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A differenza di quanto espressamente previsto per l'agevolazione di
cui all'art. 2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
i benefici della legge in esame si estendono anche ai cosiddetti beni
a deducibilità limitata di cui all'articolo 121 bis del TUIR.
Per tali beni e per quelli ad uso promiscuo, l'ammontare dell'investimento
è determinato in misura corrispondente al costo di acquisto fiscalmente
rilevante ai fini del calcolo degli ammortamenti nella determinazione
del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
Si precisa, infine, che in tali casi il costo è comprensivo della
parte dell'IVA indetraibile ai sensi dell'art. 19 - bis 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633/72.
Se entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto del bene
si modifica in peius il regime di deducibilità, in quanto - ad
esempio -l'autovettura, prima concessa in uso promiscuo al dipendente,
viene poi utilizzata dall'amministratore, si rende applicabile la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'art.4, comma 6. La revoca, tuttavia,
riguarderà solo quella parte dell'agevolazione riferibile al
costo non più deducibile.
Circ 90/e del 2001
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