|
L'ambito soggettivo della disciplina agevolativa
è individuato in modo indiretto dal comma 1 dell'articolo 4 della
legge, che fa riferimento solo alle categorie di reddito di impresa
e di lavoro autonomo, senza alcuna altra specificazione o limitazione.
L'agevolazione, quindi, si applica a tutti i soggetti indipendentemente
dalla loro natura giuridica, e di lavoro autonomo
professionale di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR.
Poiché l'agevolazione è normalmente applicabile ai beni
strumentali, vale a dire ai beni richiamati negli articoli 67 e 68 e
nell'art. 50 del TUIR per la determinazione rispettivamente del reddito
d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio per professione abituale
di attività artistica o professionale, è da ritenere che
rientrano nell'ambito di applicazione della stessa i contribuenti che
esercitano soltanto le attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art.
49, comma 1,del TUIR. e non anche quelle richiamate al comma successivo.
Come espressamente chiarito nella relazione di accompagnamento al disegno
di legge, l'agevolazione opera anche in favore delle banche e delle
imprese di assicurazione, che erano invece escluse dalla precedente
agevolazione di cui all'art. 3 del d.l. n. 357/94.
La norma non richiede particolari adempimenti contabili; conseguentemente
sono ammessi al beneficio anche i soggetti in regime di contabilità
semplificata di cui all'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 79 del TUIR, approvato
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Per avvalersi dell'agevolazione in esame, i soggetti titolari di reddito
d'impresa o di lavoro autonomo che determinano il reddito con criteri
forfetari o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi, hanno
l'onere di documentare i costi sostenuti per gli investimenti, che rilevano
agli effetti del calcolo del beneficio.
circ 90/e del 2001
L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica
anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla
data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività
d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti
la media degli investimenti da considerare è quella risultante
dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello
successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media
il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
art 1 comma 3 legge 383 del 18 ottobre 2001
|