Immobili e agevolabilità:

 

Per espressa previsione normativa, l'investimento in beni immobili è agevolabile solo se trattasi di immobili "strumentali per natura", vale a dire quelli che, a norma dell'articolo 40, comma 2, del TUIR, "…non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni…" (trattasi, in
sostanza, degli immobili classificati o classificabili nei gruppi B, C, D, E, nonché della categoria A/10), anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato.
In relazione al requisito della novità, può essere considerato nuovo, per il terzo acquirente, anche un fabbricato strumentale acquistato da un'impresa di costruzioni che prima della cessione abbia operato sullo stesso interventi di radicale trasformazione; ciò a condizione che gli interventi non costituiscano mero adattamento della struttura alle caratteristiche di una eventuale nuova
categoria catastale e che l'importo complessivo dei lavori sia comunque prevalente rispetto al costo di acquisto dell'immobile da parte del cedente, il quale è tenuto ad attestare la sussistenza dei suddetti requisiti.
Tale interpretazione pone l'accento sulla prevalenza dell'innovazione dovuta ai lavori di radicale trasformazione - rispetto allo stato preesistente dell'immobile ed è coerente con le finalità della norma dettata per promuovere investimenti innovativi volti a stimolare lo sviluppo economico.
Circ 90/e del 2001


Si ricorda che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del TUIR, per immobili strumentali per natura si intendono quelli non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (trattasi di quelli classificati o classificabili nei gruppi B, C, D, E nonche' nella categoria A/10) anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato.
Circ 181/E del 27 ottobre 1994