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I conferimenti ordinari in società di qualsiasi
tipo (anche non quotate), vanno considerati, a tutti gli effetti, come
cessioni, con la conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione,
il valore normale dei beni strumentali conferiti in ciascun periodo
agevolato o nei cinque periodi di imposta di riferimento da assumere
ai fini della media, deve essere scomputato dal volume degli investimenti
realizzati in ciascun periodo.
istruzioni modello 760/96 redditi 1995
D. La cessione di un immobile strumentale ricevuto in
conferimento è da intendersi cessione e quindi è da detrarre
dagli investimenti effettuati nell'anno?
R. Sì. La cessione dell'immobile ricevuto in conferimento deve
concorrere alla determinazione dell'ammontare dei disinvestimenti effettuati
nel periodo d'imposta agevolato.
circ. 4/e del 2002
D. Nell'ambito delle cessioni (da sottrarre al volume
degli investimenti) sono inclusi anche i conferimenti di rami aziendali
verso controllate (operazioni, in ipotesi obbligatoria, in virtù
di una legge speciale)?
R. Sì, anche i conferimenti di rami aziendali a favore di soggetti
appartenenti al medesimo gruppo societario costituiscono, per il conferente,
disinvestimenti da computare in diminuzione al volume degli investimenti
operati nel medesimo periodo. Si conferma quanto già chiarito
nella circolare n.57/E dell'8 giugno 2001, paragrafo 3.2, con riguardo
alla modalità di determinazione degli investimenti rilevanti
ai fini dell'agevolazione di cui all'articolo 2, comma 9, della legge
13 maggio 1999, n.133. Il conferimento, tuttavia, non costituisce motivo
di revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della
legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come peraltro già chiarito
nella circolare n.90/E del 2001 al paragrafo 4. D.
circ. 4/e del 2002
D. Nel caso di conferimento, il conferitario deve considerare gli investimenti
precedentemente realizzati dal conferente?
R. No, ai fini del calcolo della media, il conferitario non dovrà
tener conto degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente
dal conferente.
Il conferimento, anche se effettuato in regime di neutralità
fiscale ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 358/97, infatti, è
un'operazione che coinvolge due distinti soggetti giuridici che rimangono
tali anche in seguito alla stessa operazione..
Si rammenta, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 3, del
D.P.R. n. 600 del 1973, resta impregiudicato il potere dell'amministrazione
finanziaria di disconoscere i benefici fiscali derivanti dall'operazione
di conferimento di azienda, se questa è effettuata senza valide
ragioni economiche ed al solo fine di aggirare il divieto posto dalla
norma.
circ. 4/e del 2002
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