Soggetti ammessi a fruire del regime agevolato: considerazioni generali

 

L'ambito soggettivo della disciplina agevolativa è individuato in modo indiretto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge, che fa riferimento solo alle categorie di reddito di impresa e di lavoro autonomo, senza alcuna altra specificazione o limitazione. L'agevolazione, quindi, si applica a tutti i soggetti indipendentemente dalla loro natura giuridica, e di lavoro autonomo
professionale di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR.
Poiché l'agevolazione è normalmente applicabile ai beni strumentali, vale a dire ai beni richiamati negli articoli 67 e 68 e nell'art. 50 del TUIR per la determinazione rispettivamente del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio per professione abituale di attività artistica o professionale, è da ritenere che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa i contribuenti che esercitano soltanto le attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49, comma 1,del TUIR. e non anche quelle richiamate al comma successivo.
Come espressamente chiarito nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, l'agevolazione opera anche in favore delle banche e delle imprese di assicurazione, che erano invece escluse dalla precedente agevolazione di cui all'art. 3 del d.l. n. 357/94.
La norma non richiede particolari adempimenti contabili; conseguentemente sono ammessi al beneficio anche i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 79 del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Per avvalersi dell'agevolazione in esame, i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che determinano il reddito con criteri forfetari o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi, hanno l'onere di documentare i costi sostenuti per gli investimenti, che rilevano agli effetti del calcolo del beneficio.
circ 90/e del 2001

L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
art 1 comma 3 legge 383 del 18 ottobre 2001