Lease back

 

Rientrano nell'agevolazione anche i beni costruiti in economia o in appalto e ceduti a società di leasing con contratto di lease back. Per gli investimenti realizzati in economia o in appalto, si è detto che i relativi costi sono determinati, rispettivamente, con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta avuto riguardo ai criteri di competenza di cui all'art.75 del TUIR o agli stati di avanzamento lavori, e che l'agevolazione compete anche per le opere in corso, già iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, limitatamente ai costi sostenuti, successivamente al 30 giugno 2001 e nei periodi d'imposta agevolati.
Secondo i medesimi criteri, pertanto, potranno godere della agevolazione gli investimenti connessi alla realizzazione in economia o in appalto di un bene nuovo, o al completamento di opere, all'ampliamento di impianti esistenti, ecc., poi oggetto del contratto di lease back.
Nel caso specifico occorre valutare se la successiva cessione del bene alla società di leasing sia o meno rilevante ai fini della determinazione dell'investimento netto, determinato secondo i criteri illustrati al paragrafo 2, nonché ai fini della applicazione della disposizione antielusiva introdotta al comma 6 dell'art. 4.
E' necessario, a tal fine, considerare la particolare natura del contratto di lease back.
La giurisprudenza di legittimità ha definito il lease back come un "contratto atipico, da iscrivere, però, in uno schema dotato di una sua qualificante tipicità sociale", trattandosi di un contratto di impresa diretto a soddisfare specifici interessi meritevoli di tutela giuridica (Cass. 7 maggio 1998, 4612).
Nell'ambito di tale schema, il trasferimento del bene è attuato "per realizzare un disegno economico che rappresenta un momento dell'usuale attività dell'imprenditore...(e)...costituisce necessario presupposto per la concessione del bene in leasing". Si tratta di un orientamento - recepito con la circolare n. 218 del 30 novembre 2000 - che qualifica la cessione come "vendita a scopo di leasing" di un bene che continua a rimanere nella disponibilità dell'impresa senza pregiudizio della sua permanente destinazione all'attività.
Tanto premesso, e tenuto conto della finalità delle disposizioni normative in esame, si ritiene che, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, la cessione del bene alla società di leasing nel contesto di una operazione di lease back non è rilevante ai fini della determinazione dell'ammontare degli investimenti netti, né ai fini dell'applicazione della norma antielusiva. Nel particolare caso, infatti, la cessione del bene non pregiudica in nessun modo la permanenza dell'investimento presso l'impresa utilizzatrice.
Tuttavia, costituirà motivo di revoca dell'agevolazione ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge, tanto il mancato esercizio del diritto di opzione, quanto la cessione del contratto di leasing. Ovviamente, la contestuale acquisizione del bene in leasing non configura, per l'utilizzatore, un ulteriore investimento che duplicherebbe i benefici. E ciò neppure nell'ipotesi in cui il bene, non ancora entrato in funzione, fosse da considerare nuovo.
Circ 90/e del 2001