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D. Nei casi di successione ereditaria, nel calcolo della
media si deve tener conto degli investimenti effettuati dall'imprenditore
individuale anche nei periodi antecedenti alla successione?
R. La risposta è sì. L'erede acquisisce la titolarità
dell'azienda succedendo a titolo universale in tutti i rapporti trasmissibili,
attivi o passivi, che facevano capo al de cuius.
Pertanto, anche ai fini dell'agevolazione dell'articolo 4, della legge
17 ottobre 2001, n.383, l'erede subentrerà nella medesima posizione
soggettiva del suo dante causa e, dunque, dovrà tener conto della
media degli investimenti effettuati da quest'ultimo nel quinquennio
precedente.
Gli investimenti realizzati, a partire dal 30 giugno 2001, nell'anno
solare in cui si apre la successione, saranno unitariamente considerati
ai fini del calcolo dell'agevolazione. Il beneficio fiscale della Tremonti-bis
verrà attribuito al de cuius e/o all'erede in base al rapporto
tra gli investimenti netti realizzati da ciascuno ed il totale degli
investimenti netti dell'anno, come dall'esempio che segue:
Si ipotizza che l'apertura della successione avvenga il 31 ottobre 2001.
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Investimenti agevolabili |
Disinvestimenti |
Investimenti netti |
% |
| De cuius(30.06.01- 31.10.01) |
L. 100 |
L. 30 |
L. 70 |
26% |
| Erede (1.11.01- 31.12.01) |
L. 300 |
L. 100 |
L. 200 |
74% |
| Totale (30.06.01- 31.12.01) |
L. 400 |
L. 130 |
L. 270 |
100% |
Investimenti netti (L. 270) - Media del quinquennio (L. 170) = Eccedenza
L.
100
Reddito detassato = L.50 (50% di L. 100)
Tale beneficio sarà attribuito per il 26% al de cuius e per il
74% all'erede.
circ. 4/e del 2002
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