Agevolazione DIT

 

Non è consentito cumulare i benefici della legge in esame con quelli della DIT. Qualora i contribuenti interessati intendano optare per quest'ultima, la base di riferimento della DIT sarà tuttavia costituita esclusivamente dagli incrementi patrimoniali realizzati entro il 30 giugno 2001.
Il comma 1, lettera b), dell'art. 5 stabilisce, infatti, che possono continuare ad usufruire dell'agevolazione DIT "i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale" ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. In sostanza, i soggetti che, alla data indicata, abbiano già realizzato gli incrementi patrimoniali richiesti per l'agevolazione DIT, "continuano a fruire dei relativi benefici", con riferimento alle operazioni rilevanti effettuate fino al 30 giugno.
Per converso, non assumono rilevanza ai fini DIT gli incrementi patrimoniali successivi al 30 giugno 2001, in quanto la norma richiama i "relativi benefici", cioè i benefici spettanti in relazione alle operazioni di variazione in aumento del capitale alla predetta data già eseguite. In particolare, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, cioè le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti commerciali non residenti, continueranno ad applicare l'agevolazione DIT con riferimento all'incremento patrimoniale realizzato a partire
dall'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1996 e fino alla data del 30 giugno 2001, ma dovranno tenere conto anche dei decrementi patrimoniali successivi a tale data.
Ai fini dell'esatta identificazione degli incrementi da intendersi eseguiti alla data del 30 giugno 2001, si osserva che gli apporti in denaro, effettuati successivamente alla data di riferimento, non assumono rilevanza. Possono essere computati, invece, gli accantonamenti a riserva degli utili dell'esercizio chiuso fino al 30 giugno 2001, anche se la delibera di approvazione del relativo bilancio sia intervenuta successivamente a tale data. Gli accantonamenti di utili, infatti, assumono rilievo ai fini DIT dall'inizio del periodo d'imposta in cui sono deliberati, in quanto la delibera di approvazione del bilancio riveste mero carattere ricognitivo, e non costitutivo, dell'utile realizzato dall'impresa e risultante dal bilancio approvato.
Di conseguenza, ad esempio, una società con periodo d'imposta chiuso al 31 maggio 2001, la quale in sede di approvazione del bilancio abbia deliberato, dopo il 30 giugno 2001, di destinare a riserva gli utili di periodo,potrà comunque calcolare l'agevolazione con riferimento alle richiamate riserve,le quali devono ritenersi costituite a decorrere dall'inizio del successivo periodo d'imposta, vale a dire dal 1° giugno 2001 e quindi prima del 30 giugno 2001.
Del pari, rileverà ai fini DIT anche la riserva di rivalutazione di cui all'art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, se relativa alla rivalutazione effettuata nell'esercizio chiuso prima del 30 giugno 2001. Infatti, anche se la rivalutazione è deliberata, dopo il 30 giugno 2001, dall'assemblea che approva il bilancio, la riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio dà evidenza di incrementi patrimoniali già realizzati dall'impresa.
I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del d. lgs. n. 466/97, cioè le persone fisiche e le società di persone, continueranno ad applicare l'agevolazione DIT con riferimento al patrimonio netto che risulta dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.Come è ovvio, anche essi dovranno tenere conto degli eventuali decrementi successivi.Infine, occorre precisare, in senso conforme alla relazione tecnica, che a tutti i soggetti continuerà ad applicarsi l'intera disciplina DIT, anche con riguardo alle norme di cui agli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 466/97 che prevedono
specifici casi di sterilizzazione delle variazioni in aumento di capitale investito.
In deroga al principio enunciato in premessa, l'ultimo periodo dell'art. 5,comma 1, lett. b), prevede che l'agevolazione in esame può far cumulo con la DIT, nel caso in cui l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata DIT sia inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.
La norma deve essere interpretata nel senso che soltanto in presenza di un imponibile potenzialmente assoggettabile ad aliquota agevolata DIT inferiore al 10 per cento del totale, sarà possibile usufruire del cumulo delle agevolazioni.
Il cumulo non è consentito, invece, nel caso in cui l'imponibile assoggettabile ad aliquota agevolata DIT superi detto limite. Pertanto, non è consentito assoggettare ad aliquota agevolata DIT solo una quota inferiore al 10 per cento di detto imponibile e contestualmente cumulare le due agevolazioni.
circ 90/e del 2001

La scelta tra l'agevolazione DIT e quella in esame può essere rinnovata separatamente per ciascun periodo d'imposta, con la conseguenza che l'aver applicato la DIT per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, non preclude la possibilità di avvalersi della "Tremonti-bis" per il periodo successivo.
Il cumulo degli incentivi è, invece, consentito con riferimento alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.
circ 90/e del 2001