Agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 13 della legge 13
maggio 1999, n. 133

L'art. 6, comma 24, della legge n. 388/2000 ha prorogato al 31 dicembre 2001 le agevolazioni previste dalla legge n. 133/99 limitandone gli effetti alle società di capitali ed enti commerciali residenti, nonché alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti commerciali esteri, vale a dire ai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettere a), b) e d) del TUIR.
Il comma 1, lettera a), dell'art. 5, stabilisce che possono continuare a fruire dell'agevolazione "i soggetti che, nel periodo d'imposta in corso al 30 giugno 2001, abbiano già realizzato investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva".
La possibilità di continuare a godere dei benefici dell'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 è quindi limitata alle operazioni (investimenti, conferimenti ed accantonamenti) effettuate fino al 30 giugno 2001, a condizione tuttavia che il contribuente non opti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dalla legge in esame, ovviamente con riferimento agli investimenti realizzati successivamente alla predetta data.
Nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare in sostanza, ilcontribuente, che alla predetta data del 30 giugno 2001 abbia già posto in essere operazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può scegliere di continuare a fruire di tale agevolazione, con la conseguenza che eventuali operazioni poste in essere successivamente non rileveranno né ai fini dell'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 né ai fini della legge in esame.
Nel caso di opzione per l'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sarà assoggettato all'aliquota ridotta del 19 per cento una quota dell'intero reddito del periodo d'imposta che corrisponde al minore importo tra l'ammontare degli investimenti effettuati (comprensivo dell'eventuale eccedenza del parametro non riportato nel precedente esercizio al netto degli investimenti) al netto degli ammortamenti e l'ammontare dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili (anch'esso comprensivo del riporto dei parametri non utilizzati).
In alternativa, il contribuente potrà scegliere di applicare l'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge in esame, ma solo con riferimento agli investimenti realizzati successivamente al 30 giugno 2001.
Il problema del cumulo delle agevolazioni non sussiste ovviamente nel caso di periodo d'imposta chiuso al 30 giugno 2001, poiché in tal caso non vi è coesistenza delle agevolazioni nel medesimo periodo d'imposta.
Il cumulo dell'agevolazione in esame con l'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 è, invece, consentito per quanto riguarda le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.
circ 90/e del 2001