Investimenti: determinazione del loro ammontare

 

il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere diminuito dei relativi disinvestimenti. Si ritiene che l'ammontare di tali disinvestimenti debba essere calcolato con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti nei periodi medesimi, ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del lavoratore autonomo ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo, ancorché gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati usati. In caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione o, in mancanza, il loro valore normale.
Se in un periodo d'imposta l'ammontare del corrispettivo o del valore normale dei beni strumentali ceduti, dimessi, ecc., supera il costo degli investimenti realizzati, l'ammontare da prendere a base per il calcolo della media va considerato pari a zero.
Si precisa che, ai fini del calcolo della media, non si tiene conto delle rivalutazioni effettuate ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Circ 90/e del 2001.


Ai fini del computo dell'agevolazione, il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere diminuito dei corrispettivi conseguiti per le cessioni dei beni strumentali effettuate nei periodi medesimi, nonche' del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ancorche' gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati usati. In caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione, o, in mancanza, il loro valore normale.
Circ 181/E del 27 ottobre 1994

Se in un periodo di imposta l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati l'ammontare da prendere a base per il calcolo della media va considerato pari a zero
Circ 181/E del 27 ottobre 1994

Occorre svolgere distinte considerazioni con riferimento ai disinvestimenti di beni che difettino del requisito della <novita'>. La circolare ministeriale (ndr Circ 181/E del 27 ottobre 1994 ) avverte in proposito che il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere diminuito dei disinvestimenti effettuati nei periodi medesimi anche nel caso in cui gli stessi riguardino beni che <...siano stati a suo tempo acquistati usati>. Ancorche', dunque, l'investimento in beni <usati> effettuato in uno dei periodi di vigenza dell'agevolazione non sia idoneo a incrementare il volume degli investimenti agevolabili, l'eventuale disinvestimento, nell'ambito degli stessi periodi, di beni acquistati come <usati> in periodi antecedenti, e', invece, idoneo, secondo la circolare, ad abbattere tale grandezza. Va aggiunto, al riguardo, che le operazioni di disinvestimento di beni <usati> poste in essere in uno dei due periodi agevolati, sono idonee ad abbattere il volume degli investimenti effettuati negli stessi periodi anche nel caso in cui l'acquisizione dei beni <usati> risalga a un periodo d'imposta antecedente a quelli presi a base per il calcolo del plafond di raffronto. Inoltre, va evidenziato che ovviamente cosi' come i disinvestimenti di beni <usati> che intervengono nei periodi agevolati sono idonei ad abbattere il volume degli investimenti agevolabili, cosi' anche i disinvestimenti di beni <usati> intervenuti nell'ambito dei periodi d'imposta presi a base per il calcolo del plafond di raffronto sono idonei ad abbattere la media degli investimenti effettuati nei medesimi periodi.
Per quanto attiene alla valorizzazione dei disinvestimenti, la circolare ministeriale chiarisce che il valore da assumere e' dato dai corrispettivi conseguiti.
Anche se non espressamente previsto dalla norma, le cessioni rilevanti ai predetti fini sono non soltanto quelle a titolo oneroso, ma anche quelle comunque suscettibili di determinare corrispettivi fiscalmente rilevanti. Pertanto, oltre che la cessione a titolo oneroso, costituiscono disinvestimento, ai fini di che trattasi, anche le ipotesi di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore, l'assegnazione ai soci e la destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. In questi casi si assumera' come corrispettivo il valore normale dei beni determinato secondo le regole dettate dalla normativa fiscale. Sembra comunque il caso di aggiungere che evidentemente non costituisce disinvestimento agli effetti in questione la mera dismissione di un cespite strumentale da parte dell'impresa, cui si accompagni o meno anche la distruzione materiale; in questo caso, infatti, la disciplina fiscale prevede semplicemente la deducibilita' del costo non ammortizzato del cespite.
Una particolare ipotesi di disinvestimento rilevante agli effetti in questione e' quella che attiene alla eventuale cessione da parte dell'impresa conduttrice del contratto di locazione finanziaria di beni strumentali. Come si e' detto, agli effetti della disciplina agevolativa il bene strumentale oggetto di locazione finanziaria viene considerato per l'impresa conduttrice investimento al pari del bene oggetto di acquisto a titolo definitivo; e' logico, quindi, ritenere che la eventuale successiva cessione del relativo contratto, costituisca a tutti gli effetti disinvestimento. Com'e' noto, in base alla disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 55 del Testo unico, in questo caso si considera sopravvenienza attiva <...il valore normale del bene...> oggetto del contratto di locazione finanziaria ceduto; occorre precisare, peraltro, che secondo una corretta interpretazione, la sopravvenienza attiva, e, quindi, per cio' che qui interessa, l'importo costituente disinvestimento, dovrebbe essere calcolata deducendo dal valore normale del bene i canoni residui ancora da pagare e il prezzo di riscatto. Per converso, riterremmo che nessun rilievo assuma per il computo dei disinvestimenti la mera anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria, anche considerando il fatto che, in tale ipotesi, mancherebbe comunque un corrispettivo realizzato fiscalmente rilevante. Su tali punti sarebbero comunque opportuni espliciti chiarimenti da parte del ministero.
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151