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D. In relazione all'applicazione dell'agevolazione da parte degli enti
gestori di servizi pubblici locali costituiti ai sensi della legge 8
giugno 1990, n.142 - aziende speciali, consorzi e società per
azioni a prevalente capitale pubblico - si domanda:
· se tali enti devono tenere conto anche del periodo di moratoria
fiscale nell'individuazione del quinquennio di riferimento per il calcolo
della media degli investimenti pregressi;
· come deve essere calcolato il quinquennio di riferimento nel
caso di "trasformazione" dell'azienda speciale in società
per azioni;
· se l'agevolazione maturata da un'azienda speciale, esistente
alla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001, si conservi
in capo alla società per azioni originata dalla "trasformazione".
R. Come affermato dalla scrivente nella circolare n. 69 del 26 luglio
2001, "il periodo di moratoria, se pure non ha generato reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette, tuttavia assume rilievo fiscale;
infatti i valori di bilancio redatto alla fine dell'agevolazione costituiscono
base di partenza per l'applicazione delle norme sulla determinazione
del reddito d'impresa.".
Pertanto gli investimenti effettuati negli esercizi ricadenti nel periodo
di moratoria, che rilevano fiscalmente a tutti gli effetti, devono essere
presi in considerazione anche nel calcolo della media di riferimento.
Nel caso in cui l'agevolazione è applicata da una società
per azioni nata dalla "trasformazione" di un'azienda speciale,
avvenuta ai sensi dell'art. 115, comma 1 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, occorre considerare che tale norma afferma chiaramente
un principio di continuità dell'azienda originaria. In questo
caso, pertanto, rientrano nel calcolo della media anche gli investimenti
effettuati dall'azienda speciale trasformata, inclusi quelli effettuati
in esercizi compresi nel periodo di moratoria fiscale.
Al riguardo, già nella circolare n. 90/E, la scrivente ha riconosciuto
la continuità dell'azienda originaria tanto nelle ipotesi di
trasformazione societaria che di successione nell'azienda. Sulla base
del medesimo principio di continuità con l'azienda originaria,
si deve ritenere ammissibile che la società per azioni conservi
l'agevolazione già maturata dall'azienda speciale prima della
trasformazione.
circ 4/e del 2002
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