successioni:

D. Nei casi di successione ereditaria, nel calcolo della media si deve tener conto degli investimenti effettuati dall'imprenditore individuale anche nei periodi antecedenti alla successione?
R. La risposta è sì. L'erede acquisisce la titolarità dell'azienda succedendo a titolo universale in tutti i rapporti trasmissibili, attivi o passivi, che facevano capo al de cuius.
Pertanto, anche ai fini dell'agevolazione dell'articolo 4, della legge 17 ottobre 2001, n.383, l'erede subentrerà nella medesima posizione soggettiva del suo dante causa e, dunque, dovrà tener conto della media degli investimenti effettuati da quest'ultimo nel quinquennio precedente.
Gli investimenti realizzati, a partire dal 30 giugno 2001, nell'anno solare in cui si apre la successione, saranno unitariamente considerati ai fini del calcolo dell'agevolazione. Il beneficio fiscale della Tremonti-bis verrà attribuito al de cuius e/o all'erede in base al rapporto tra gli investimenti netti realizzati da ciascuno ed il totale degli investimenti netti dell'anno, come dall'esempio che segue:
Si ipotizza che l'apertura della successione avvenga il 31 ottobre 2001.

  Investimenti agevolabili Disinvestimenti Investimenti netti %
De cuius(30.06.01- 31.10.01) L. 100 L. 30 L. 70 26%
Erede (1.11.01- 31.12.01) L. 300 L. 100 L. 200 74%
Totale (30.06.01- 31.12.01) L. 400 L. 130 L. 270 100%


Investimenti netti (L. 270) - Media del quinquennio (L. 170) = Eccedenza L.
100
Reddito detassato = L.50 (50% di L. 100)
Tale beneficio sarà attribuito per il 26% al de cuius e per il 74% all'erede.
circ. 4/e del 2002