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L'agevolazione spetta anche nell'ipotesi in cui la società di
leasing realizza, in appalto, un immobile allo scopo di concederlo in
locazione finanziaria all'utilizzatore che si impegna a corrispondere
importi una tantum e canoni periodici, con possibilità di opzione
di acquisto alla scadenza del contratto.
Tale contratto prevede, ordinariamente, che l'appalto sia predisposto
in pieno accordo con l'utilizzatore, il quale avrà diritto di
intervento a fini del controllo e dell'approvazione dei pagamenti in
base agli stati di avanzamento lavori. A sua volta, il concedente è
esonerato per qualsiasi responsabilità in ordine a qualità,
vizi e/o difformità dell'opera, essendo a carico dell'utilizzatore
tutti i rischi di mancata realizzazione e perdita totale o parziale
dell'immobile.
Tanto premesso, occorre riconoscere alla fattispecie un trattamento
coerente con il criterio di tendenziale equivalenza tra l'acquisizione
o realizzazione del bene in proprio e quella effettuata tramite contratto
di leasing, espresso nella relazione ministeriale al decreto legge n.
414/89, reiterato con il d.l. n. 90/90, recante modifiche all'art. 67
del TUIR. Tale criterio è finalizzato ad
"assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di
mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale
tra acquisizione dei beni in proprietà o in leasing".
Nella stessa direzione, volta a privilegiare la sostanza del contratto
di locazione finanziaria oltre la forma, si collocano i principi contabili
internazionali (vedi IASC n. 17) che danno rilievo alla sostanza economico-finanziaria
del contratto di leasing rispetto alla sua forma giuridica.
Per quanto sopra, si ritiene corretto assumere quale investimento dell'utilizzatore
- nella particolare ipotesi sopra delineata - i corrispettivi che la
società di leasing concedente ha liquidato, in ciascun periodo
d'imposta agevolato, all'appaltatore in base agli stati d'avanzamento
lavori, secondo quanto già chiarito per gli investimenti realizzati
direttamente dall'imprenditore mediante contratti di appalto a terzi.
Circ 90/e del 2001
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