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il costo relativo ad un'area fabbricabile acquistata prima del 30 giugno
2001 o, comunque, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore della legge non potrà mai rilevare
ai fini dell'agevolazione in esame.
Circ 90/e del 2001
non e' agevolabile l'investimento consistente nell'acquisto dell'area
edificabile qualora su di essa non sia almeno iniziata nei periodi di
imposta agevolati la realizzazione di impianti.
Circ 181/E del 27 ottobre 1994
Peraltro, puo' accadere che l'area venga acquistata nel primo dei predetti
esercizi agevolabili (in quello cioe' in corso alla data del 12 giugno
1994) e i lavori di costruzione vengano iniziati, invece, nel secondo
esercizio. In questo caso non risulta, in effetti, chiaro come coniugare
l'autonomia dei predetti periodi di imposta con la formazione progressiva
in tali periodi dei requisiti di agevolabilita' dell'area. Rispondendo
a uno specifico quesito sulla questione, il ministero ha precisato che
<in caso di acquisto dell'area nel corso del 1994 o del 1995 il relativo
costo puo' essere considerato nel valore degli investimenti dell'anno
in cui e' stato sostenuto a condizione che la realizzazione dell'impianto
sia almeno iniziata entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all'anno stesso>.
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151
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