ampliamento di impianto

 

In riferimento alle attivita' comprese nelle fattispecie di ampliamento e ammodernamento di impianti esistenti. la circolare ministeriale (ndr circ 181/e del 27 ottobre del 1994) osserva che tali devono intendersi gli <interventi tesi ad aumentare la potenzialita' e la produttivita' degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacita' produttiva> ovvero <volti a un adeguamento tecnologico dell'impianto ai fini dell'economicita' produttiva dell'impresa>.
Le osservazioni ministeriali non fugano tutte le incertezze interpretative che queste fattispecie suscitano. Innanzitutto, l'attivita' di ampliamento e ammodernamento non consiste solo nell'aggiungere allo stabilimento o al fabbricato strumentale per natura, quale che esso sia, nuovi macchinari o nel sostituire quelli preesistenti obsoleti. In questo senso, infatti, le attivita' ipotizzate in nulla verrebbero a differenziarsi rispetto a quella, sopra esaminata, riguardante l'acquisto di beni strumentali nuovi. L'ampliamento e l'ammodernamento puo' consistere, invece, anche nell'intervento su parti strutturali di un medesimo bene, sia esso fisso o mobile, ovvero su aspetti che attengono ad un miglior coordinamento funzionale di piu' beni. Il problema principale e' quindi di stabilire quando i costi di tale tipologia concretizzino effettivamente un investimento in senso economico e quando, invece, assumano natura non diversa dai costi per manutenzioni ordinarie:
come gia' accennato in precedenza, infatti, solo nel primo caso dovrebbe competere l'agevolazione. Al riguardo, per un corretto inquadramento della questione, sembra che possa farsi utile riferimento ai principi contabili esistenti in materia i quali si occupano di distinguere le spese capitalizzabili da quelle da addebitarsi al conto economico. Anzi, riteniamo, per motivi logici, che a questa distinzione sostanziale occorra far riferimento anche per le imprese ammesse al beneficio fiscale, che non siano tenute sotto il profilo civilistico a seguire tali regole di bilancio. Sulla base di questi principi <i costi rivolti all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione, incluse quindi le modifiche e le ristrutturazioni effettuare in modo da aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa era stata acquistata, sono capitalizzabili se essi si traducono in un aumento significativo e tangibile di capacita' o di produttivita' o di sicurezza o di vita utile> (cfr. il principio contabile n. 4 dei dottori commercialisti). Nel caso in cui tali costi non producono i predetti effetti vanno considerati di manutenzione e conseguentemente addebitati a conto economico. Lo stesso concetto viene ripetuto per i rinnovamenti o sostituzioni. Ovviamente i rinnovi (nel senso di sostituzione) di <unita' tecnico-contabile> aventi caratteristiche di beni a se', hanno la medesima valenza, lo abbiamo gia' sottolineato, della fattispecie concernente <l'acquisto di beni strumentali nuovi> in luogo di quelli obsoleti che l'impresa dismette. Ma il rinnovo puo' avere a oggetto anche una parte di una singola immobilizzazione tecnica: in questo caso i principi contabili avvertono che <i costi sostenuti, se hanno lo scopo di mantenere l'integrita' originaria, costituiscono spese di manutenzione ordinaria...> rientrando, altrimenti, solo per la parte
incrementativa, tra i costi patrimonializzabili (cfr. il citato principio n. 4).
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151