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Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF
e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge
23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2.
Art 4 comma 7 legge n.388 del 18 ottobre 2001
Il comma 7 dell'art. 4 stabilisce che l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG,da
versare nel corso del secondo periodo di imposta di applicazione dell'agevolazione
(e relativo a quello successivo), è calcolato nei modi ordinari,
assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo
per il quale è dovuto l'acconto, quella che si sarebbe applicata
in assenza della disciplina in esame.
In base a tale previsione, le imprese, con esercizio coincidente con
l'anno solare, sono comunque tenute a calcolare l'acconto, relativo
al periodo d'imposta 2003, al lordo dell'agevolazione.
Circ 90/e del 2001
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