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In riferimento alle attivita' comprese nelle fattispecie di ampliamento
e ammodernamento di impianti esistenti. la circolare ministeriale (ndr
circ 181/e del 27 ottobre del 1994) osserva che tali devono intendersi
gli <interventi tesi ad aumentare la potenzialita' e la produttivita'
degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente
o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente
di maggiore capacita' produttiva> ovvero <volti a un adeguamento
tecnologico dell'impianto ai fini dell'economicita' produttiva dell'impresa>.
Le osservazioni ministeriali non fugano tutte le incertezze interpretative
che queste fattispecie suscitano. Innanzitutto, l'attivita' di ampliamento
e ammodernamento non consiste solo nell'aggiungere allo stabilimento
o al fabbricato strumentale per natura, quale che esso sia, nuovi macchinari
o nel sostituire quelli preesistenti obsoleti. In questo senso, infatti,
le attivita' ipotizzate in nulla verrebbero a differenziarsi rispetto
a quella, sopra esaminata, riguardante l'acquisto di beni strumentali
nuovi. L'ampliamento e l'ammodernamento puo' consistere, invece, anche
nell'intervento su parti strutturali di un medesimo bene, sia esso fisso
o mobile, ovvero su aspetti che attengono ad un miglior coordinamento
funzionale di piu' beni. Il problema principale e' quindi di stabilire
quando i costi di tale tipologia concretizzino effettivamente un investimento
in senso economico e quando, invece, assumano natura non diversa dai
costi per manutenzioni ordinarie:
come gia' accennato in precedenza, infatti, solo nel primo caso dovrebbe
competere l'agevolazione. Al riguardo, per un corretto inquadramento
della questione, sembra che possa farsi utile riferimento ai principi
contabili esistenti in materia i quali si occupano di distinguere le
spese capitalizzabili da quelle da addebitarsi al conto economico. Anzi,
riteniamo, per motivi logici, che a questa distinzione sostanziale occorra
far riferimento anche per le imprese ammesse al beneficio fiscale, che
non siano tenute sotto il profilo civilistico a seguire tali regole
di bilancio. Sulla base di questi principi <i costi rivolti all'ampliamento,
ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione,
incluse quindi le modifiche e le ristrutturazioni effettuare in modo
da aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa era stata acquistata,
sono capitalizzabili se essi si traducono in un aumento significativo
e tangibile di capacita' o di produttivita' o di sicurezza o di vita
utile> (cfr. il principio contabile n. 4 dei dottori commercialisti).
Nel caso in cui tali costi non producono i predetti effetti vanno considerati
di manutenzione e conseguentemente addebitati a conto economico. Lo
stesso concetto viene ripetuto per i rinnovamenti o sostituzioni. Ovviamente
i rinnovi (nel senso di sostituzione) di <unita' tecnico-contabile>
aventi caratteristiche di beni a se', hanno la medesima valenza, lo
abbiamo gia' sottolineato, della fattispecie concernente <l'acquisto
di beni strumentali nuovi> in luogo di quelli obsoleti che l'impresa
dismette. Ma il rinnovo puo' avere a oggetto anche una parte di una
singola immobilizzazione tecnica: in questo caso i principi contabili
avvertono che <i costi sostenuti, se hanno lo scopo di mantenere
l'integrita' originaria, costituiscono spese di manutenzione ordinaria...>
rientrando, altrimenti, solo per la parte
incrementativa, tra i costi patrimonializzabili (cfr. il citato principio
n. 4).
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151
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