Leasing e investimenti agevolabili:

 

Per espressa previsione normativa, sono agevolabili gli investimenti in beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria.
L'agevolazione spetta unicamente all'utilizzatore con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il bene, mobile o immobile, è consegnato, salvo quanto si dirà per l'ipotesi in cui la società concedente realizzi il bene tramite contratto di appalto.
L'agevolazione non spetta al concedente, per il quale sono irrilevanti, ai fini del beneficio in questione, gli acquisti di beni concessi in locazione finanziaria.
Il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è quello sostenuto dal concedente per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione. Non rileva, in nessun caso, il prezzo pattuito per il riscatto.
Nel caso in cui per l'utilizzatore l'IVA sui canoni di locazione sia indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633/72, ai fini dell'agevolazione assume rilievo anche l'IVA pagata dal locatore sull'acquisto del bene.
circ90/e del 2001


Gli acquisti di beni strumentali nuovi possono essere effettuati anche mediante locazione finanziaria.
L'agevolazione in tal caso spetta al conduttore (e non al locatore, per il quale sono irrilevanti gli acquisti di beni concessi in locazione finanziaria) con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il bene (anche se costituito nel corso di più anni) è consegnato al conduttore stesso.
Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei beni stessi da parte del concedente, al netto dell'IVA. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto.
istruzioni modello 760/96 redditi 1995

Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione e' costituito da quello di acquisto dei beni stessi da parte del concedente. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto.
Circ 181/E del 27 ottobre 1994