scissioni:

 

In caso di scissione, la società beneficiaria dovrà considerare, ai fini del computo della media, anche i costi degli investimenti realizzati negli esercizi di riferimento dalla società scissa, in proporzione alla quota di patrimonio contabile acquisita a seguito dell'operazione.
Analogamente, in caso di scissione parziale, la società scissa dovrà considerare i costi degli investimenti da essa sostenuti, al netto di quelli proporzionalmente riferibili al patrimonio contabile attribuito alle società.
circ 90/e del 2001

In caso di scissione la societa' beneficiaria dovra' considerare, ai fini del computo della media, anche i costi degli investimenti riferibili alla quota di patrimonio acquisita dalla societa' stessa, sostenuti dalla societa' scissa. Ove la scissione sia parziale, la societa' scissa dovra' considerare i costi degli investimenti da essa sostenuti, al netto di quelli riferibili alle societa' beneficiarie.
Circ 181/E del 27 ottobre 1994

  Problemi sostanzialmente analoghi presentano le scissioni, che essendo operazioni inverse alle fusioni, sono improntate sia in sede civile che fiscale a principi identici. Osserva al riguardo la circolare ministeriale che le societa' beneficiarie devono <considerare, ai fini del computo della media, anche i costi degli investimenti riferibili alla quota di patrimonio acquisita...sostenuti dalla societa' scissa>. Il che significa, riteniamo, che le societa' beneficiarie, oltre ai propri investimenti, devono considerare nella media anche quelli fatti nei cinque esercizi di riferimento dalla societa' scissa ma in proporzione, ciascuna, al patrimonio della stessa societa' scissa acquisito attraverso l'operazione. Analogamente, osserva il ministero, dovra' comportarsi la societa' scissa nell'ipotesi di scissione parziale nel senso che anch'essa deve considerare i costi degli investimenti realizzati nel quinquennio <al netto di quelli riferibili alle societa' beneficiarie>.
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151