trasformazioni:

In caso di trasformazione si dovrà tener conto anche degli investimenti effettuati dalla società trasformata nei periodi anteriori alla trasformazione stessa.
Il medesimo principio di continuità si applica anche nel caso d'impresa che ha acquisito per successione l'azienda.
La trasformazione da società di persone a società soggette ad Irpeg, e viceversa, divide l'esercizio in cui l'operazione ricade in due periodi d'imposta, che assumono distintamente rilievo ai fini dell'individuazione dei periodi su cui calcolare la media degli investimenti.

Circ 90/e del 17 ottobre 2001


In caso di trasformazione si dovra' tener conto anche degli investimenti effettuati dalla societa' trasformata nei periodi anteriori alla trasformazione stessa
Circ 181/E del 27 ottobre 1994


Non dovrebbe suscitare particolari problemi applicativi l'ipotesi di trasformazione: si dovra' tenere conto avverte il ministero anche degli investimenti effettuati dalla societa' trasformata nei periodi anteriori alla trasformazione stessa. Ricordiamo, peraltro,che la trasformazione da societa' soggette all'Irpef in societa' soggette all'Irpeg, e viceversa, divide l'esercizio in cui l'operazione ricade in due distinti periodi di imposta, che pertanto dovrebbero assumere come tali autonomo rilievo anche ai fini in esame.
assonime circolare 20 dicembre 1994 n.151