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Rientrano nell'agevolazione anche i beni costruiti in economia o in
appalto e ceduti a società di leasing con contratto di lease
back. Per gli investimenti realizzati in economia o in appalto, si è
detto che i relativi costi sono determinati, rispettivamente, con riferimento
alle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta avuto riguardo
ai criteri di competenza di cui all'art.75 del TUIR o agli stati di
avanzamento lavori, e che l'agevolazione compete anche per le opere
in corso, già iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione
dell'agevolazione, limitatamente ai costi sostenuti, successivamente
al 30 giugno 2001 e nei periodi d'imposta agevolati.
Secondo i medesimi criteri, pertanto, potranno godere della agevolazione
gli investimenti connessi alla realizzazione in economia o in appalto
di un bene nuovo, o al completamento di opere, all'ampliamento di impianti
esistenti, ecc., poi oggetto del contratto di lease back.
Nel caso specifico occorre valutare se la successiva cessione del bene
alla società di leasing sia o meno rilevante ai fini della determinazione
dell'investimento netto, determinato secondo i criteri illustrati al
paragrafo 2, nonché ai fini della applicazione della disposizione
antielusiva introdotta al comma 6 dell'art. 4.
E' necessario, a tal fine, considerare la particolare natura del contratto
di lease back.
La giurisprudenza di legittimità ha definito il lease back come
un "contratto atipico, da iscrivere, però, in uno schema
dotato di una sua qualificante tipicità sociale", trattandosi
di un contratto di impresa diretto a soddisfare specifici interessi
meritevoli di tutela giuridica (Cass. 7 maggio 1998, 4612).
Nell'ambito di tale schema, il trasferimento del bene è attuato
"per realizzare un disegno economico che rappresenta un momento
dell'usuale attività dell'imprenditore...(e)...costituisce necessario
presupposto per la concessione del bene in leasing". Si tratta
di un orientamento - recepito con la circolare n. 218 del 30 novembre
2000 - che qualifica la cessione come "vendita a scopo di leasing"
di un bene che continua a rimanere nella disponibilità dell'impresa
senza pregiudizio della sua permanente destinazione all'attività.
Tanto premesso, e tenuto conto della finalità delle disposizioni
normative in esame, si ritiene che, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione,
la cessione del bene alla società di leasing nel contesto di
una operazione di lease back non è rilevante ai fini della determinazione
dell'ammontare degli investimenti netti, né ai fini dell'applicazione
della norma antielusiva. Nel particolare caso, infatti, la cessione
del bene non pregiudica in nessun modo la permanenza dell'investimento
presso l'impresa utilizzatrice.
Tuttavia, costituirà motivo di revoca dell'agevolazione ai sensi
del comma 6 dell'art. 4 della legge, tanto il mancato esercizio del
diritto di opzione, quanto la cessione del contratto di leasing. Ovviamente,
la contestuale acquisizione del bene in leasing non configura, per l'utilizzatore,
un ulteriore investimento che duplicherebbe i benefici. E ciò
neppure nell'ipotesi in cui il bene, non ancora entrato in funzione,
fosse da considerare nuovo.
Circ 90/e del 2001
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