Revoca agevolazione

L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
Art. 4 comma 6 legge n.383 del 18.10.2001

Il comma 6 dell'articolo 4 prevede la revoca dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto dell'investimento siano ceduti a terzi, dismessi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del lavoratore autonomo assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili. Per effetto della revoca dell'agevolazione il reddito imponibile, relativo all'esercizio in cui si verifica uno degli eventi previsti nel citato comma 6, deve essere aumentato avuto riguardo al corrispettivo dei beni ceduti, o al valore normale dei beni dimessi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del lavoratore autonomo, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo.
La variazione in aumento sarà determinata in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile.
Il momento di acquisizione o ultimazione degli investimenti deve essere determinato in base ai criteri evidenziati nei precedenti paragrafi.
Coerentemente con quanto affermato con circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, è da ritenere che in caso di trasferimento di azienda non si dovrà procedere alla predetta rideterminazione. Invero, il trasferimento di un bene operato nel contesto di una cessione o conferimento d'azienda, in quanto rientrante in un più ampio schema di riorganizzazione aziendale, non contrasta con la ratio della norma antielusiva prima richiamata, finalizzata ad impedire fenomeni di dismissione temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione. Tale norma vuole contrastare la cessione dei beni oggetto della medesima agevolazione, nel presupposto che la successiva cessione del bene che ha dato origine al beneficio sia motivata da finalità elusive. Si ritiene, pertanto, che l'impresa non decada automaticamente dall'agevolazione qualora, in un contesto più generale di riorganizzazione aziendale, trasferisca i beni agevolati in occasione della cessione o dismissione del ramo d'azienda di cui essi fanno parte, non configurandosi in tal caso profili di elusività dell'operazione.
Naturalmente, le stesse operazioni di cessione d'azienda, ove caratterizzate da profili di elusività, saranno soggette all'applicazione della norma di cui all'art. 37-bis del DPR. 600/73.
Le disposizioni concernenti la revoca del beneficio si applicano anche nei casi in cui l'agevolazione riguardi beni a deducibilità limitata o ad uso promiscuo
circ 90/e del 2001

D. In caso di cessione del bene agevolato entro il periodo di "sorveglianza" rileva come sopravvenienza l'intero corrispettivo di vendita, nel limite del valore già precedentemente agevolato, oppure è possibile abbattere ulteriormente la sopravvenienza tenendo conto di eventuali acquisti di beni oggettivamente agevolabili operati nel medesimo periodo?
R. Come affermato nella recente circolare n. 90/E, in caso di revoca del beneficio, il reddito imponibile, relativo all'esercizio in cui si verifica uno degli eventi previsti nel comma 6 della legge agevolativa, deve essere aumentato avuto riguardo al corrispettivo dei beni ceduti, o al valore normale dei beni dismessi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del lavoratore autonomo, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo.
La variazione in aumento sarà determinata in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile.
Esempio:


Periodo d'imposta 2002

Investimento lordo (acquisto di 10 beni per un valore unitario di Lire 100) + Lire 1000
cessioni - Lire 430
Investimento netto = Lire 570
Media investimenti quinquennio precedente Lire 230
Eccedenza netta Lire 340
Reddito detassato (50% di lire 340) Lire 170


Periodo d'imposta 2003
Uno dei 10 beni acquistati nel periodo precedente viene ceduto per lire 70, la variazione in aumento sarà pari al minore importo tra 70 e quello corrispondente al valore con cui il bene ceduto ha concorso alla variazione in diminuzione nel 2002, pari al peso percentuale del bene sul totale degli investimenti lordi del periodo d'imposta 2002 .

Variazione in diminuzione 2002 (10% del reddito detassato, pari a lire 170) Lire 17
valore del disinvestimento Lire 70
Variazione in aumento 2003 Lire 17

In ogni caso, si esclude che possa assumere rilevanza il rimpiazzo dei beni ceduti attraverso l'acquisto di beni oggettivamente agevolabili operato nel medesimo periodo, in quanto non espressamente previsto dalla legge.
circ 4/e del 2002

D. Il trasferimento di un bene operato nel contesto di una cessione o di un conferimento di azienda, in quanto rientrante in un più ampio schema di riorganizzazione aziendale, non determina l'applicazione della disposizione antielusiva.
Rimane il dubbio in riferimento ad un'operazione di cessione di beni effettuata nell'ambito della cessione dell'unica azienda con contestuale cessazione dell'impresa.
R. Il principio enunciato risulta valido anche nel caso prospettato. La cessione del bene effettuata nell'ambito della cessione dell'unica azienda non determina automaticamente la revoca dell'agevolazione.
circ 4/e del 2002

D. In caso di revoca, un elemento indispensabile per la determinazione della quota proporzionalmente attribuibile al bene ceduto è costituito "dalla variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento".
Considerato che la variazione in diminuzione può, per le imprese in contabilità semplificata e per gli esercenti arti e professioni, non trovare capienza nel reddito complessivo dichiarato e venire "persa", qual'è l'importo che si recupera a tassazione per questi contribuenti?
R. Nell'ipotesi in cui si verificano i presupposti per la revoca dell'agevolazione, il recupero a tassazione deve avvenire con riguardo al beneficio effettivamente fruito dal contribuente. Pertanto, con riferimento alle imprese in contabilità semplificata e agli esercenti arti e professioni, resta escluso dal recupero l'importo eccedente il reddito complessivo che di fatto non ha comportato alcuna agevolazione.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.
circ 4/e del 2002

Nel volume dei disinvestimenti rilevanti, agli stessi effetti, va ricompreso anche il valore normale dei beni destinati o assegnati ai soci anche in sede di liquidazione ordinaria o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Pertanto, assumono rilevanza ai fini in questione gli atti di conferimento in società e le operazioni di cessione dell'azienda o di rami aziendali.
La differenza tra il reddito a suo tempo agevolato e quello così rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le cessioni, che dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi.
Come già ricordato il beneficio della detassazione è escluso per gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
Pertanto, nel caso in cui l'immobile strumentale sia per natura che per destinazione perda quest'ultima caratteristica entro i due periodi di imposta successivi, il cambio di destinazione è da considerarsi equivalente a una operazione di cessione con le conseguenze da essa derivanti, assumendo ai fini della determinazione dell'eventuale sopravvenienza attiva, il valore normale da determinare con riferi-mento
al momento del cambio di destinazione.
Si ricorda che l'investimento consistente nell'acquisto dei veicoli cui si applica il regime di deducibilità limitata di cui all'art. 67, comma 10, del Tuir, concorre a formare il volume degli investimenti agevolabili per un ammontare pari al 50 per cento del costo sostenuto. Corrispondentemente, nel caso di cessione dei beni in esame occorrerà tener conto, ai fini della decurtazione degli investimenti, del 50 per cento del corrispettivo realizzato.
istruzioni modello 760/97 redditi 1996