Territorio dello stato: localizzazione investimenti

Condizione necessaria perché l'investimento sia agevolabile è che quest'ultimo sia realizzato nel territorio dello Stato. Tale disposizione, rimasta immutata rispetto alla precedente formulazione normativa del d.l. n.357 del 1994, comporta che, per i soggetti residenti, i beni oggetto dell'investimento devono appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero. Risulta irrilevante la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere.
Gli impianti, sia nuovi che da ampliare, riattivare, ammodernare o completare, devono essere situati nel territorio dello Stato.
Viceversa, i soggetti non residenti, per fruire dell'agevolazione, devono realizzare un investimento che riguardi una stabile organizzazione ubicata nel territorio dello Stato italiano.
Si precisa che l'effettiva destinazione del bene deve trovare riscontro in elementi oggettivi, non essendo di per sé sufficiente, ai fini dell'agevolazione, la mera iscrizione contabile del bene nel bilancio della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente.
Circ 90/e del 17 ottobre 2001

Anche i beni strumentali nuovi, acquistati o realizzati in economia, devono appartenere a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero.
istruzioni modello 760/96 redditi 1995

Si precisa che anche gli impianti da ampliare, riattivare, ammodernare e da completare devono essere situati nel territorio dello Stato.
Circ 181/E del 27 ottobre 1994

Sul piano logico sembra potersi ritenere che il requisito della territorialita' assuma un preciso significato solo con riferimento a quei beni che per le loro caratteristiche oggettive sono effettivamente ricollegabili al territorio stesso. Sembrerebbe, pertanto, opportuno, a questi fini, operare una distinzione fra imobilizzazioni fisse e immobilizzazioni mobili. Le prime potrebbero essere assogettate al vincolo della territorialita'; per le seconde, invece, tale condizione non sarebbe necessaria, in considerazione proprio della loro natura che le rende atte a essere reiterativamente spostate nello spazio secondo le esigenze aziendali. Va, tuttavia, ulteriormente osservato che questa impostazione si giustificherebbe senz'altro per le imprese italiane soggette a tassazione in base all'utile mondiale; non anche, per le imprese estere, relativamente alle stabili organizzazioni possedute in Italia, per le quali l'agevolazione andrebbe, comunque, limitata agli investimenti riferibili a tali stabili organizzazioni esistenti in Italia. La delicatezza della questione induce a chiedere ai competenti organi ministeriali opportuni chiarimenti. Aggiungiamo, peraltro, che qualora si preferisca aderire alla tesi piu' restrittiva e cioe' di pretendere la localizzazione in Italia non solo degli investimenti in beni immobili ma anche di quelli in beni mobili, tale requisito, per questi ultimi, deve comunque intendersi soddisfatto, a nostro avviso, semplicemente in base alla appartenenza degli investimenti, sia in senso contabile che in senso economico, a stabilimenti, sedi aziendali, centri di produzioni, filiali, uffici di rappresentanza ecc. esistenti in Italia. In altri termini, la localizzazione degli investimenti nel territorio nazionale non deve interferire con lo svolgimento dell'attivita' delle imprese che vi provvedono, che puo' estendersi anche sul piano internazionale (come nell'ipotesi delle imprese di trasporto, di navigazione, ecc.): nessuna limitazione nel senso anzidetto, dunque, deve, a nostro avviso, derivare in relazione all'esercizio localizzato nel territorio dell'attivita'.
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151