| momento rilevante |
| Gli investimenti in beni strumentali dell'artista
o del professionista si considerano effettuati, in conformità al
principio di competenza, al momento della consegna o della spedizione
(per i beni mobili) e della stipulazione dell'atto (per gli immobili)
ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo
o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener
conto delle clausole di riserva della proprietà. Ai fini della
determinazione del reddito di lavoro autonomo, infatti, i beni strumentali
in genere non rilevano secondo il principio di cassa. Anche con riferimento alla deducibilità dei beni utilizzati in base ad un contratto di locazione finanziaria, il quinto periodo del comma 2 dell'articolo 50 del TUIR reca una deroga al principio di cassa previsto per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, stabilendo che i relativi canoni vanno dedotti nel periodo d'imposta in cui maturano. Pertanto, anche in questo caso, il momento rilevante ai fini dell'agevolazione è da individuarsi all'atto della consegna dei beni. Circ 90/e del 17 ottobre 2001 |