Novità investimento: requisiti

Gli investimenti agevolabili si caratterizzano, inoltre, per il requisito della novità del bene, restando esclusi, di conseguenza, quelli riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati.
Il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto. E' necessario precisare che deve comunque trattarsi di beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni.
Si osserva che l'espressione "acquisto di beni strumentali nuovi" comprende non soltanto l'acquisto a titolo derivativo, ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto destinatario dell'agevolazione.
Nella fattispecie dei beni complessi autoprodotti, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché il costo del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. Nel caso in cui il bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo derivativo, il cedente dovrà attestare che l'impiego del bene usato non è di rilevante entità rispetto al costo complessivo.
Circ 90/e del 2001

D. Nella circolare n. 90/E è stato chiarito che il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato
Tuttavia, si aggiunge subito dopo che "…… deve comunque trattarsi di beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni." A quali tipi di agevolazione si vuole fare riferimento?
R. L'inciso richiamato nel quesito proposto si riferisce all'agevolazione Tremonti-bis: non è consentito, con riferimento ad uno stesso bene, applicare due volte il beneficio fiscale, sia presso il cedente che presso il cessionario.
Quindi, se il cedente non ha fruito dell'agevolazione, il cessionario del bene nuovo può avvalersene con riferimento al costo da lui stesso sostenuto.
Circ 4/e del 2002

D. Il macchinario, nuovo di fabbrica, che viene esposto nella show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo (pertanto mai entrato in funzione) può beneficiare, una volta venduto, dell'agevolazione fiscale della Tremonti-bis?.15
R. Sì. L'acquirente potrà fruire dell'agevolazione in quanto l'esclusivo utilizzo da parte del rivenditore a fini dimostrativi non fa perdere al macchinario il requisito della novità.
Circ 4/e del 2002

L'investimento deve sempre riguardare beni nuovi (ancorché non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione), restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti, residenti o non residenti, anche se mediante locazione, comodato, ecc..
Nell'acquisto a titolo derivativo, il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dal soggetto produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore. Si considera, tuttavia, sussistente il requisito della novità anche in caso di acquisto da un soggetto diverso da quelli suddetti, a condizione che risulti, anche dal contratto, che il bene strumentale non è mai stato posto in uso dal cedente o da questi dato in uso ad altri.
L ' u t i l i z z o, nella realizzazione di un impianto o nella fabbricazione di un bene, anche di beni usati, fa venir meno il diritto a fruire dell'agevolazione, con riferimento all'intero costo dell'impianto o del bene, soltanto se il costo dell'insieme dei beni usati impiegati sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. In caso di acquisizione a titolo derivativo, l'attestazione che l'eventuale impiego di beni usati non è di rilevante entità dovrà proveni-re dal produttore o dal costruttore.
Con riguardo agli investimenti immobiliari il requisito della novità non può essere riconosciuto agli immobili ristrutturati.Ciò in quanto, di regola, anche ai fini catastali, la ristrutturazione, ancorché profonda, di un fabbricato, con eventuale cambiamento di categoria, non determina la "nascita" di un nuovo immobile bensì una semplice variazione dei dati catastali di quello già esistente. Ne consegue che, anche nel caso in cui un'impresa acquisti un immobile per ristrutturarlo e poi rivenderlo, non può riconoscersi, per i l soggetto che acquista l 'immobile ristrutturato, il requisito del la novità dell'investimento.
Diversamente, può essere considerato nuovo l'immobile oggetto di ricostruzione; ciò, anche nel caso in cui, in dipendenza di vincoli storico-artistici o derivanti da strumenti urbanistici, la ricostruzione non riguardi alcune componenti strutturali del fab-bricato preesistente (ad esempio le facciate).
Per i beni immateriali il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dei beni stessi dall'autore o inventore. In particolare, il diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno deve essere attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione; il requisito della novità non sussiste, pertanto, qualora l'autore o l'inventore abbia in precedenza provveduto direttamente allo sfruttamento in Italia dell'opera del l'ingegno. L'eventuale precedente utilizzo dell'opera dell'ingegno al di fuori del territorio italiano non assume invece alcuna rilevanza.
istruzioni modello 760/96 redditi 1995

Tra le spese di ammodernamento ovvero di acquisto di beni strumentali nuovi rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici (anche al fine di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge), di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc
istruzioni modello 760/96 redditi 1995

l'investimento deve sempre riguardare beni nuovi (ancorche' non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione), restando di conseguenza esclusi quelli gia' utilizzati da altri soggetti, anche non residenti.
Circ 181/E del 27 ottobre 1994

Per i beni immobili strumentali per natura la condizione di novita' si realizza in concreto solo nelle ipotesi di fabbricati costruiti in economia ovvero acquistati da imprese per le quali gli stessi costituiscono bene-merce.
Circ 181/E del 27 ottobre 1994

Nel caso di acquisto da terzi, i beni devono ritenersi "nuovi" sia se acquistati direttamente presso le imprese produttrici sia se vengano acquistati presso le imprese che li commercializzano, che li detengano cioe' alla stregua di beni-merce. In questo senso si pronuncia espressamente la circolare ministeriale con riferimento all'acquisto, di fabbricati strumentali; ma riterremmo che tale affermazione valga, in linea di principio, per l'acquisto di qualsiasi bene strumentale rientrante nell'ambito applicativo dell'agevolazione.
Una situazione particolare e' quella che puo' presentarsi nel caso in cui il bene sia acquistato presso imprese che commerciano in beni usati; tenendo presente che alla legge intende promuovere non solo l'incremento dell'apparato produttivo delle imprese ma anche incrementare la produzione stessa di beni strumentali, sembrerebbe difficile riconoscere in questo caso l'accesso al beneficio.
Analogamente, sembra che l'agevolazione non possa essere riconosciuta nell'ipotesi in cui, pur essendo il bene oggettivamente nuovo per non essere mai stato utilizzato prima l'acquisto avvenga non presso l'impresa produttrice o rivenditrice ma presso un'altra impresa che lo abbia a sua volta acquistato per inserirlo nel proprio processo produttivo ma non lo abbia di fatto impiegato. E' probabile che il requisito della novita' sia stato richiesto dal legislatore anche per scongiurare possibili situazioni di duplicazione del beneficio a seguito della circolazione dei beni strumentali nel periodo agevolato presso piu' imprenditori: proprio su quest'ultimo aspetto insisteva, del resto, lo stesso ministero delle Finanze nella piu' volte ricordata circolare di commento al provvedimento agevolativo del 1968. Se ne dovrebbe, quindi, arguire che nell'esempio sopraenunciato il bene acquistato per essere inserito come strumentale nella attivita' del "primo" imprenditore, anche se di fatto non utilizzato, perde definitivamente il requisito della novita'; requisito, quindi che non puo' piu' caratterizzarlo, agli effetti dell'agevolazione nei suoi successivi eventuali passaggi.
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151


Il requisito della novita' deve ricorrere anche per i beni "acquisiti" mediante contratti di locazione finanziaria. Pertanto, deve ritenersi che l'impresa conduttrice abbia diritto al beneficio solo se la societa' concedente acquisti beni nuovi sul mercato ovvero li faccia appositamente costruire su indicazione del conduttore, dovendosi escludere viceversa la spettanza del beneficio in caso di locazione finanziaria di beni usati o che, comunque, abbiano formato gia' oggetto di precedenti contratti di locazione finanziaria.
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151