Irpef irpeg determinazione acconti

 

Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Art 4 comma 7 legge n.388 del 18 ottobre 2001

Il comma 7 dell'art. 4 stabilisce che l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG,da versare nel corso del secondo periodo di imposta di applicazione dell'agevolazione (e relativo a quello successivo), è calcolato nei modi ordinari, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto, quella che si sarebbe applicata in assenza della disciplina in esame.
In base a tale previsione, le imprese, con esercizio coincidente con l'anno solare, sono comunque tenute a calcolare l'acconto, relativo al periodo d'imposta 2003, al lordo dell'agevolazione.
Circ 90/e del 2001