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Non è consentito cumulare i benefici della legge in esame con
quelli della DIT. Qualora i contribuenti interessati intendano optare
per quest'ultima, la base di riferimento della DIT sarà tuttavia
costituita esclusivamente dagli incrementi patrimoniali realizzati entro
il 30 giugno 2001.
Il comma 1, lettera b), dell'art. 5 stabilisce, infatti, che possono
continuare ad usufruire dell'agevolazione DIT "i soggetti che alla
data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione
in aumento del capitale" ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466. In sostanza, i soggetti che, alla data indicata, abbiano
già realizzato gli incrementi patrimoniali richiesti per l'agevolazione
DIT, "continuano a fruire dei relativi benefici", con riferimento
alle operazioni rilevanti effettuate fino al 30 giugno.
Per converso, non assumono rilevanza ai fini DIT gli incrementi patrimoniali
successivi al 30 giugno 2001, in quanto la norma richiama i "relativi
benefici", cioè i benefici spettanti in relazione alle operazioni
di variazione in aumento del capitale alla predetta data già
eseguite. In particolare, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, cioè le società
di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni in Italia
di soggetti commerciali non residenti, continueranno ad applicare l'agevolazione
DIT con riferimento all'incremento patrimoniale realizzato a partire
dall'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1996 e fino
alla data del 30 giugno 2001, ma dovranno tenere conto anche dei decrementi
patrimoniali successivi a tale data.
Ai fini dell'esatta identificazione degli incrementi da intendersi eseguiti
alla data del 30 giugno 2001, si osserva che gli apporti in denaro,
effettuati successivamente alla data di riferimento, non assumono rilevanza.
Possono essere computati, invece, gli accantonamenti a riserva degli
utili dell'esercizio chiuso fino al 30 giugno 2001, anche se la delibera
di approvazione del relativo bilancio sia intervenuta successivamente
a tale data. Gli accantonamenti di utili, infatti, assumono rilievo
ai fini DIT dall'inizio del periodo d'imposta in cui sono deliberati,
in quanto la delibera di approvazione del bilancio riveste mero carattere
ricognitivo, e non costitutivo, dell'utile realizzato dall'impresa e
risultante dal bilancio approvato.
Di conseguenza, ad esempio, una società con periodo d'imposta
chiuso al 31 maggio 2001, la quale in sede di approvazione del bilancio
abbia deliberato, dopo il 30 giugno 2001, di destinare a riserva gli
utili di periodo,potrà comunque calcolare l'agevolazione con
riferimento alle richiamate riserve,le quali devono ritenersi costituite
a decorrere dall'inizio del successivo periodo d'imposta, vale a dire
dal 1° giugno 2001 e quindi prima del 30 giugno 2001.
Del pari, rileverà ai fini DIT anche la riserva di rivalutazione
di cui all'art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, se relativa
alla rivalutazione effettuata nell'esercizio chiuso prima del 30 giugno
2001. Infatti, anche se la rivalutazione è deliberata, dopo il
30 giugno 2001, dall'assemblea che approva il bilancio, la riserva di
rivalutazione iscritta nel bilancio dà evidenza di incrementi
patrimoniali già realizzati dall'impresa.
I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del d. lgs. n. 466/97, cioè
le persone fisiche e le società di persone, continueranno ad
applicare l'agevolazione DIT con riferimento al patrimonio netto che
risulta dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello
in corso alla data di entrata in vigore della legge.Come è ovvio,
anche essi dovranno tenere conto degli eventuali decrementi successivi.Infine,
occorre precisare, in senso conforme alla relazione tecnica, che a tutti
i soggetti continuerà ad applicarsi l'intera disciplina DIT,
anche con riguardo alle norme di cui agli articoli 2 e 3 del d.lgs.
n. 466/97 che prevedono
specifici casi di sterilizzazione delle variazioni in aumento di capitale
investito.
In deroga al principio enunciato in premessa, l'ultimo periodo dell'art.
5,comma 1, lett. b), prevede che l'agevolazione in esame può
far cumulo con la DIT, nel caso in cui l'imponibile assoggettato ad
aliquota agevolata DIT sia inferiore al 10 per cento dell'imponibile
totale.
La norma deve essere interpretata nel senso che soltanto in presenza
di un imponibile potenzialmente assoggettabile ad aliquota agevolata
DIT inferiore al 10 per cento del totale, sarà possibile usufruire
del cumulo delle agevolazioni.
Il cumulo non è consentito, invece, nel caso in cui l'imponibile
assoggettabile ad aliquota agevolata DIT superi detto limite. Pertanto,
non è consentito assoggettare ad aliquota agevolata DIT solo
una quota inferiore al 10 per cento di detto imponibile e contestualmente
cumulare le due agevolazioni.
circ 90/e del 2001
La scelta tra l'agevolazione DIT e quella in esame può essere
rinnovata separatamente per ciascun periodo d'imposta, con la conseguenza
che l'aver applicato la DIT per il periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge, non preclude la possibilità
di avvalersi della "Tremonti-bis" per il periodo successivo.
Il cumulo degli incentivi è, invece, consentito con riferimento
alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.
circ
90/e del 2001
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