IRPEF, IRPEG, IRAP e agevolazione

L'agevolazione spetta esclusivamente ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG.
Poiché la norma fa espresso riferimento al "reddito d'impresa e di lavoro autonomo", e quindi all'imposizione sul reddito, essa non opera ai fini dell'IRAP, in senso conforme a quanto emerge dalla relazione tecnica che non prevede variazioni di gettito ai fini di tale imposta.
Per i titolari di reddito d'impresa, considerato che l'agevolazione consiste nell'esclusione dal relativo reddito di un importo determinato in funzione degli investimenti e che detto importo non si configura come provento, bensì quale variazione in diminuzione, il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione degli articoli 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e 5 bis, e 102 del TUIR.
Tali norme stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della perdita fiscalmente rilevante e dell'ammontare deducibile degli interessi passivi e delle spese generali.
Circ90/e del 2001

Nel caso in cui l'applicazione del beneficio determini una perdita fiscale (o ne incrementi l'importo), essa sara' interamente riportabile a nuovo (o, per le imprese individuali, compensabile con gli altri redditi di periodo) e, inoltre nessun effetto produrra' la deduzione agevolata del costo per investimenti ai fini della determinazione del rapporto di deducibilita' degli interessi passivi e delle spese generali, dato che tale rapporto viene influenzato esclusivamente dai ricavi e dagli altri proventi di esercizio (siano essi imponibili, esenti o non concorrenti alla formazione del reddito imponibile)
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151