investimenti e contratto di appalto

 

Nell'ipotesi in cui l'investimento venga realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi. L'importo dell'investimento che rileva in ciascun periodo agevolato è commisurato, pertanto, all'ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (S.A.L.), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto. Il riferimento alla somma liquidata sulla base del S.A.L., infatti, anche alla luce degli articoli 1655 e ss. del codice civile, permette di individuare con certezza la porzione di opera realizzata (cioè ultimata, in quanto verificata ed accettata dal committente) e quindi agevolabile nell'ambito di ciascun periodo d'imposta.
Circ.90/e del 2001

Nella realizzazione di investimenti attraverso l'affidamento dell'opera in appalto a terzi l'agevolazione spetta all'impresa appaltante , ovviamente per la parte eseguita nei singoli periodi anche a prescindere dalla mancanza della proprieta' giuridica dei beni in corso di costruzione.
Va tuttavia osservato che durante l'esecuzione dell'appalto, l'impresa appaltante _ a meno che non si tratti di un appalto a porzione non rileva nella propria contabilita' l'investimento a formazione progressiva, ma segnala solo gli acconti eventualmente erogati all'impresa appaltatrice: acconti che, comunque, proprio per la loro natura non esprimono necessariamente in modo esatto il valore delle opere eseguite.
Per individuare, quindi, l'importo dell'investimento effettuato dall'impresa appaltante nei periodi di imposta agevolati, nonche',eventualmente, nei periodi rilevanti per la determinazione della media di raffronto, occorrera' servirsi di altri criteri. Al riguardo la circolare ministeriale in commento prospetta la soluzione di far riferimento all'ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento dei lavori. Tuttavia, e' da rilevare che l'adozione di siffatto criterio non e' sempre possibile poiche' non necessariamente il contratto di appalto contempla gli stati di avanzamento e le correlate liquidazioni parziali (cosa che potrebbe verificarsi con una certa frequenza nelle opere di modeste dimensioni o aventi tempi di esecuzione contenuti); senza considerare che, comunque, gli stati di avanzamento, ove previsti, potrebbero avere una cadenza non coincidente, con la chiusura del periodo di imposta dell'impresa appaltante e, quindi, rispetto a questa non risultare idonei a misurare esattamente tutte le opere eseguite in tale periodo. Il problema potrebbe essere risolto, ove necessario, affidando la individuazione della parte di opera eseguita e del corrispondente "quantum" di investimento effettuato, a una apposita dichiarazione dell'impresa appaltatrice. Stante, comunque, la delicatezza della questione, e' opportuno che il ministero fornisca ulteriori chiarimenti. Va comunque osservato che la circolare ministeriale, nell'affrontare il tema anzidetto, pone espresso riferimento alle <opere o forniture di durata ultrannuale>. Ovviamente, non si tratta riteniamo dello stesso concetto di ultrannualita' assunto ai fini dell'applicazione dell'articolo 60 del Tuir e cioe' di opere con tempi di esecuzione superiori a dodici mesi; criterio questo che, come e' noto, serve a stabilire quale disciplina l'impresa appaltatrice possa applicare nella valutazione delle opere in corso. Ai fini in questione non e' infatti, la situazione dell'impresa appaltatrice che rileva, ma quella dell'impresa appaltante; quindi, non puo' assumere alcun rilievo che l'impresa appaltatrice valuti le opere in corso in base ai corrispettivi pattuiti ovvero in base ai costi, ne' tanto meno che tale valutazione al costo dipenda da una libera scelta dell'impresa stessa o dalla impossibilita' di applicare la disciplina del citato articolo 60 del Tuir per mancanza del requisito della durata ultrannuale dell'opera nel senso sopra precisato. In definitiva, l'affermazione della circolare ministeriale deve intendersi correttamente riferita a tutti i casi in cui le opere e forniture, anche se di durata inferiore a dodici mesi, non siano ancora completate alla chiusura di ciascun periodo d'imposta dell'impresa appaltante.
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151