|
Nel caso di fusione propria o per incorporazione al fine
di individuare i periodi d'imposta rilevanti per il calcolo della media
degli investimenti dovrà farsi riferimento alla società
che ha iniziato l'attività prima delle altre.
Per il computo della media degli investimenti, nei periodi di coincidenza
temporale degli esercizi delle società partecipanti alla fusione,
si deve tener conto dei costi sostenuti per gli investimenti effettuati
(al netto dei disinvestimenti) da ciascuna società. Così
ad esempio, nel caso di fusione per incorporazione, realizzata nell'esercizio
2001 con retrodatazione degli effetti al 1° gennaio, tra due società
aventi esercizio coincidente con l'anno solare, di cui l'una (incorporata)
esistente dal 1996 e l'altra (incorporante) dal 1999, i periodi da prendere
in considerazione presso la incorporante sono cinque. Ai fini del calcolo
della media, per i periodi d'imposta 1996, 1997 e 1998 rileveranno gli
investimenti realizzati
dall'incorporata; per i periodi d'imposta successivi, 1999 e 2000, si
dovrà tenere conto della somma degli investimenti realizzati
da entrambe le società.
Nel caso di fusione realizzata nell'esercizio 2001, con effetti decorrenti
dal primo gennaio, fra un soggetto (incorporata) esistente dal 1996
e avente periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e un altro
soggetto (incorporante) esistente dal primo luglio 1995 e con esercizio
a "cavallo" (dal 01/07 al 30/06), dovranno essere presi in
considerazione:
-i periodi d'imposta dal 1996 al 2000 per l'incorporata;
-i periodi d'imposta compresi tra quello relativo al periodo 01-07-96
/ 30-06-97 e quello dal 01-07-2000 al 31-12-2000 perl'incorporante.
In particolare, al fine di individuare gli investimenti del più
recente periodo d'imposta, occorre sommare gli investimenti del periodo
d'imposta 2000 dell'incorporata con quelli dell'ultimo periodo d'imposta
chiuso dell'incorporante (01-07-2000 / 31-12-2000) e così a scalare
fino al quinto.
circ 90/e del 2001
Nel caso in cui il soggetto che opera gli investimenti
sia una societa' che nel periodo di imposta in cui gli investimenti
stessi sono effettuati o in uno precedente e' stata interessata da un'operazione
di fusione, ai fini del computo della media degli investimenti da confrontare
con quelli del periodo di riferimento, si tiene conto della somma dei
costi sostenuti per gli investimenti effettuati (al netto delle cessioni
dei beni strumentali) da ogni societa' partecipante alla fusione. Ai
fini della individuazione dei periodi da considerare per il computo
della media, si applicano i criteri previsti dalla normativa in oggetto
avendo riguardo alla data di inizio dell'attivita' della societa' incorporante
ovvero, in caso di fusione propria, a quella della societa' fusa che
ha iniziato l'attivita' prima delle altre.
Circ 181/E del 27 ottobre 1994
Riguardo alle fusioni, il ministero avverte che ai fini
della individuazione dei periodi da prendere in considerazione per il
meccanismo di calcolo di cui si e' detto, si deve avere riguardo <alla
data di inizio dell'attivita' della societa' incorporante ovvero, in
caso di fusione propria, a quella della societa' fusa che ha iniziato
prima delle altre>.
E' noto in proposito che, per le sue caratteristiche, la fusione comporta
il subingresso della societa' risultante dalla fusione nelle posizioni
civilistiche e fiscali delle societa' fuse: l'applicazione di questo
principio alla disciplina agevolativa in esame nella quale assumono
rilevanza, di regola, i cinque periodi di imposta chiusi anteriormente
a quelli nei quali l'agevolazione si applica e il volume degli investimenti
(al netto dei disinvestimenti)
effettuati in questi periodi comporta che entrambi i dati rilevabili
presso ciascuna societa' fusa vengano a essere "ereditati"
complessivamente dalla societa' risultante dalla fusione. Cosi', a esempio,
se si fondono due societa' aventi ciascuna esercizio coincidente con
l'anno solare, una esistente dal 1989 e l'altra solo dal 1991, i periodi
da prendere in considerazione presso la societa' risultante dalla fusione
non sono tre (1991, 1992 e 1993) bensi' cinque (1989, 1990, 1991, 1992
e 1993): ai fini della media per i periodi d'imposta 1989 e 1990 vanno
considerati, ovviamente, solo gli investimenti (e i disinvestimenti)
effettuati dalla societa' esistente fin da tale epoca, mentre per i
periodi successivi, 1991, 1992 e 1993, andra' considerata la somma degli
investimenti (e dei disinvestimenti) effettuati dall'una e dall'altra
societa'. Tale principio riterremmo dovrebbe valere tanto per la fusione
propria quanto per la fusione per incorporazione. La circolare ministeriale
afferma, invece, come si e' visto, che in questa seconda fattispecie
si deve avere riguardo alla data di inizio dell'attivita' della societa'
incorporante: e cio' sembrerebbe da intendere anche nell'ipostesi in
cui la societa' incorporata abbia iniziato l'attivita' prima di quella
incorporante. La circolare, tuttavia, non indica i motivi di tale diversa
impostazione; non appare chiaro, quindi, se questa sia il frutto di
una precisa scelta da parte del Ministero ovvero assuma piu' semplicemente
portata di una indicazione di massima. Il punto, ci sembra, meriterebbe
un ulteriore approfondimento, unitamente ad altri problemi che possono
derivare in caso di fusioni ai fini del meccanismo agevolativo. Intendiamo
riferirci, a esempio, al caso in cui la fusione intervenga fra soggetti
aventi periodi di imposta di differente durata (societa' con periodi
coincidenti e societa' con periodi non coincidenti con l'anno solare):
in questo caso, non e' chiaro come procedere a "compattare"
questi esercizi per sommare gli investimenti delle une e delle altre
societa'. Analogamente, possono presentarsi problemi per le fusioni
che intervengono nei periodi stessi di applicazione della agevolazione,
nell'esercizio cioe' in corso al 12 giugno 1994 o in quello successivo.
In linea generale, in questi casi occorre distinguere gli investimenti
effettuati in tali periodi dalle societa' partecipanti alla operazione
prima che questa abbia effetto e quelli riferibili invece alla societa'
risultante dalla fusione stessa (o incorporante): gli uni agevolabili
presso la singola societa', tenendo presente la media degli investimenti
da ciascuna effettuati nel quinquennio precedente, e gli altri agevolabili
presso la nuova societa' (o incorporante). Ma potrebbero sorgere questioni
interpretative di vario tipo, soprattutto in presenza di fusioni aventi
effetto retroattivo, fusioni cui partecipino congiuntamente societa'
costituitesi successivamente al 12 giugno 1994 (di per se' non ammesse
come abbiamo visto al beneficio) e societa' costituitesi precedentemente,
eccetera.
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151
|