Applicazione dell'agevolazione da parte degli enti gestori di pubblici servizi

 

D. In relazione all'applicazione dell'agevolazione da parte degli enti gestori di servizi pubblici locali costituiti ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142 - aziende speciali, consorzi e società per azioni a prevalente capitale pubblico - si domanda:
· se tali enti devono tenere conto anche del periodo di moratoria fiscale nell'individuazione del quinquennio di riferimento per il calcolo della media degli investimenti pregressi;
· come deve essere calcolato il quinquennio di riferimento nel caso di "trasformazione" dell'azienda speciale in società per azioni;
· se l'agevolazione maturata da un'azienda speciale, esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001, si conservi in capo alla società per azioni originata dalla "trasformazione".
R. Come affermato dalla scrivente nella circolare n. 69 del 26 luglio 2001, "il periodo di moratoria, se pure non ha generato reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, tuttavia assume rilievo fiscale; infatti i valori di bilancio redatto alla fine dell'agevolazione costituiscono base di partenza per l'applicazione delle norme sulla determinazione del reddito d'impresa.".
Pertanto gli investimenti effettuati negli esercizi ricadenti nel periodo di moratoria, che rilevano fiscalmente a tutti gli effetti, devono essere presi in considerazione anche nel calcolo della media di riferimento.
Nel caso in cui l'agevolazione è applicata da una società per azioni nata dalla "trasformazione" di un'azienda speciale, avvenuta ai sensi dell'art. 115, comma 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, occorre considerare che tale norma afferma chiaramente un principio di continuità dell'azienda originaria. In questo caso, pertanto, rientrano nel calcolo della media anche gli investimenti effettuati dall'azienda speciale trasformata, inclusi quelli effettuati in esercizi compresi nel periodo di moratoria fiscale.
Al riguardo, già nella circolare n. 90/E, la scrivente ha riconosciuto la continuità dell'azienda originaria tanto nelle ipotesi di trasformazione societaria che di successione nell'azienda. Sulla base del medesimo principio di continuità con l'azienda originaria, si deve ritenere ammissibile che la società per azioni conservi l'agevolazione già maturata dall'azienda speciale prima della trasformazione.
circ 4/e del 2002