Investimenti esclusi dall'agevolazione:

 

Rimangono esclusi, pertanto, gli investimenti relativi ad immobili strumentali solo per destinazione.
Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale, in base all'attività effettivamente esercitata, la costruzione di immobili destinati ad essere rivenduti non possono fruire dell'agevolazione con riferimento agli immobili costruiti, neppure se temporaneamente concessi in locazione, in quanto tale utilizzo non è sufficiente a modificarne la natura di beni-merce.
Circ 90/e del 2001

Rimangono esclusi dall'agevolazione gli investimenti relativi a beni immobili diversi da quelli cosiddetti "strumentali per natura". Si ricorda che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del TUIR, per immobili strumentali per natura si intendono quelli non suscettibili di diversa utilizzazione senza radi-cali trasformazioni (trattasi di quelli classificati o classificabili nei gruppi B, C, D, E, nonché nella categoria A/10), anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato.
istruzioni modello 760/96 redditi 1995

Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale (in base all'attività effettivamente esercitata) la costruzione di immobili per la successiva rivendita, non possono fruire dell'agevolazione con riferimento agli immobili costruiti.
istruzioni modello 760/96 redditi 1995


Rimangono esclusi dall'agevolazione gli investimenti relativi a beni immobili diversi da quelli cosiddetti "strumentali per natura".
Circ 181/E del 27 ottobre 1994


i fabbricati non appartenenti alle suddette tipologie catastali in pratica, i fabbricati di civile abitazione rimangono estranei all'applicazione del beneficio anche se destinati, concretamente, a essere utilizzati strumentalmente nell'esercizio di impresa.
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151

Non sono oggetto dell'agevolazione i fabbricati in parola costruiti o acquistati da imprese edili per la vendita, assumendo essi nella azienda semplicemente la funzione di rimanenze di magazzino. Qualche problema interpretativo potra', se del caso, porsi per le imprese edili che esercitino in via principale o sussidiaria anche attivita' di locazione: occorrera' verificare caso per caso la destinazione dei beni tenendo conto anche delle risultanze di bilancio. A tal riguardo ci limitiamo a osservare, in via prudenziale, che sotto un profilo strettamente civilistico, non sembrerebbe sufficiente per modificare la natura di rimanenza di magazzino, l'utilizzo temporaneo del fabbricato nell'ambito di un rapporto locativo in attesa che lo stesso possa essere venduto: questa tesi a quanto ci consta e' stata in passato condivisa anche ai fini fiscali dalla Amministrazione finanziaria.
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151