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In caso di scissione, la società beneficiaria
dovrà considerare, ai fini del computo della media, anche i costi
degli investimenti realizzati negli esercizi di riferimento dalla società
scissa, in proporzione alla quota di patrimonio contabile acquisita
a seguito dell'operazione. In caso di scissione la societa' beneficiaria dovra'
considerare, ai fini del computo della media, anche i costi degli investimenti
riferibili alla quota di patrimonio acquisita dalla societa' stessa,
sostenuti dalla societa' scissa. Ove la scissione sia parziale, la societa'
scissa dovra' considerare i costi degli investimenti da essa sostenuti,
al netto di quelli riferibili alle societa' beneficiarie. Problemi sostanzialmente analoghi presentano le
scissioni, che essendo operazioni inverse alle fusioni, sono improntate
sia in sede civile che fiscale a principi identici. Osserva al riguardo
la circolare ministeriale che le societa' beneficiarie devono <considerare,
ai fini del computo della media, anche i costi degli investimenti riferibili
alla quota di patrimonio acquisita...sostenuti dalla societa' scissa>.
Il che significa, riteniamo, che le societa' beneficiarie, oltre ai
propri investimenti, devono considerare nella media anche quelli fatti
nei cinque esercizi di riferimento dalla societa' scissa ma in proporzione,
ciascuna, al patrimonio della stessa societa' scissa acquisito attraverso
l'operazione. Analogamente, osserva il ministero, dovra' comportarsi
la societa' scissa nell'ipotesi di scissione parziale nel senso che
anch'essa deve considerare i costi degli investimenti realizzati nel
quinquennio <al netto di quelli riferibili alle societa' beneficiarie>.
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