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Per espressa previsione normativa, sono agevolabili gli investimenti
in beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria.
L'agevolazione spetta unicamente all'utilizzatore con riferimento al
periodo di imposta nel corso del quale il bene, mobile o immobile, è
consegnato, salvo quanto si dirà per l'ipotesi in cui la società
concedente realizzi il bene tramite contratto di appalto.
L'agevolazione non spetta al concedente, per il quale sono irrilevanti,
ai fini del beneficio in questione, gli acquisti di beni concessi in
locazione finanziaria.
Il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è quello
sostenuto dal concedente per l'acquisto dei beni, al netto delle spese
di manutenzione. Non rileva, in nessun caso, il prezzo pattuito per
il riscatto.
Nel caso in cui per l'utilizzatore l'IVA sui canoni di locazione sia
indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633/72, ai fini dell'agevolazione
assume rilievo anche l'IVA pagata dal locatore sull'acquisto del bene.
circ90/e del 2001
Gli acquisti di beni strumentali nuovi possono essere effettuati anche
mediante locazione finanziaria.
L'agevolazione in tal caso spetta al conduttore (e non al locatore,
per il quale sono irrilevanti gli acquisti di beni concessi in locazione
finanziaria) con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale
il bene (anche se costituito nel corso di più anni) è
consegnato al conduttore stesso.
Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, ivi
comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione
è costituito da quello di acquisto dei beni stessi da parte del
concedente, al netto dell'IVA. A tal fine non assume alcun rilievo il
prezzo di riscatto.
istruzioni modello 760/96 redditi 1995
Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, il
costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione e' costituito
da quello di acquisto dei beni stessi da parte del concedente. A tal
fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto.
Circ 181/E del 27 ottobre 1994
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