| Territorio dello stato: localizzazione investimenti |
|
Condizione necessaria perché l'investimento sia agevolabile
è che quest'ultimo sia realizzato nel territorio dello Stato.
Tale disposizione, rimasta immutata rispetto alla precedente formulazione
normativa del d.l. n.357 del 1994, comporta che, per i soggetti residenti,
i beni oggetto dell'investimento devono appartenere, in senso sia contabile
che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale,
indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati
in Italia o all'estero. Risulta irrilevante la circostanza che il bene
acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere. Anche i beni strumentali nuovi, acquistati o realizzati
in economia, devono appartenere a strutture aziendali situate nel territorio
nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano
utilizzati in Italia o all'estero. Si precisa che anche gli impianti da ampliare,
riattivare, ammodernare e da completare devono essere situati nel territorio
dello Stato. Sul piano logico sembra potersi ritenere che il requisito della territorialita'
assuma un preciso significato solo con riferimento a quei beni che per
le loro caratteristiche oggettive sono effettivamente ricollegabili
al territorio stesso. Sembrerebbe, pertanto, opportuno, a questi fini,
operare una distinzione fra imobilizzazioni fisse e immobilizzazioni
mobili. Le prime potrebbero essere assogettate al vincolo della territorialita';
per le seconde, invece, tale condizione non sarebbe necessaria, in considerazione
proprio della loro natura che le rende atte a essere reiterativamente
spostate nello spazio secondo le esigenze aziendali. Va, tuttavia, ulteriormente
osservato che questa impostazione si giustificherebbe senz'altro per
le imprese italiane soggette a tassazione in base all'utile mondiale;
non anche, per le imprese estere, relativamente alle stabili organizzazioni
possedute in Italia, per le quali l'agevolazione andrebbe, comunque,
limitata agli investimenti riferibili a tali stabili organizzazioni
esistenti in Italia. La delicatezza della questione induce a chiedere
ai competenti organi ministeriali opportuni chiarimenti. Aggiungiamo,
peraltro, che qualora si preferisca aderire alla tesi piu' restrittiva
e cioe' di pretendere la localizzazione in Italia non solo degli investimenti
in beni immobili ma anche di quelli in beni mobili, tale requisito,
per questi ultimi, deve comunque intendersi soddisfatto, a nostro avviso,
semplicemente in base alla appartenenza degli investimenti, sia in senso
contabile che in senso economico, a stabilimenti, sedi aziendali, centri
di produzioni, filiali, uffici di rappresentanza ecc. esistenti in Italia.
In altri termini, la localizzazione degli investimenti nel territorio
nazionale non deve interferire con lo svolgimento dell'attivita' delle
imprese che vi provvedono, che puo' estendersi anche sul piano internazionale
(come nell'ipotesi delle imprese di trasporto, di navigazione, ecc.):
nessuna limitazione nel senso anzidetto, dunque, deve, a nostro avviso,
derivare in relazione all'esercizio localizzato nel territorio dell'attivita'.
|