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Per espressa previsione normativa, l'investimento in beni immobili
è agevolabile solo se trattasi di immobili "strumentali
per natura", vale a dire quelli che, a norma dell'articolo 40,
comma 2, del TUIR, "
non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni
" (trattasi, in
sostanza, degli immobili classificati o classificabili nei gruppi B,
C, D, E, nonché della categoria A/10), anche se non utilizzati
o dati in locazione o comodato.
In relazione al requisito della novità, può essere considerato
nuovo, per il terzo acquirente, anche un fabbricato strumentale acquistato
da un'impresa di costruzioni che prima della cessione abbia operato
sullo stesso interventi di radicale trasformazione; ciò a condizione
che gli interventi non costituiscano mero adattamento della struttura
alle caratteristiche di una eventuale nuova
categoria catastale e che l'importo complessivo dei lavori sia comunque
prevalente rispetto al costo di acquisto dell'immobile da parte del
cedente, il quale è tenuto ad attestare la sussistenza dei suddetti
requisiti.
Tale interpretazione pone l'accento sulla prevalenza dell'innovazione
dovuta ai lavori di radicale trasformazione - rispetto allo stato preesistente
dell'immobile ed è coerente con le finalità della norma
dettata per promuovere investimenti innovativi volti a stimolare lo
sviluppo economico.
Circ 90/e del 2001
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del TUIR, per immobili
strumentali per natura si intendono quelli non suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni (trattasi di quelli classificati
o classificabili nei gruppi B, C, D, E nonche' nella categoria A/10)
anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato.
Circ 181/E del 27 ottobre 1994
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