Investimenti: apporti in natura e donazioni

 

assumono rilievo ricorrendo, beninteso, tutte le altre condizioni richieste, fra cui quella della novita' dei beni anche i beni acquisiti a patrimonio in conseguenza di apporti di natura operati da soci o atti di donazione da parte di terzi. In particolare, va osservato che nell'ottica del provvedimento non si giustifica alcuna diversita' di trattamento fra investimenti operati dall'impresa con capitali di terzi investimenti operati con capitali proprio e, nell'ambito di questi, fra investimenti direttamente conferiti dal socio e investimenti fatti dalla societa' con i conferimenti in denaro ricevuti.
Per la donazione, invece, va segnalato che lo stesso ministero, rispondendo a un espresso quesito, ha riconosciuto l'applicabilita' del regime agevolativo anche nel caso di investimenti effettuati con il concorso di contributi pubblici (cosiddetto in conto impianti o in conto capitale); sembrerebbe logico, quindi, che ad analoghe conclusioni possa giungersi per le liberalita' aventi direttamente a oggetto l'attribuzione all'impresa di beni in natura. Su tali questioni sarebbe tuttavia opportuna una espressa conferma ministeriale.
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151