Investimenti modalità determinazione

 

Nel caso di acquisto da terzi, si precisa che il costo dei beni acquisiti va determinato secondo i criteri previsti dall'articolo 76, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, comprensivo dell'IVA indetraibile ai sensi dell'art. 19 - bis 1 del DPR 633/72.
Coerentemente, il suddetto costo è assunto al netto dei contributi in conto impianti che spettano all'imprenditore.
L'investimento rileva ai fini dell'agevolazione all'atto dell'acquisizione del bene, da assumere secondo i criteri stabiliti nell'art. 75 del TUIR. Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, per i beni immobili, al momento della stipulazione dell'atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.
Circ 90/e del 2001

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, imputate o meno ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, rientrano nel l'ambito applicativo dell'agevolazione soltanto se sono inquadrabili in uno dei tipi di investimento previsti e cioè se sono sostenute per ampliare, riattivare o ammodernare impianti ovvero se si sostanzia-no nella costruzione di un bene strumentale n u o v o ;
Per le opere e i servizi di durata infrannuale l'investimento si intende realizzato alla data di ultimazione della prestazione;
In caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione o, in mancanza, il loro valore normale;
In caso di beni strumentali realizzati da un consorzio o da una cooperativa, per conto delle imprese consorziate o socie, tra le quali sono ripartiti i costi sostenuti dal consorzi o dalla cooperativa in base a stati di avanzamento dei lavori, l'investimento si considera effettuato dai singoli consorziati o soci, i quali, per ciascun periodo d'imposta, devono far riferimento ai costi determinati in base ai menzionati stati di avanzamento dei lavori.
I conferimenti ordinari in società di qualsiasi tipo (anche non quotate), vanno considerati, a tutti gli effetti, come cessioni, con la conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione, il valore normale dei beni strumentali conferiti in ciascun periodo agevolato o nei cinque periodi di imposta di riferimento da assumere ai fini della media, deve essere scomputato dal volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo.
In caso di permuta occorre far riferimento al valore normale del bene strumentale ceduto nonché all'eventuale conguaglio in denaro pattuito; detto valore non dovrà, invece, essere considerato nell'ipotesi in cui il bene ricevuto configuri un investimento in beni nuovi.
In caso di "datio in solutum" (nella quale il creditore consente al debitore di eseguire una prestazio-ne diversa da quella dovuta), si dovrà, di regola, fare riferimento al corrispettivo originariamente pattuito.
Ai fini del computo dell'ammontare delle cessioni di beni strumentali effettuate nei periodi agevolati e nel quinquennio precedente si deve tener conto anche delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita di beni. Qualora la cessione riguardi un contratto di leasing, occorre far riferimento al valore normale del bene che forma oggetto del contratto stesso. I criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto.
istruzioni modello 760/96 redditi 1995

Risulta irrilevante la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere
istruzioni modello 760/96 redditi 1995

il costo dei beni e dei servizi acquisiti va determinato secondo i criteri previsti dall'articolo 76, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; per i beni strumentali, materiali e immateriali, e per i servizi si assumono i costi sostenuti per la loro acquisizione, secondo i criteri stabiliti per l'individuazione dell'esercizio di competenza dall'articolo 75 del TUIR; - per gli investimenti realizzati mediante opere o forniture di durata ultrannuale, assume rilevanza l'ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento dei lavori. I criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto.
Circ 181/E del 27 ottobre 1994


Per quanto concerne, anzitutto, il momento in cui gli investimenti (e i disinvestimenti) devono considerarsi realizzati, valgono, in linea generale, i criteri civilistico-contabili che presiedono alla formazione del bilancio, e, in ogni caso, le regole appositamente previste dalla disciplina del Testo unico. Lo stesso ministero nella circolare in commento formula un espresso rinvio ai principi di competenza fissati dall'articolo 75 del Testo unico.
Analogamente, non dovrebbero sorgere problemi, per la determinazione del costo degli investimenti che, stante il richiamo operato dalla circolare ministeriale anche al successivo articolo 76 dello stesso Tuir verra' nella generalita' dei casi a coincidere con quello rilevante ai fini della disciplina del reddito d'impresa nonche' ai fini delle valutazioni di bilancio. Diciamo subito che in caso di divergenza fra costo civile e costo fiscale, sara' a quest'ultimo cui occorrera' fare riferimento agli effetti in questione. Inoltre, sempre sotto un profilo di ordine generale, si precisa che gli investimenti dovranno essere assunti in base al loro costo di acquisizione (costo storico) e, quindi, al netto di eventuali successive rivalutazioni di bilancio e al lordo delle quote di ammortamento.
Con particolare riferimento alle opere eseguite all'interno dell'impresa (costruzioni c.d. in economia), opportunamente la circolare ministeriale chiarisce che la rilevazione dei correlati costi potra' essere effettuata attraverso i meccanismi tipici della contabilita' industriale, generalmente adottata dalle imprese come strumento di controllo e di valutazione dei lavori in corso di esecuzione, siano essi riferibili a beni oggetto di produzione e vendita o, come nel caso di specie, a beni strumentali per l'esercizio della attivita'. Lo stesso ministero al riguardo fa espresso rinvio alle indicazioni fornite con la circolare n. 40 del 16 novembre 1981 in materia di contabilita' di magazzino, segnalando l'opportunita' di attivare apposite schede di lavorazione dalle quali risultino i costi dei materiali consumati, della manodopera impiegata, degli ammortamenti dei beni strumentali utilizzati e ogni altro costo sostenuto per la realizzazione delle opere eseguite
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151