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L'art. 5 della legge in esame prevede la soppressione
delle seguenti disposizioni, indicate in una tabella allegata alla stessa:
- agevolazione DIT, di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466 e successive modificazioni ed integrazioni;
- agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio
1999, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni;
- tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale, di cui
all'art. 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- agevolazioni di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, così
come prorogate dall'art. 145, commi 74 e 95, della legge n. 388 del
2000.
Tuttavia, la norma consente, a determinate condizioni, di continuare
a fruire delle seguenti agevolazioni dettando al riguardo specifiche
regole di coordinamento:
- agevolazione di cui all'art 2, commi da 8 a 13
della legge 13 maggio 1999, n. 133;
- agevolazione DIT, di cui al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466;
- agevolazione per gli investimenti nelle aree
svantaggiate, di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
circ 90/e del 2001
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