Leasing relativo a bene realizzato in appalto

L'agevolazione spetta anche nell'ipotesi in cui la società di leasing realizza, in appalto, un immobile allo scopo di concederlo in locazione finanziaria all'utilizzatore che si impegna a corrispondere importi una tantum e canoni periodici, con possibilità di opzione di acquisto alla scadenza del contratto.
Tale contratto prevede, ordinariamente, che l'appalto sia predisposto in pieno accordo con l'utilizzatore, il quale avrà diritto di intervento a fini del controllo e dell'approvazione dei pagamenti in base agli stati di avanzamento lavori. A sua volta, il concedente è esonerato per qualsiasi responsabilità in ordine a qualità, vizi e/o difformità dell'opera, essendo a carico dell'utilizzatore tutti i rischi di mancata realizzazione e perdita totale o parziale dell'immobile.
Tanto premesso, occorre riconoscere alla fattispecie un trattamento coerente con il criterio di tendenziale equivalenza tra l'acquisizione o realizzazione del bene in proprio e quella effettuata tramite contratto di leasing, espresso nella relazione ministeriale al decreto legge n. 414/89, reiterato con il d.l. n. 90/90, recante modifiche all'art. 67 del TUIR. Tale criterio è finalizzato ad
"assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà o in leasing".
Nella stessa direzione, volta a privilegiare la sostanza del contratto di locazione finanziaria oltre la forma, si collocano i principi contabili internazionali (vedi IASC n. 17) che danno rilievo alla sostanza economico-finanziaria del contratto di leasing rispetto alla sua forma giuridica.
Per quanto sopra, si ritiene corretto assumere quale investimento dell'utilizzatore - nella particolare ipotesi sopra delineata - i corrispettivi che la società di leasing concedente ha liquidato, in ciascun periodo d'imposta agevolato, all'appaltatore in base agli stati d'avanzamento lavori, secondo quanto già chiarito per gli investimenti realizzati direttamente dall'imprenditore mediante contratti di appalto a terzi.
Circ 90/e del 2001