Agevolazione "tremonti bis investimenti": meccanismi di calcolo e periodi d'imposta da considerare

E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
Art 4 comma 1 legge 383 del 18 ottobre 2001

Per i soggetti con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore
Art 4 comma 3 legge 383 del 18 ottobre 2001


Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'agevolazione consiste nella esclusione dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo del 50 per cento della differenza fra l'ammontare complessivo degli investimenti in beni strumentali effettuati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge,successivamente al 30 giugno 2001, e la media aritmetica degli investimenti
effettuati nei cinque periodi d'imposta precedenti, escludendo dal calcolo della media il più alto dei cinque valori.
L'agevolazione si applica anche agli investimenti realizzati nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
L'esclusione dal calcolo della media del periodo d'imposta in cui è stato realizzato il maggior volume di investimenti, nasce dall'esigenza di non penalizzare quei soggetti che, per particolari esigenze, in un particolare periodo d'imposta hanno effettuato investimenti straordinari, superiori alle normali necessità.
Nel secondo periodo d'imposta di applicazione dell'agevolazione, il beneficio riguarderà il 50 per cento della differenza fra gli investimenti effettuati nel corso del medesimo periodo di imposta e la media di quelli realizzati nei cinque periodi precedenti, comprendendo nel quinquennio l'esercizio in corso.alla data del 30 giugno ed escludendo comunque dal calcolo il più alto dei cinque valori.
A differenza dell'analoga agevolazione di cui al d.l. n. 357 del 1994, infatti, gli investimenti effettuati nel primo periodo d'imposta agevolato, e che hanno, eventualmente, goduto dell'agevolazione, partecipano in ogni caso alla formazione della media.
In sostanza, i periodi d'imposta da prendere in considerazione per il calcolo della media non rimangono immutati. Come emerge dal tenore letterale della disposizione e dalla relazione tecnica al provvedimento, "l'agevolazione in questione riguarda il volume degli investimenti realizzati nei periodi d'imposta 2001 - 2002, eccedenti la media degli investimenti effettuati nei cinque periodi precedenti (il periodo 1996 - 2000, per il 2001 ed il periodo 1997 - 2001, per l'esercizio 2002)"
L'agevolazione spetta anche ai soggetti che, alla data dell'entrata in vigore della legge, hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta.
In tal caso, nel conteggio della media degli investimenti di cui al comma 1, si farà riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.
Ad esempio, un soggetto con esercizio coincidente con l'anno solare, che ha iniziato l'attività nel 2000 potrà beneficiare dell'agevolazione nel 2001, con riferimento all'intero volume degli investimenti realizzati, poiché, in tal caso,l'unico valore di confronto (investimenti del 2000) non va preso in considerazione per la facoltà di cui al comma 1 dell'art. 4 di escludere dalla media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
In virtù di questa ultima disposizione in commento, un soggetto che abbia iniziato l'attività nel corso del 2001, purché prima dell'entrata in vigore della legge, potrà beneficiare dell'agevolazione nello stesso esercizio, anche in assenza di un periodo di imposta su cui operare il confronto. In tal caso, il soggetto potrà beneficiare dell'agevolazione per gli esercizi 2001 e 2002 con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati nei due periodi d'imposta.
Circ 90/e del 2001

Si forniscono alcune esemplificazioni con riguardo ai soggetti che hanno il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Società con periodo d'imposta 1° luglio - 30 giugno.

Società con periodo d'imposta 1°dicembre - 30 novembre.

A differenza di quanto previsto dall'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, applicabile solo in presenza di reddito, l'importo agevolabile (escluso da imposizione) ai sensi della legge in esame concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita, la quale rileverà ai fini della determinazione del reddito secondo le regole di cui agli articoli 8 e 102 del TUIR. Potrà quindi essere dedotta dal reddito complessivo se derivante dall'esercizio d'imprese commerciali di cui all'art. 79 (imprese minori) o dall'esercizio di arti e professioni; sarà invece computata in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e, per la differenza, nei successivi, ma non oltre il quinto, se derivante dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria.
Circ 90/e del 2001

D. Si è parlato del meccanismo che permette il riporto delle perdite d'esercizio agli esercizi futuri. Si è, inoltre, parlato del solo trattamento della Tremonti-bis per coloro che si trovano in contabilità ordinaria.
E per i soggetti in contabilità semplificata?
R. Ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dalla Tremonti-bis
non ha alcuna rilevanza il regime contabile adottato.
Si ricorda che i soggetti in contabilità semplificata non possono riportare le eventuali perdite fiscali agli esercizi successivi , come già precisato.4 al paragrafo 2 della circolare del 17 ottobre 2001, n. 90/E, in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Circ 4/e del 2001

D. Ai fini del calcolo della media degli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni, in relazione alla applicazione delle agevolazioni della Tremonti-bis, la Circolare n. 90/E del 17/10/2001 afferma al paragrafo 2) che deve essere escluso ai fini del calcolo della media il più alto dei cinque valori. Ma una volta escluso il più alto dei cinque valori, il calcolo della media aritmetica è fatto suddividendo il totale per quattro esercizi (5-1) oppure continuando a suddividere il totale per cinque esercizi anche se ne è stato eliminato uno?
R. Per il calcolo della media degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni è necessario, dopo aver escluso dalla sommatoria il valore più alto, dividere il risultato ottenuto per quattro, numero delle annualità addizionate.
D. Ai fini del calcolo della media 1997-2001, gli investimenti effettuati nel 2001 devono essere conteggiati per intero, oppure si deve tenere conto solo di quelli effettuati successivamente al 30 giugno 2001?
R. Come già affermato, occorre tener conto degli investimenti effettuati nel corso dell'intero anno 2001.
Circ 4/e del 2001


D. In mancanza di precise indicazioni si ritiene che, al fine del calcolo degli investimenti netti, debbano essere assunte esclusivamente le cessioni di beni (autoconsumo, ecc.,) effettuate entro lo stesso arco temporale e cioè dal 1/7/2001 al 31/12/2001.
Si chiede, inoltre, come deve essere calcolata la media di riferimento per gli investimenti realizzati nel 2002; se cioè rilevino tutti gli investimenti del 2001 o solo quelli realizzati dopo il 30.06.2001.
R. Ai fini del calcolo degli investimenti netti del primo periodo agevolato, rilevano le cessioni di beni strumentali avvenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 (nell'ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
Nel secondo periodo agevolato, per il calcolo della media di riferimento sono rilevanti tutti gli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2001, anche se antecedenti il 1° luglio 2001.
Circ 4/e del 2001