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il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato
deve essere diminuito dei relativi disinvestimenti. Si ritiene che l'ammontare
di tali disinvestimenti debba essere calcolato con riferimento al corrispettivo
dei beni strumentali ceduti nei periodi medesimi, ovvero al valore normale
dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore
o del lavoratore autonomo ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità
estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro
autonomo, ancorché gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati
usati. In caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito
ai beni strumentali nell'atto di cessione o, in mancanza, il loro valore
normale.
Se in un periodo d'imposta l'ammontare del corrispettivo o del valore
normale dei beni strumentali ceduti, dimessi, ecc., supera il costo
degli investimenti realizzati, l'ammontare da prendere a base per il
calcolo della media va considerato pari a zero.
Si precisa che, ai fini del calcolo della media, non si tiene conto
delle rivalutazioni effettuate ai sensi della legge 21 novembre 2000,
n. 342.
Circ 90/e del 2001.
Ai fini del computo dell'agevolazione, il volume degli investimenti
realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere diminuito dei corrispettivi
conseguiti per le cessioni dei beni strumentali effettuate nei periodi
medesimi, nonche' del valore normale dei beni destinati al consumo personale
o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa ancorche' gli stessi beni siano
stati a suo tempo acquistati usati. In caso di cessione di azienda va
considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione,
o, in mancanza, il loro valore normale.
Circ 181/E del 27 ottobre 1994
Se in un periodo di imposta l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni
di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati l'ammontare
da prendere a base per il calcolo della media va considerato pari a
zero
Circ 181/E del 27 ottobre 1994
Occorre svolgere distinte considerazioni con riferimento ai disinvestimenti
di beni che difettino del requisito della <novita'>. La circolare
ministeriale (ndr Circ 181/E del 27 ottobre 1994 ) avverte in proposito
che il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato
deve essere diminuito dei disinvestimenti effettuati nei periodi medesimi
anche nel caso in cui gli stessi riguardino beni che <...siano stati
a suo tempo acquistati usati>. Ancorche', dunque, l'investimento
in beni <usati> effettuato in uno dei periodi di vigenza dell'agevolazione
non sia idoneo a incrementare il volume degli investimenti agevolabili,
l'eventuale disinvestimento, nell'ambito degli stessi periodi, di beni
acquistati come <usati> in periodi antecedenti, e', invece, idoneo,
secondo la circolare, ad abbattere tale grandezza. Va aggiunto, al riguardo,
che le operazioni di disinvestimento di beni <usati> poste in
essere in uno dei due periodi agevolati, sono idonee ad abbattere il
volume degli investimenti effettuati negli stessi periodi anche nel
caso in cui l'acquisizione dei beni <usati> risalga a un periodo
d'imposta antecedente a quelli presi a base per il calcolo del plafond
di raffronto. Inoltre, va evidenziato che ovviamente cosi' come i disinvestimenti
di beni <usati> che intervengono nei periodi agevolati sono idonei
ad abbattere il volume degli investimenti agevolabili, cosi' anche i
disinvestimenti di beni <usati> intervenuti nell'ambito dei periodi
d'imposta presi a base per il calcolo del plafond di raffronto sono
idonei ad abbattere la media degli investimenti effettuati nei medesimi
periodi.
Per quanto attiene alla valorizzazione dei disinvestimenti, la circolare
ministeriale chiarisce che il valore da assumere e' dato dai corrispettivi
conseguiti.
Anche se non espressamente previsto dalla norma, le cessioni rilevanti
ai predetti fini sono non soltanto quelle a titolo oneroso, ma anche
quelle comunque suscettibili di determinare corrispettivi fiscalmente
rilevanti. Pertanto, oltre che la cessione a titolo oneroso, costituiscono
disinvestimento, ai fini di che trattasi, anche le ipotesi di destinazione
dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore, l'assegnazione
ai soci e la destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
In questi casi si assumera' come corrispettivo il valore normale dei
beni determinato secondo le regole dettate dalla normativa fiscale.
Sembra comunque il caso di aggiungere che evidentemente non costituisce
disinvestimento agli effetti in questione la mera dismissione di un
cespite strumentale da parte dell'impresa, cui si accompagni o meno
anche la distruzione materiale; in questo caso, infatti, la disciplina
fiscale prevede semplicemente la deducibilita' del costo non ammortizzato
del cespite.
Una particolare ipotesi di disinvestimento rilevante agli effetti in
questione e' quella che attiene alla eventuale cessione da parte dell'impresa
conduttrice del contratto di locazione finanziaria di beni strumentali.
Come si e' detto, agli effetti della disciplina agevolativa il bene
strumentale oggetto di locazione finanziaria viene considerato per l'impresa
conduttrice investimento al pari del bene oggetto di acquisto a titolo
definitivo; e' logico, quindi, ritenere che la eventuale successiva
cessione del relativo contratto, costituisca a tutti gli effetti disinvestimento.
Com'e' noto, in base alla disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo
55 del Testo unico, in questo caso si considera sopravvenienza attiva
<...il valore normale del bene...> oggetto del contratto di locazione
finanziaria ceduto; occorre precisare, peraltro, che secondo una corretta
interpretazione, la sopravvenienza attiva, e, quindi, per cio' che qui
interessa, l'importo costituente disinvestimento, dovrebbe essere calcolata
deducendo dal valore normale del bene i canoni residui ancora da pagare
e il prezzo di riscatto. Per converso, riterremmo che nessun rilievo
assuma per il computo dei disinvestimenti la mera anticipata risoluzione
del contratto di locazione finanziaria, anche considerando il fatto
che, in tale ipotesi, mancherebbe comunque un corrispettivo realizzato
fiscalmente rilevante. Su tali punti sarebbero comunque opportuni espliciti
chiarimenti da parte del ministero.
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151
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