1994, n. 181, l'espressione
"impianti" comprende anche i fabbricati e i manufatti stabilmente
incorporati al suolo, nonché le aree su cui gli stessi insistono
e quelle accessorie.
Circ 90/e del 2001
L'espressione "impianti" comprende nel loro complesso:
le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie;
i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, le attrezzature,
ecc.
istruzioni modello 760/96 redditi 1995
il rapporto intercorrente fra la nozione di <impianto> e la nozione
di <bene strumentale> sembra essere quello esistente fra <contenuto>
e <contenente>, nel senso che la nozione di bene strumentale ricomprende
senz'altro nel suo ambito anche quella di impianto. Piu' in particolare,
la nozione di bene strumentale implica il riferimento a tutti i beni,
materiali e immateriali, destinati durevolmente nell'azienda all'esercizio
dell'attivita' produttiva; gli impianti, a loro volta, identificano
i beni strumentali aventi fisica esistenza, cioe' di natura materiale,
fissi o mobili, considerati sia nella loro aggregazione funzionale (vale
a dire, come una pluralita' di beni coordinati per l'attivita' produttiva)
sia anche singolarmente nella loro individualita' fisica e giuridica.
Proprio a tale nozione di impianto, e' interessante notare, fece riferimento
il ministero delle Finanze in sede di istruzioni applicative del gia'
citato articolo 8 della legge n. 1089 del 1968 (cfr. la circolare 30
gennaio 1969, n. 113 ) il ministero, ebbe a precisare, in particolare,
che gli impianti non devono necessariamente identificarsi con gli stabilimenti
industriali tecnicamente organizzati o con gli opifici industriali o,
comunque, con macchinari stabilmente installati>, costituendo di
per se' impianti <tutte le immobilizzazioni materiali che si pongono,
rispetto all'attivita' dell'impresa, come beni strumentali>. A questa
stessa nozione si richiama la circolare ministeriale n. 181/E la quale
precisa che l'espressione <impianti> comprende <le aree su
cui insistono i fabbricati e quelle accessorie, i fabbricati e i manufatti
stabilmente incorporati nel suolo, le attrezzature eccetera>
In definitiva, avendo riguardo all'oggetto considerato, puo' ritenersi
che le due fattispecie (realizzo e acquisto) vengono ad avere ambiti
applicativi in buona parte coincidenti. Tale stretto rapporto e' confermato
anche avendo riguardo al tipo di attivita' ipotizzato dalla norma nei
due casi. E infatti, <realizzare> impianti implica senz'altro,
il riferimento a tutte le possibili attivita' giuridiche che possono
servire a effettuare l'investimento: lavori in economia, appalto, compravendita
eccetera; anche <acquistare> beni nuovi ha pari ampiezza, potendo
l'acquisto avvenire tanto a titolo derivativo (compravendita, appalto
eccetera) tanto a titolo originario (a esempio, lavori in economia).
Del resto, anche sotto un profilo logico-sistematico, al concetto di
<acquisto> deve essere dato lo stesso valore semantico di quello
di <realizzazione>. Ne costituiscono riprova i problemi che, altrimenti,
nascerebbero per gli investimenti in beni strumentali immateriali. Non
c'e' dubbio, infatti, che questi beni possono essere collocati solo
nella seconda della anzidette fattispecie (acquisto di beni strumentali
nuovi) considerata la loro sicura estraneita' alla nozione di impianto;
pertanto, se si dovesse attribuire al termine <acquisto> il significato
piu' restrittivo di acquisizione attraverso negozi di trasferimento
da terzi, l'agevolazione verrebbe ingiustamente negata a tutti i beni
immateriali creati direttamente dall'impresa attraverso attivita' interne
di ricerca e di sviluppo
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151
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