beni agevolabili

Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR, l'agevolazione in esame riguarda i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione acquisiti in proprietà o in locazione finanziaria.
Sono esclusi dall'ambito applicativo dell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 2 del TUIR, gli investimenti in oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Questi ultimi possono essere identificati facendo riferimento alla tabella prevista dall'articolo 36 del decreto legge n.41 del 1995 che ha introdotto il regime speciale IVA per i rivenditori di tali oggetti.
Analogamente, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione di cui ai commi 3 e 3 bis del citato articolo 50, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto a motore a deducibilità limitata, secondo quanto stabilito dall'articolo 121 bis del TUIR, sono agevolabili per la parte fiscalmente rilevante.
Gli immobili potranno costituire oggetto di agevolazione solo se "strumentali" in quanto utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione. Al riguardo si rendono necessarie alcune precisazioni. Non vi è dubbio innanzitutto che un rapporto di strumentalità rilevante ai fini dell'imposizione sul reddito possa configurarsi anche con riguardo a detti immobili, a condizione tuttavia che gli stessi siano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione (cfr. articolo 40 del TUIR). Non è di ostacolo al riconoscimento dell'agevolazione il disposto dell'articolo 50 del TUIR che esclude la possibilità di dedurre gli ammortamenti, posto che nel contesto del citato articolo, il concetto di strumentalità non si identifica con quello di bene ammortizzabile: gli immobili rilevano come beni strumentali, con effetto anche ai fini fiscali, secondo quanto disposto dagli ultimi due periodi dei commi 2 e 3 del citato articolo 50, se direttamente utilizzati nell'esercizio
dell'arte o professione.
La stessa limitazione dell'agevolazione agli immobili strumentali per natura, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge in esame, è chiaramente riferibile ai soggetti titolari di reddito d'impresa, ai quali esclusivamente il concetto di strumentalità per natura è pertinente. Non sarebbe conforme peraltro alla ratio della legge, che ha inteso affermare un netto parallelismo tra reddito d'impresa e di lavoro autonomo - nell'intento di potenziare allo stesso modo le rispettive strutture operative - , escludere dal beneficio fiscale gli immobili
strumentali all'attività artistica o professionale.
Resta inteso che l'investimento agevolabile può interessare gli immobili strumentali come sopra definiti che, ai sensi della legislazione urbanistica, risultino destinati ad uso ufficio ed accatastati nella categoria A/10. Inoltre l'ammontare dell'agevolazione non può superare il costo di acquisizione direttamente riferibile all'immobile strumentale.
Circ 90/e del 17 ottobre 2001