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L'incentivo si applica anche alle spese sostenute
per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido
ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute
per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo
si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività
di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del
volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun
periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese
sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,
nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale
Art 4 comma 2 legge 383 del 18 ottobre 2001
Rispetto alle regole contenute nell'articolo 3
del d.l. n. 357 del 1994, la disciplina agevolativa in commento introduce
un'altra importante novità.
Il comma 2 dell'articolo 4 prevede che l'incentivo sia applicato anche
alle spese sostenute dall'imprenditore per servizi, utilizzabili dal
personale dipendente, di assistenza negli asili nido ai bambini di età
inferiore ai tre anni e alle spese di formazione e aggiornamento del
personale.
Tenuto conto della formulazione letterale della norma, si ritiene che
l'agevolazione in esame, diversamente da quanto disposto per gli investimenti
in beni strumentali, riguardi l'intero ammontare delle spese sostenute,
senza confronti con la media degli anni precedenti.
Le spese in questione, da assumere al netto di eventuali contributi,
sono sia quelle relative a servizi acquisiti dall'esterno, sia quelle
sostenute per l'organizzazione diretta del servizio.
Tra le spese di formazione rientrano i costi del personale docente;
le spese correnti (materiali, forniture, ecc.), i costi dei servizi
di consulenza sull'iniziativa di formazione. Vi concorrono altresì
le spese relative al personale interno, docente e discente, impegnato
in tali attività, fino a concorrenza del 20 per cento del volume
delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun
periodo d'imposta.
Al riguardo, si ritiene che la locuzione utilizzata dal legislatore
"costo del personale impiegato nell'attività di formazione
e aggiornamento" debba riferirsi a tutte le spese sostenute per
le prestazioni di lavoro dipendente, dunque anche agli oneri previdenziali
e alle eventuali spese di vitto e alloggio relative alle trasferte effettuate
fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti, nei limiti
della loro deducibilità, ai fini della determinazione del reddito,
stabilita dall'articolo 62, comma 1-ter, del TUIR.
Non rilevano, invece, ai fini della fruizione dei benefici in esame,
le quote di ammortamento dei beni strumentali utilizzati per il progetto
di formazione o per i servizi di assistenza ai bambini, tenuto conto
che i relativi investimenti sono distintamente agevolabili ai sensi
del precedente comma 1dell'art. 4.
I soggetti interessati devono poter dimostrare, anche a posteriori,
che le spese per le quali viene chiesta l'agevolazione siano state effettivamente
sostenute e che in relazione alle stesse non si sia beneficiato di contributi.
A tal fine, la norma prevede che le spese ammesse al beneficio della
detassazione debbano essere attestate:dal presidente del collegio sindacale;ovvero,
in mancanza: da un revisore dei conti o da un professionista iscritto
all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri
e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro o anche da
un direttore tecnico di un centro autorizzato di assistenza fiscale.
circ 90/e del 2001
D. La circolare n. 90/E prevede che le spese sostenute per la formazione
e l'aggiornamento del personale successivamente al 30 giugno 2001 e
nell'intero periodo successivo sono agevolabili per l'intero ammontare
(senza alcun riferimento sia al 50% sia all'eccedenza rispetto alla
media degli anni precedenti). Si chiede conferma, pertanto, che tali
spese non debbano essere ridotte al 50% del loro ammontare.
Quale atto deve materialmente redigere il professionista per attestare
una spesa di formazione interna e quali sono le eventuali modalità
di rilevamento della spesa?
R. Ai fini dell'agevolazione, le spese sostenute per la formazione e
l'aggiornamento del personale si assumono per l'intero ammontare, cioè
senza confronti con la media dei periodi precedenti. Ne consegue che
l'incentivo disciplinato dal comma 2 dell'articolo 4 si sostanzia nella
detassazione del reddito nella misura pari al 50% dell'intero importo
delle spese agevolabili, in conformità a quanto previsto nel
precedente comma 1.
Anche nell'ipotesi in cui tali spese siano sostenute da un esercente
arte o professione, per essere ammesse al beneficio della detassazione
è necessario che queste siano attestate da uno dei soggetti di
cui al comma 2 dell'articolo 4.
Per garantire la necessaria terzietà della certificazione, prevista
in via generale per tutti i soggetti destinatari del beneficio, i professionisti
indicati dalla legge agevolativa come soggetti autorizzati a rilasciare
tale attestazione non potranno autocertificare le spese di aggiornamento
e formazione da loro stessi sostenute ma dovranno rivolgersi ad un altro
professionista.
Premesso che le spese di formazione e aggiornamento sono agevolabili
nella misura in cui le stesse sono documentate, trasparenti e suddivise
per voci, secondo quanto stabilito dal regolamento CE n. 68 del 12 gennaio
2001, nell'atto di certificazione dovrà essere indicato chiaramente
il criterio utilizzato per la ricostruzione extracontabile dell'ammontare
delle spese agevolabili, facendo riferimento ai costi sostenuti e direttamente
riferibili ad ogni singola iniziativa di formazione, effettivamente
realizzata ed oggettivamente riscontrabile.
circ 4/e del 2002
D. Sono agevolabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, le spese di
formazione e di aggiornamento riferibili al titolare o ai soci delle
imprese o ai loro collaboratori con rapporto di lavoro autonomo?
R. L'articolo 4, comma 2, estende l'incentivo alle "spese sostenute
per la formazione e l'aggiornamento del personale". L'espressione
utilizzata dal legislatore, che richiama quella di cui all'articolo
2425, voce B9, del Codice Civile, indica che sono agevolabili le spese
per la formazione e l'aggiornamento del solo personale dipendente, rimanendo
esclusa ogni analoga spesa effettuata a favore dello stesso imprenditore
o lavoratore autonomo, nonché dai soci delle società di
persone. Sono inoltre escluse le spese della medesima categoria sostenute
a favore del coniuge, dei figli affidati o affiliati minori di età
o permanentemente inabili al lavoro nonché degli ascendenti anche
se dipendenti dell'imprenditore o del lavoratore autonomo, secondo i
criteri previsti dagli articoli 62, comma 2, e 50 comma 6-bis del TUIR.
circ 4/e del 2002
D. Una società svolge attività di formazione e aggiornamento
del personale avvalendosi di un proprio centro di formazione.
Tra i costi ammissibili all'agevolazione riteniamo siano da comprendere
il costo del personale esclusivamente addetto alla formazione (nel ns.
caso addetti del Centro di formazione) nonché il personale discente
invitato in aula a seguire i vari corsi di formazione. In questo caso,
dovrebbe essere agevolabile il costo sostenuto dal datore di lavoro
per i dipendenti così quantificato:
§ per gli addetti del Centro, l'attività lavorativa è
totalmente dedicata alla formazione e pertanto si assumerà il
100% del costo;
§ per i discenti, il relativo costo annuo dovrà essere assunto
in proporzione alle ore di formazione svolte nel corso dell'anno.
Nel concetto di costo si ritiene che rientrino:
a) gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, la quota TFR
etc;
b) le spese di vitto, alloggio e trasporto relative alle trasferte al
di fuori del territorio comunale nei limiti di deducibilità previsti
dal TUIR pari a L. 350.000/500.000 giornaliere rispettivamente, per
trasferte in Italia o all'estero;
c) La somma di tutti i costi sopra citati beneficia dell'agevolazione
fino a concorrenza del 20% delle relative retribuzioni complessivamente
corrisposte nell'anno.
Nutriamo qualche dubbio sulla corretta interpretazione da dare alla
dizione "relative". In particolare, ci si chiede se per ciascun
dipendente si dovrà fare il confronto con la corrispondente retribuzione
del singolo soggetto che partecipa alla formazione (discente o formatore)
ovvero con il monte salari complessivo di coloro che hanno partecipato
alla formazione (discenti e formatori).
R. I costi di formazione agevolabili devono essere distintamente aggregati
con riferimento ad ogni singola iniziativa di formazione effettivamente
realizzata. Essi comprendono, come già precisato nella circolare
n. 90/E, le spese correnti (materiali, forniture, ecc.), i costi per
i servizi di consulenza e i docenti esterni.
Rientrano altresì nell'agevolazione le spese relative al personale
interno "impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento"
e cioè di partecipazione al progetto di formazione in qualità
di docente o di discente, con esclusione delle spese relative al personale
addetto a mere funzioni di supporto all'attività didattica.
Il costo sostenuto per i partecipanti discenti e docenti interni, impegnati
nella formazione, concorre a formare la base agevolabile nella misura
del 20 per.27 cento del costo riferibile ai giorni di effettiva partecipazione
ai corsi di formazione.
Come desumibile dalla risposta del Sottosegretario di Stato On. Molgora
alla interpellanza parlamentare n. 2-00150, assume valore preminente
il termine "impegnato" che qualifica e circoscrive il novero
del personale del cui costo occorre tener conto ai fini dell'applicazione
della disposizione. Il richiamo della norma all'ammontare della retribuzione
complessivamente corrisposta nel periodo d'imposta deve intendersi riferito
alla determinazione del limite del 20%. Detto limite va calcolato sulla
quota-parte di retribuzione annua corrispondente al rapporto tra numero
dei giorni di partecipazione al corso e numero dei giorni di lavoro
dell'anno.
circ 4/e del 2002
D. Il costo di formazione complessivamente sostenuto per la partecipazione
di un dipendente ad un corso esterno risulta così quantificato:
a) Costo del convegno L. 1.000.000;
b) Spese di vitto e alloggio del dipendente L. 200.000;
c) Spese di trasporto L. 50.000;
d) Costo del dipendente quantificato in 8 ore lavoro pari a L. 800.000.
Ai fini dell'agevolazione in oggetto, quali spese concorrono al plafond
in misura del 100% e quali invece devono rispettare il plafond del 20%?
R. Per quanto concerne le spese sostenute per la partecipazione a corsi
di formazione esterni, si ritiene che siano interamente agevolabili
soltanto le spese relative al convegno (nell'esempio voce a) pari a
L. 1.000.000).
Al contrario, le voci elencate sub b), c), d), rientrando nel concetto
di spese per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 62
del TUIR, possono fruire del beneficio entro il limite del 20% delle
relative retribuzioni, come precedentemente definito
circ 4/e del 2002
D. Un dipendente della società A è incaricato di svolgere
per tre mesi attività di formazione al personale di un'altra
società B appartenente al gruppo.
a) La società A, che emetterà fattura a B in base al costo
del dipendente che ha svolto attività di formazione, potrà
godere dell'agevolazione cd. "Tremonti formazione"?
b) La società B che riceve la fattura per la formazione potrà
godere dell'agevolazione per l'intero costo fatturato e per il personale
che ha seguito i corsi di formazione?
R. La risposta alla prima domanda è negativa. La prestazione
resa dal dipendente non può essere considerata un'attività
di formazione per la società A, in quanto non fruita dal suo
personale. Detta prestazione, infatti, costituisce un servizio nei confronti
di terzi a fronte del quale la società A consegue una componente
positiva di reddito.
Nel caso in cui la formazione sia organizzata dalla controllante anche
a beneficio del personale della controllata, le spese rilevanti ai fini
della agevolazione andranno calcolate al netto di quelle addebitate
alla controllata.
Come evidenziato nella precedente risposta, il costo sostenuto sarà
interamente rilevante per la società che riceve la fattura per
la formazione del proprio personale.
La società B potrà inoltre godere dell'agevolazione per
le spese del proprio personale discente impegnato nell'attività
di formazione.
circ 4/e del 2002
D. Si chiede se, ai fini del calcolo della quota agevolabile della
spesa sostenuta per servizi di assistenza negli asili nido, sia necessario
tenere conto dell'eventuale compimento, da parte di uno o più
bambini, del terzo anno di età nel corso del periodo d'imposta.
R. Si ritiene sia agevolabile la quota delle spese sostenute per assistenza
negli asili nido di bambini che al momento dell'inizio dell'anno scolastico
non.hanno ancora compiuto il terzo anno di età e non possiedono
i requisiti per iscriversi alla scuola materna.
circ 4/e del 2002
D. Le spese di formazione sostenute prima del 30 giugno 2001 possono
beneficiare della detassazione, atteso che l'art. 4 co. 2 della L. 383/2001
non prevede alcuna limitazione al riguardo?
R. No. Sebbene la Tremonti-formazione sia cumulabile con la Visco e
con la DIT, ai fini dell'agevolazione rilevano comunque i costi sostenuti
dal 1° luglio 2001.
circ 4/e del 2002
D. La mancanza di un docente rende non agevolabile il costo del personale
discente che segue corsi di aggiornamento/formazione sul computer senza
l'assistenza di un formatore?
R. Nella circolare n. 90/E è stato chiarito che le spese di formazione
e aggiornamento, da assumere al netto di eventuali contributi, sono
sia quelle relative a servizi acquisiti dall'esterno, sia quelle sostenute
per l'organizzazione diretta del servizio. Sono quindi agevolabili anche
le spese di formazione interna, quando l'attività è svolta
all'interno dell'impresa e con docenti interni.
Non rientra nell'agevolazione, invece, l'attività di autoformazione,
non espressamente prevista dalla legge; invero con la disposizione in
esame il legislatore ha inteso agevolare iniziative di formazione o
aggiornamento che presuppongano la presenza di un docente, anche a distanza
(collegato on line), che trasferisca conoscenze ed informazioni tecniche
utili al personale dipendente.
circ 4/e del 2002
D. E' possibile agevolare i costi sostenuti per la formazione a distanza
relativamente al personale addetto al tutoraggio on line?
R. L'agevolazione riguarda le spese sostenute per i soggetti discenti
e docenti.
Non rientra nell'ambito di applicazione del beneficio la spesa sostenuta
per l'addetto al tutoraggio on line, in quanto il tutor assolve a funzione
diversa da quella cui è preposto il docente.
circ 4/e del 2002
D. Spese correnti sostenute per la formazione e l'aggiornamento del
personale. Si chiede se sia ipotizzabile considerare come tali i costi
sostenuti per l'acquisto di quotidiani, riviste e pubblicazioni specializzate.
R. No. Conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 68 del
2001, le spese correnti ammesse a fruire del beneficio riguardano esclusivamente
il materiale didattico, forniture a supporto dell'attività, utilizzabili
nell'ambito di un preciso progetto di formazione.
circ 4/e del 2002
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