| investimenti- terreni |
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I terreni, in quanto privi del requisito della strumentalità,
sono, in via generale, esclusi dall'agevolazione. Benché non
rilevino autonomamente come beni in sé agevolabili, i terreni
possono, tuttavia, rientrare nell'ambito applicativo del beneficio qualora
incorporino, per accessione, un fabbricato strumentale per natura. Ne
consegue che il diritto a fruire dell'agevolazione non viene in essere
se non con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato, da quando
cioè la destinazione del terreno a scopo edificatorio trova concreta
attuazione. E' da questo momento che potrà computarsi nell'ammontare
agevolabile (nei limiti che si dirà appresso) il costo di acquisizione
dell'area edificabile, anche se al termine del periodo di vigenza del
beneficio (coincidente con la fine del periodo d'imposta successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge), la costruzione
non sia stata ultimata. Posto che l'acquisto dell'area è funzionale
alla costruzione del fabbricato, il relativo investimento potrà
integrare i presupposti dell'agevolazione soltanto con la completa realizzazione
del fabbricato e che, prima di questo momento, il costo dell'area potrà
fruire del beneficio fiscale soltanto parzialmente, in misura corrispondente
cioè al rapporto tra la quota-parte dei lavori eseguiti (o stato
di avanzamento lavori) al termine di ciascun periodo d'imposta e l'ammontare
complessivo del costo preventivato per l'intera costruzione che insiste
sull'area. Per quanto attiene in particolare ai terreni, il ministero delle Finanze,
nella circolare n. 181/E chiarisce che devono ricomprendersi fra gli
investimenti che possono usufruire della agevolazione solo le aree edificabili
che vengano effettivamente destinate, nel periodo di vigenza della disciplina
agevolativa, alla edificazione di costruzioni a uso industriale o commerciale,
e cioe' quelle aree sulle quali, in tale periodo, siano state almeno
iniziate le opere di edificazione. L'affermazione ministeriale poggia
evidentemente sul presupposto che, a seguito dell'inizio della edificazione,
il terreno viene a perdere il carattere di mero investimento immobiliare,
come tale suscettibile di smobilizzo in qualsiasi momento, per assumere
quello di immobilizzazione strumentale, e dunque di bene vincolato al
servizio dell'impresa. .
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