|
Nel caso di acquisto da terzi, si precisa che il costo dei beni acquisiti
va determinato secondo i criteri previsti dall'articolo 76, comma 1,
lettere a) e b) del TUIR, comprensivo dell'IVA indetraibile ai sensi
dell'art. 19 - bis 1 del DPR 633/72.
Coerentemente, il suddetto costo è assunto al netto dei contributi
in conto impianti che spettano all'imprenditore.
L'investimento rileva ai fini dell'agevolazione all'atto dell'acquisizione
del bene, da assumere secondo i criteri stabiliti nell'art. 75 del TUIR.
Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute,
per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, per i beni
immobili, al momento della stipulazione dell'atto, ovvero, se diversa
e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo
della proprietà o di altro diritto reale.
Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse
alla realizzazione dell'investimento rilevano ai fini della determinazione
dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui
esse sono ultimate.
Circ 90/e del 2001
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione,
imputate o meno ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono,
rientrano nel l'ambito applicativo dell'agevolazione soltanto se sono
inquadrabili in uno dei tipi di investimento previsti e cioè
se sono sostenute per ampliare, riattivare o ammodernare impianti ovvero
se si sostanzia-no nella costruzione di un bene strumentale n u o v
o ;
Per le opere e i servizi di durata infrannuale l'investimento si intende
realizzato alla data di ultimazione della prestazione;
In caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai
beni strumentali nell'atto di cessione o, in mancanza, il loro valore
normale;
In caso di beni strumentali realizzati da un consorzio o da una cooperativa,
per conto delle imprese consorziate o socie, tra le quali sono ripartiti
i costi sostenuti dal consorzi o dalla cooperativa in base a stati di
avanzamento dei lavori, l'investimento si considera effettuato dai singoli
consorziati o soci, i quali, per ciascun periodo d'imposta, devono far
riferimento ai costi determinati in base ai menzionati stati di avanzamento
dei lavori.
I conferimenti ordinari in società di qualsiasi tipo (anche non
quotate), vanno considerati, a tutti gli effetti, come cessioni, con
la conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione, il valore
normale dei beni strumentali conferiti in ciascun periodo agevolato
o nei cinque periodi di imposta di riferimento da assumere ai fini della
media, deve essere scomputato dal volume degli investimenti realizzati
in ciascun periodo.
In caso di permuta occorre far riferimento al valore normale del bene
strumentale ceduto nonché all'eventuale conguaglio in denaro
pattuito; detto valore non dovrà, invece, essere considerato
nell'ipotesi in cui il bene ricevuto configuri un investimento in beni
nuovi.
In caso di "datio in solutum" (nella quale il creditore consente
al debitore di eseguire una prestazio-ne diversa da quella dovuta),
si dovrà, di regola, fare riferimento al corrispettivo originariamente
pattuito.
Ai fini del computo dell'ammontare delle cessioni di beni strumentali
effettuate nei periodi agevolati e nel quinquennio precedente si deve
tener conto anche delle indennità conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita di beni. Qualora la cessione
riguardi un contratto di leasing, occorre far riferimento al valore
normale del bene che forma oggetto del contratto stesso. I criteri adottati
per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono
anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai
fini del confronto.
istruzioni modello 760/96 redditi 1995
Risulta irrilevante la circostanza che il bene acquistato sia stato
prodotto da imprese italiane o estere
istruzioni modello 760/96 redditi 1995
il costo dei beni e dei servizi acquisiti va determinato secondo i
criteri previsti dall'articolo 76, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
per i beni strumentali, materiali e immateriali, e per i servizi si
assumono i costi sostenuti per la loro acquisizione, secondo i criteri
stabiliti per l'individuazione dell'esercizio di competenza dall'articolo
75 del TUIR; - per gli investimenti realizzati mediante opere o forniture
di durata ultrannuale, assume rilevanza l'ammontare dei corrispettivi
liquidati in base agli stati di avanzamento dei lavori. I criteri adottati
per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono
anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai
fini del confronto.
Circ 181/E del 27 ottobre 1994
Per quanto concerne, anzitutto, il momento in cui gli investimenti (e
i disinvestimenti) devono considerarsi realizzati, valgono, in linea
generale, i criteri civilistico-contabili che presiedono alla formazione
del bilancio, e, in ogni caso, le regole appositamente previste dalla
disciplina del Testo unico. Lo stesso ministero nella circolare in commento
formula un espresso rinvio ai principi di competenza fissati dall'articolo
75 del Testo unico.
Analogamente, non dovrebbero sorgere problemi, per la determinazione
del costo degli investimenti che, stante il richiamo operato dalla circolare
ministeriale anche al successivo articolo 76 dello stesso Tuir verra'
nella generalita' dei casi a coincidere con quello rilevante ai fini
della disciplina del reddito d'impresa nonche' ai fini delle valutazioni
di bilancio. Diciamo subito che in caso di divergenza fra costo civile
e costo fiscale, sara' a quest'ultimo cui occorrera' fare riferimento
agli effetti in questione. Inoltre, sempre sotto un profilo di ordine
generale, si precisa che gli investimenti dovranno essere assunti in
base al loro costo di acquisizione (costo storico) e, quindi, al netto
di eventuali successive rivalutazioni di bilancio e al lordo delle quote
di ammortamento.
Con particolare riferimento alle opere eseguite all'interno dell'impresa
(costruzioni c.d. in economia), opportunamente la circolare ministeriale
chiarisce che la rilevazione dei correlati costi potra' essere effettuata
attraverso i meccanismi tipici della contabilita' industriale, generalmente
adottata dalle imprese come strumento di controllo e di valutazione
dei lavori in corso di esecuzione, siano essi riferibili a beni oggetto
di produzione e vendita o, come nel caso di specie, a beni strumentali
per l'esercizio della attivita'. Lo stesso ministero al riguardo fa
espresso rinvio alle indicazioni fornite con la circolare n. 40 del
16 novembre 1981 in materia di contabilita' di magazzino, segnalando
l'opportunita' di attivare apposite schede di lavorazione dalle quali
risultino i costi dei materiali consumati, della manodopera impiegata,
degli ammortamenti dei beni strumentali utilizzati e ogni altro costo
sostenuto per la realizzazione delle opere eseguite
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151
|