fusioni:

Nel caso di fusione propria o per incorporazione al fine di individuare i periodi d'imposta rilevanti per il calcolo della media degli investimenti dovrà farsi riferimento alla società che ha iniziato l'attività prima delle altre.
Per il computo della media degli investimenti, nei periodi di coincidenza temporale degli esercizi delle società partecipanti alla fusione, si deve tener conto dei costi sostenuti per gli investimenti effettuati (al netto dei disinvestimenti) da ciascuna società. Così ad esempio, nel caso di fusione per incorporazione, realizzata nell'esercizio 2001 con retrodatazione degli effetti al 1° gennaio, tra due società aventi esercizio coincidente con l'anno solare, di cui l'una (incorporata) esistente dal 1996 e l'altra (incorporante) dal 1999, i periodi da prendere in considerazione presso la incorporante sono cinque. Ai fini del calcolo della media, per i periodi d'imposta 1996, 1997 e 1998 rileveranno gli investimenti realizzati
dall'incorporata; per i periodi d'imposta successivi, 1999 e 2000, si dovrà tenere conto della somma degli investimenti realizzati da entrambe le società.
Nel caso di fusione realizzata nell'esercizio 2001, con effetti decorrenti dal primo gennaio, fra un soggetto (incorporata) esistente dal 1996 e avente periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e un altro soggetto (incorporante) esistente dal primo luglio 1995 e con esercizio a "cavallo" (dal 01/07 al 30/06), dovranno essere presi in considerazione:
-i periodi d'imposta dal 1996 al 2000 per l'incorporata;
-i periodi d'imposta compresi tra quello relativo al periodo 01-07-96 / 30-06-97 e quello dal 01-07-2000 al 31-12-2000 perl'incorporante.
In particolare, al fine di individuare gli investimenti del più recente periodo d'imposta, occorre sommare gli investimenti del periodo d'imposta 2000 dell'incorporata con quelli dell'ultimo periodo d'imposta chiuso dell'incorporante (01-07-2000 / 31-12-2000) e così a scalare fino al quinto.
circ 90/e del 2001

Nel caso in cui il soggetto che opera gli investimenti sia una societa' che nel periodo di imposta in cui gli investimenti stessi sono effettuati o in uno precedente e' stata interessata da un'operazione di fusione, ai fini del computo della media degli investimenti da confrontare con quelli del periodo di riferimento, si tiene conto della somma dei costi sostenuti per gli investimenti effettuati (al netto delle cessioni dei beni strumentali) da ogni societa' partecipante alla fusione. Ai fini della individuazione dei periodi da considerare per il computo della media, si applicano i criteri previsti dalla normativa in oggetto avendo riguardo alla data di inizio dell'attivita' della societa' incorporante ovvero, in caso di fusione propria, a quella della societa' fusa che ha iniziato l'attivita' prima delle altre.

Circ 181/E del 27 ottobre 1994

Riguardo alle fusioni, il ministero avverte che ai fini della individuazione dei periodi da prendere in considerazione per il meccanismo di calcolo di cui si e' detto, si deve avere riguardo <alla data di inizio dell'attivita' della societa' incorporante ovvero, in caso di fusione propria, a quella della societa' fusa che ha iniziato prima delle altre>.
E' noto in proposito che, per le sue caratteristiche, la fusione comporta il subingresso della societa' risultante dalla fusione nelle posizioni civilistiche e fiscali delle societa' fuse: l'applicazione di questo principio alla disciplina agevolativa in esame nella quale assumono rilevanza, di regola, i cinque periodi di imposta chiusi anteriormente a quelli nei quali l'agevolazione si applica e il volume degli investimenti (al netto dei disinvestimenti)
effettuati in questi periodi comporta che entrambi i dati rilevabili presso ciascuna societa' fusa vengano a essere "ereditati" complessivamente dalla societa' risultante dalla fusione. Cosi', a esempio, se si fondono due societa' aventi ciascuna esercizio coincidente con l'anno solare, una esistente dal 1989 e l'altra solo dal 1991, i periodi da prendere in considerazione presso la societa' risultante dalla fusione non sono tre (1991, 1992 e 1993) bensi' cinque (1989, 1990, 1991, 1992 e 1993): ai fini della media per i periodi d'imposta 1989 e 1990 vanno considerati, ovviamente, solo gli investimenti (e i disinvestimenti) effettuati dalla societa' esistente fin da tale epoca, mentre per i periodi successivi, 1991, 1992 e 1993, andra' considerata la somma degli investimenti (e dei disinvestimenti) effettuati dall'una e dall'altra societa'. Tale principio riterremmo dovrebbe valere tanto per la fusione propria quanto per la fusione per incorporazione. La circolare ministeriale afferma, invece, come si e' visto, che in questa seconda fattispecie si deve avere riguardo alla data di inizio dell'attivita' della societa' incorporante: e cio' sembrerebbe da intendere anche nell'ipostesi in cui la societa' incorporata abbia iniziato l'attivita' prima di quella incorporante. La circolare, tuttavia, non indica i motivi di tale diversa impostazione; non appare chiaro, quindi, se questa sia il frutto di una precisa scelta da parte del Ministero ovvero assuma piu' semplicemente portata di una indicazione di massima. Il punto, ci sembra, meriterebbe un ulteriore approfondimento, unitamente ad altri problemi che possono derivare in caso di fusioni ai fini del meccanismo agevolativo. Intendiamo riferirci, a esempio, al caso in cui la fusione intervenga fra soggetti aventi periodi di imposta di differente durata (societa' con periodi coincidenti e societa' con periodi non coincidenti con l'anno solare): in questo caso, non e' chiaro come procedere a "compattare" questi esercizi per sommare gli investimenti delle une e delle altre societa'. Analogamente, possono presentarsi problemi per le fusioni che intervengono nei periodi stessi di applicazione della agevolazione, nell'esercizio cioe' in corso al 12 giugno 1994 o in quello successivo. In linea generale, in questi casi occorre distinguere gli investimenti effettuati in tali periodi dalle societa' partecipanti alla operazione prima che questa abbia effetto e quelli riferibili invece alla societa' risultante dalla fusione stessa (o incorporante): gli uni agevolabili presso la singola societa', tenendo presente la media degli investimenti da ciascuna effettuati nel quinquennio precedente, e gli altri agevolabili presso la nuova societa' (o incorporante). Ma potrebbero sorgere questioni interpretative di vario tipo, soprattutto in presenza di fusioni aventi effetto retroattivo, fusioni cui partecipino congiuntamente societa' costituitesi successivamente al 12 giugno 1994 (di per se' non ammesse come abbiamo visto al beneficio) e societa' costituitesi precedentemente, eccetera.
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151