investimenti- terreni

I terreni, in quanto privi del requisito della strumentalità, sono, in via generale, esclusi dall'agevolazione. Benché non rilevino autonomamente come beni in sé agevolabili, i terreni possono, tuttavia, rientrare nell'ambito applicativo del beneficio qualora incorporino, per accessione, un fabbricato strumentale per natura. Ne consegue che il diritto a fruire dell'agevolazione non viene in essere se non con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato, da quando cioè la destinazione del terreno a scopo edificatorio trova concreta attuazione. E' da questo momento che potrà computarsi nell'ammontare agevolabile (nei limiti che si dirà appresso) il costo di acquisizione dell'area edificabile, anche se al termine del periodo di vigenza del beneficio (coincidente con la fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge), la costruzione non sia stata ultimata. Posto che l'acquisto dell'area è funzionale alla costruzione del fabbricato, il relativo investimento potrà integrare i presupposti dell'agevolazione soltanto con la completa realizzazione del fabbricato e che, prima di questo momento, il costo dell'area potrà fruire del beneficio fiscale soltanto parzialmente, in misura corrispondente cioè al rapporto tra la quota-parte dei lavori eseguiti (o stato di avanzamento lavori) al termine di ciascun periodo d'imposta e l'ammontare complessivo del costo preventivato per l'intera costruzione che insiste sull'area.
Circ 90/e del 2001

Per quanto attiene in particolare ai terreni, il ministero delle Finanze, nella circolare n. 181/E chiarisce che devono ricomprendersi fra gli investimenti che possono usufruire della agevolazione solo le aree edificabili che vengano effettivamente destinate, nel periodo di vigenza della disciplina agevolativa, alla edificazione di costruzioni a uso industriale o commerciale, e cioe' quelle aree sulle quali, in tale periodo, siano state almeno iniziate le opere di edificazione. L'affermazione ministeriale poggia evidentemente sul presupposto che, a seguito dell'inizio della edificazione, il terreno viene a perdere il carattere di mero investimento immobiliare, come tale suscettibile di smobilizzo in qualsiasi momento, per assumere quello di immobilizzazione strumentale, e dunque di bene vincolato al servizio dell'impresa. .
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151