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L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore
autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti
a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività
di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto,
ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni
immobili.
Art. 4 comma 6 legge n.383 del 18.10.2001
Il comma 6 dell'articolo 4 prevede la revoca dell'agevolazione nel
caso in cui i beni oggetto dell'investimento siano ceduti a terzi, dismessi,
destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del lavoratore
autonomo assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo, entro il secondo
periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione,
ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni
immobili. Per effetto della revoca dell'agevolazione il reddito imponibile,
relativo all'esercizio in cui si verifica uno degli eventi previsti
nel citato comma 6, deve essere aumentato avuto riguardo al corrispettivo
dei beni ceduti, o al valore normale dei beni dimessi, destinati al
consumo personale o familiare dell'imprenditore o del lavoratore autonomo,
assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo.
La variazione in aumento sarà determinata in misura pari al corrispettivo
o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in
diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato
l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile.
Il momento di acquisizione o ultimazione degli investimenti deve essere
determinato in base ai criteri evidenziati nei precedenti paragrafi.
Coerentemente con quanto affermato con circolare n. 207/E del 16 novembre
2000, è da ritenere che in caso di trasferimento di azienda non
si dovrà procedere alla predetta rideterminazione. Invero, il
trasferimento di un bene operato nel contesto di una cessione o conferimento
d'azienda, in quanto rientrante in un più ampio schema di riorganizzazione
aziendale, non contrasta con la ratio della norma antielusiva prima
richiamata, finalizzata ad impedire fenomeni di dismissione temporanea
dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione. Tale
norma vuole contrastare la cessione dei beni oggetto della medesima
agevolazione, nel presupposto che la successiva cessione del bene che
ha dato origine al beneficio sia motivata da finalità elusive.
Si ritiene, pertanto, che l'impresa non decada automaticamente dall'agevolazione
qualora, in un contesto più generale di riorganizzazione aziendale,
trasferisca i beni agevolati in occasione della cessione o dismissione
del ramo d'azienda di cui essi fanno parte, non configurandosi in tal
caso profili di elusività dell'operazione.
Naturalmente, le stesse operazioni di cessione d'azienda, ove caratterizzate
da profili di elusività, saranno soggette all'applicazione della
norma di cui all'art. 37-bis del DPR. 600/73.
Le disposizioni concernenti la revoca del beneficio si applicano anche
nei casi in cui l'agevolazione riguardi beni a deducibilità limitata
o ad uso promiscuo
circ 90/e del 2001
D. In caso di cessione del bene agevolato entro il periodo di "sorveglianza"
rileva come sopravvenienza l'intero corrispettivo di vendita, nel limite
del valore già precedentemente agevolato, oppure è possibile
abbattere ulteriormente la sopravvenienza tenendo conto di eventuali
acquisti di beni oggettivamente agevolabili operati nel medesimo periodo?
R. Come affermato nella recente circolare n. 90/E, in caso di revoca
del beneficio, il reddito imponibile, relativo all'esercizio in cui
si verifica uno degli eventi previsti nel comma 6 della legge agevolativa,
deve essere aumentato avuto riguardo al corrispettivo dei beni ceduti,
o al valore normale dei beni dismessi, destinati al consumo personale
o familiare dell'imprenditore o del lavoratore autonomo, assegnati ai
soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
o dell'attività di lavoro autonomo.
La variazione in aumento sarà determinata in misura pari al corrispettivo
o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in
diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato
l'investimento, per la parte ad esso riferibile.
Esempio:
Periodo d'imposta 2002
| Investimento lordo (acquisto di 10 beni per un valore unitario
di Lire 100) |
+ Lire 1000 |
| cessioni |
- Lire 430 |
| Investimento netto |
= Lire 570 |
| Media investimenti quinquennio precedente |
Lire 230 |
| Eccedenza netta |
Lire 340 |
| Reddito detassato (50% di lire 340) |
Lire 170 |
Periodo d'imposta 2003
Uno dei 10 beni acquistati nel periodo precedente viene ceduto per lire
70, la variazione in aumento sarà pari al minore importo tra
70 e quello corrispondente al valore con cui il bene ceduto ha concorso
alla variazione in diminuzione nel 2002, pari al peso percentuale del
bene sul totale degli investimenti lordi del periodo d'imposta 2002
.
| Variazione in diminuzione 2002 (10% del reddito detassato, pari
a lire 170) |
Lire 17 |
| valore del disinvestimento |
Lire 70 |
| Variazione in aumento 2003 |
Lire 17 |
In ogni caso, si esclude che possa assumere rilevanza il rimpiazzo
dei beni ceduti attraverso l'acquisto di beni oggettivamente agevolabili
operato nel medesimo periodo, in quanto non espressamente previsto dalla
legge.
circ 4/e del 2002
D. Il trasferimento di un bene operato nel contesto di una cessione
o di un conferimento di azienda, in quanto rientrante in un più
ampio schema di riorganizzazione aziendale, non determina l'applicazione
della disposizione antielusiva.
Rimane il dubbio in riferimento ad un'operazione di cessione di beni
effettuata nell'ambito della cessione dell'unica azienda con contestuale
cessazione dell'impresa.
R. Il principio enunciato risulta valido anche nel caso prospettato.
La cessione del bene effettuata nell'ambito della cessione dell'unica
azienda non determina automaticamente la revoca dell'agevolazione.
circ 4/e del 2002
D. In caso di revoca, un elemento indispensabile per la determinazione
della quota proporzionalmente attribuibile al bene ceduto è costituito
"dalla variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui
è stato realizzato l'investimento".
Considerato che la variazione in diminuzione può, per le imprese
in contabilità semplificata e per gli esercenti arti e professioni,
non trovare capienza nel reddito complessivo dichiarato e venire "persa",
qual'è l'importo che si recupera a tassazione per questi contribuenti?
R. Nell'ipotesi in cui si verificano i presupposti per la revoca dell'agevolazione,
il recupero a tassazione deve avvenire con riguardo al beneficio effettivamente
fruito dal contribuente. Pertanto, con riferimento alle imprese in contabilità
semplificata e agli esercenti arti e professioni, resta escluso dal
recupero l'importo eccedente il reddito complessivo che di fatto non
ha comportato alcuna agevolazione.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.
circ 4/e del 2002
Nel volume dei disinvestimenti rilevanti, agli stessi effetti, va ricompreso
anche il valore normale dei beni destinati o assegnati ai soci anche
in sede di liquidazione ordinaria o destinati a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa.
Pertanto, assumono rilevanza ai fini in questione gli atti di conferimento
in società e le operazioni di cessione dell'azienda o di rami
aziendali.
La differenza tra il reddito a suo tempo agevolato e quello così
rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta
in cui si verificano le cessioni, che dovrà essere indicata nella
dichiarazione dei redditi.
Come già ricordato il beneficio della detassazione è escluso
per gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente
per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato
l'investimento.
Pertanto, nel caso in cui l'immobile strumentale sia per natura che
per destinazione perda quest'ultima caratteristica entro i due periodi
di imposta successivi, il cambio di destinazione è da considerarsi
equivalente a una operazione di cessione con le conseguenze da essa
derivanti, assumendo ai fini della determinazione dell'eventuale sopravvenienza
attiva, il valore normale da determinare con riferi-mento
al momento del cambio di destinazione.
Si ricorda che l'investimento consistente nell'acquisto dei veicoli
cui si applica il regime di deducibilità limitata di cui all'art.
67, comma 10, del Tuir, concorre a formare il volume degli investimenti
agevolabili per un ammontare pari al 50 per cento del costo sostenuto.
Corrispondentemente, nel caso di cessione dei beni in esame occorrerà
tener conto, ai fini della decurtazione degli investimenti, del 50 per
cento del corrispettivo realizzato.
istruzioni modello 760/97 redditi 1996
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