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In caso di trasformazione si dovrà tener
conto anche degli investimenti effettuati dalla società trasformata
nei periodi anteriori alla trasformazione stessa.
Il medesimo principio di continuità si applica anche nel caso
d'impresa che ha acquisito per successione l'azienda.
La trasformazione da società di persone a società soggette
ad Irpeg, e viceversa, divide l'esercizio in cui l'operazione ricade
in due periodi d'imposta, che assumono distintamente rilievo ai fini
dell'individuazione dei periodi su cui calcolare la media degli investimenti.
Circ 90/e del 17 ottobre 2001
In caso di trasformazione si dovra' tener conto anche degli investimenti
effettuati dalla societa' trasformata nei periodi anteriori alla trasformazione
stessa
Circ 181/E del 27 ottobre 1994
Non dovrebbe suscitare particolari problemi applicativi l'ipotesi di
trasformazione: si dovra' tenere conto avverte il ministero anche degli
investimenti effettuati dalla societa' trasformata nei periodi anteriori
alla trasformazione stessa. Ricordiamo, peraltro,che la trasformazione
da societa' soggette all'Irpef in societa' soggette all'Irpeg, e viceversa,
divide l'esercizio in cui l'operazione ricade in due distinti periodi
di imposta, che pertanto dovrebbero assumere come tali autonomo rilievo
anche ai fini in esame.
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151
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