conferimenti:

 

I conferimenti ordinari in società di qualsiasi tipo (anche non quotate), vanno considerati, a tutti gli effetti, come cessioni, con la conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione, il valore normale dei beni strumentali conferiti in ciascun periodo agevolato o nei cinque periodi di imposta di riferimento da assumere ai fini della media, deve essere scomputato dal volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo.
istruzioni modello 760/96 redditi 1995

D. La cessione di un immobile strumentale ricevuto in conferimento è da intendersi cessione e quindi è da detrarre dagli investimenti effettuati nell'anno?
R. Sì. La cessione dell'immobile ricevuto in conferimento deve concorrere alla determinazione dell'ammontare dei disinvestimenti effettuati nel periodo d'imposta agevolato.
circ. 4/e del 2002

D. Nell'ambito delle cessioni (da sottrarre al volume degli investimenti) sono inclusi anche i conferimenti di rami aziendali verso controllate (operazioni, in ipotesi obbligatoria, in virtù di una legge speciale)?
R. Sì, anche i conferimenti di rami aziendali a favore di soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario costituiscono, per il conferente, disinvestimenti da computare in diminuzione al volume degli investimenti operati nel medesimo periodo. Si conferma quanto già chiarito nella circolare n.57/E dell'8 giugno 2001, paragrafo 3.2, con riguardo alla modalità di determinazione degli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n.133. Il conferimento, tuttavia, non costituisce motivo di revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come peraltro già chiarito nella circolare n.90/E del 2001 al paragrafo 4. D.
circ. 4/e del 2002


D. Nel caso di conferimento, il conferitario deve considerare gli investimenti precedentemente realizzati dal conferente?
R. No, ai fini del calcolo della media, il conferitario non dovrà tener conto degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente dal conferente.
Il conferimento, anche se effettuato in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 358/97, infatti, è un'operazione che coinvolge due distinti soggetti giuridici che rimangono tali anche in seguito alla stessa operazione..
Si rammenta, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, resta impregiudicato il potere dell'amministrazione finanziaria di disconoscere i benefici fiscali derivanti dall'operazione di conferimento di azienda, se questa è effettuata senza valide ragioni economiche ed al solo fine di aggirare il divieto posto dalla norma.
circ. 4/e del 2002