Beni immateriali: agevolabilità


Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità ed esprimono costi dai quali l'impresa trae un'utilità che non si esaurisce in un solo periodo, ma che si protrae, quale beneficio economico, lungo l'arco temporale di più esercizi.
Il riferimento normativo ai "beni" indica che costituiscono oggetto di agevolazione non tutte le immobilizzazioni immateriali, come individuate dall'art. 2424 del codice civile, ma soltanto quelle che danno luogo a beni immateriali, in sé precisamente identificabili, che conservano una propria
individualità, essendo rappresentati da diritti suscettibili di tutela giuridica che conferiscono all'imprenditore la potestà di sfruttare determinati benefici futuri.
Ad esempio, sono annoverabili tra i beni immateriali:
-diritti di brevetto industriale;
-diritti di concessione, licenze e marchi;
-diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
-conoscenze tecniche non brevettate (know-how).
Per quanto si e' detto, sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che costituiscono dei meri costi come, ad esempio, l'avviamento e i costi di pubblicità.
In particolare, per quanto riguarda i costi di acquisizione del software, rientra tra gli investimenti agevo labili l'acquisizione del software applicativo, anche mediante il cosiddetto "contratto di sviluppo", ancorché acquistato a titolo di licenza d'uso.
Relativamente ai diversi diritti di utilizzazione dei beni immateriali, come precedentemente individuati, il requisito della novità è riferibile distintamente a ciascuno dei possibili diritti di utilizzazione, purché esattamente individuabili ed indipendenti dagli altri, a condizione che l'acquisto sia effettuato direttamente dall'autore.
Circ 90/e del 17 ottobre 2001

Tenuto conto che la nozione di bene strumentale comprende anche i beni immateriali, si precisa che gli investimenti agevolati riguardano anche l'acquisto di beni immateriali che si sostanzino in veri e propri diritti, quali quelli di brevetto industriale, di concessione, di utilizzazione di opere dell'ingegno, know-how, marchi di fabbrica, ecc., mentre sono esclusi quelli che costituiscono dei meri costi (come, ad esempio, l'avviamento, i costi di pubblicità o quelli di ricerca e sviluppo, ecc.).
L'agevolazione spetta a condizione che l'esistenza di detti beni comporti una loro effettiva utilizzabilità anche secondo precisi piani controllabili da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Con riguardo ai costi di acquisizione del software (utilizzabile mediante concessione in uso), si precisa che rientra tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del software applicativo mediante il cosiddetto "contratto di sviluppo", in quanto trattasi di vero e proprio diritto. Rientra altresì tra gli investimenti agevolabili il costo sostenuto per l'acquisto del cosiddetto "software standardizzato". Deve escludersi invece l ' applicazione dell'agevolazione nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto l'acquisizione di meri servizi (uso del software a fronte di canoni periodici, manutenzio-ne, aggiornamento, ecc.).
istruzioni modello 760/96 redditi 1995

Tenuto conto che la nozione di bene strumentale comprende anche i beni immateriali, si precisa che gli investimenti agevolati riguardano anche l'acquisto di detti beni, tra i quali sono compresi brevetti, know how e simili. Naturalmente l'agevolazione compete a condizione che l'esistenza di detti beni comporti una loro effettiva utilizzazione anche secondo precisi piani controllabili da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Circ 181/E del 27 ottobre 1994

Va precisato, tuttavia che, non tutti i costi iscrivibili fra le immobilizzazioni immateriali di cui alla lettera B dell'attivo dello stato patrimoniale costituiscono, come tali, investimenti agevolabili. Una distinzione necessaria, come emerge dal dato letterale della norma e indirettamente anche dalle precisazioni fornite dalla circolare ministeriale deve essere fatta fra gli elementi dell'attivo di bilancio rappresentativi di veri e propri diritti, quali i diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, di concessione e gli elementi che, pur figurando nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali, si sostanziano nell'iscrizione di meri costi quali, a esempio, i costi di impianto e di ampliamento, i costi di pubblicita' o l'avviamento:solo ai primi, infatti, e non anche ai secondi deve ritenersi competa il beneficio.
Con particolare riguardo ai costi di impianto e di ampliamento corre l'obbligo di segnalare che alcune imprese, ricorrendo determinate circostanze, sono solite allocare in tale voce di bilancio anche i costi pluriennali sostenuti su beni strumentali materiali non di proprieta', anziche' iscrivere tali costi nell'ambito delle immobilizzazioni materiali. Ci sembra che agli effetti in questione tale circostanza non dovrebbe impedire l'applicazione del beneficio dato che la diversa collocazione contabile non muta per i costi suddetti la natura di investimento nel senso sopraindicato.
Anche i costi di ricerca e sviluppo devono ritenersi esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del beneficio; tali costi, infatti, non possono a stretto rigore essere considerati, in quanto tali, rappresentativi di beni o diritti. La possibilita' di comprendere fra gli investimenti agevolabili anche i costi di ricerca e sviluppo, sostenuti nel periodo di vigenza dell'agevolazione, dunque, sembrerebbe dipendere dalla circostanza che il loro esito positivo si verifichi proprio durante tale periodo. Il punto, sul quale avremo modo di tornare, suscita invero alcune perplessita' poiche' e' noto che in molti casi l'attivita' di ricerca e sviluppo viene svolta proprio in funzione della creazione di nuovi beni immateriali in senso specifico (brevetti, formule ecc).
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151