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L'art. 6, comma 24, della legge n. 388/2000 ha prorogato al 31 dicembre
2001 le agevolazioni previste dalla legge n. 133/99 limitandone gli
effetti alle società di capitali ed enti commerciali residenti,
nonché alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti commerciali
esteri, vale a dire ai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettere
a), b) e d) del TUIR.
Il comma 1, lettera a), dell'art. 5, stabilisce che possono continuare
a fruire dell'agevolazione "i soggetti che, nel periodo d'imposta
in corso al 30 giugno 2001, abbiano già realizzato investimenti
ed eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva".
La possibilità di continuare a godere dei benefici dell'agevolazione
di cui all'art. 2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133
è quindi limitata alle operazioni (investimenti, conferimenti
ed accantonamenti) effettuate fino al 30 giugno 2001, a condizione tuttavia
che il contribuente non opti per l'applicazione dell'agevolazione prevista
dalla legge in esame, ovviamente con riferimento agli investimenti realizzati
successivamente alla predetta data.
Nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare in sostanza, ilcontribuente,
che alla predetta data del 30 giugno 2001 abbia già posto in
essere operazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione
di cui all'art. 2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
può scegliere di continuare a fruire di tale agevolazione, con
la conseguenza che eventuali operazioni poste in essere successivamente
non rileveranno né ai fini dell'agevolazione di cui all'art.
2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 né ai fini
della legge in esame.
Nel caso di opzione per l'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8
a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sarà assoggettato all'aliquota
ridotta del 19 per cento una quota dell'intero reddito del periodo d'imposta
che corrisponde al minore importo tra l'ammontare degli investimenti
effettuati (comprensivo dell'eventuale eccedenza del parametro non riportato
nel precedente esercizio al netto degli investimenti) al netto degli
ammortamenti e l'ammontare dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti
di utili (anch'esso comprensivo del riporto dei parametri non utilizzati).
In alternativa, il contribuente potrà scegliere di applicare
l'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge in esame,
ma solo con riferimento agli investimenti realizzati successivamente
al 30 giugno 2001.
Il problema del cumulo delle agevolazioni non sussiste ovviamente nel
caso di periodo d'imposta chiuso al 30 giugno 2001, poiché in
tal caso non vi è coesistenza delle agevolazioni nel medesimo
periodo d'imposta.
Il cumulo dell'agevolazione in esame con l'agevolazione di cui all'art.
2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 è, invece,
consentito per quanto riguarda le spese sostenute per la formazione
e l'aggiornamento del personale.
circ 90/e del 2001
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