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E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo
il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati
nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di
imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti
realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà
di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento
è stato maggiore.
Art 4 comma 1 legge 383 del 18 ottobre 2001
Per i soggetti con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo
inferiore ai cinque anni la media degli investimenti da considerare
è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi
d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere
dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato
maggiore
Art 4 comma 3 legge 383 del 18 ottobre 2001
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'agevolazione consiste nella esclusione
dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo del 50 per cento della differenza
fra l'ammontare complessivo degli investimenti in beni strumentali effettuati
nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
legge,successivamente al 30 giugno 2001, e la media aritmetica degli
investimenti
effettuati nei cinque periodi d'imposta precedenti, escludendo dal calcolo
della media il più alto dei cinque valori.
L'agevolazione si applica anche agli investimenti realizzati nel periodo
di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della legge.
L'esclusione dal calcolo della media del periodo d'imposta in cui è
stato realizzato il maggior volume di investimenti, nasce dall'esigenza
di non penalizzare quei soggetti che, per particolari esigenze, in un
particolare periodo d'imposta hanno effettuato investimenti straordinari,
superiori alle normali necessità.
Nel secondo periodo d'imposta di applicazione dell'agevolazione, il
beneficio riguarderà il 50 per cento della differenza fra gli
investimenti effettuati nel corso del medesimo periodo di imposta e
la media di quelli realizzati nei cinque periodi precedenti, comprendendo
nel quinquennio l'esercizio in corso.alla data del 30 giugno ed escludendo
comunque dal calcolo il più alto dei cinque valori.
A differenza dell'analoga agevolazione di cui al d.l. n. 357 del 1994,
infatti, gli investimenti effettuati nel primo periodo d'imposta agevolato,
e che hanno, eventualmente, goduto dell'agevolazione, partecipano in
ogni caso alla formazione della media.
In sostanza, i periodi d'imposta da prendere in considerazione per il
calcolo della media non rimangono immutati. Come emerge dal tenore letterale
della disposizione e dalla relazione tecnica al provvedimento, "l'agevolazione
in questione riguarda il volume degli investimenti realizzati nei periodi
d'imposta 2001 - 2002, eccedenti la media degli investimenti effettuati
nei cinque periodi precedenti (il periodo 1996 - 2000, per il 2001 ed
il periodo 1997 - 2001, per l'esercizio 2002)"
L'agevolazione spetta anche ai soggetti che, alla data dell'entrata
in vigore della legge, hanno iniziato l'attività da meno di cinque
periodi d'imposta.
In tal caso, nel conteggio della media degli investimenti di cui al
comma 1, si farà riferimento al volume degli investimenti effettuati
in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di applicazione della
norma agevolativa, con esclusione, anche in questo caso, del valore
più alto.
Ad esempio, un soggetto con esercizio coincidente con l'anno solare,
che ha iniziato l'attività nel 2000 potrà beneficiare
dell'agevolazione nel 2001, con riferimento all'intero volume degli
investimenti realizzati, poiché, in tal caso,l'unico valore di
confronto (investimenti del 2000) non va preso in considerazione per
la facoltà di cui al comma 1 dell'art. 4 di escludere dalla media
il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
In virtù di questa ultima disposizione in commento, un soggetto
che abbia iniziato l'attività nel corso del 2001, purché
prima dell'entrata in vigore della legge, potrà beneficiare dell'agevolazione
nello stesso esercizio, anche in assenza di un periodo di imposta su
cui operare il confronto. In tal caso, il soggetto potrà beneficiare
dell'agevolazione per gli esercizi 2001 e 2002 con riguardo al valore
complessivo degli investimenti realizzati nei due periodi d'imposta.
Circ 90/e del 2001
Si forniscono alcune esemplificazioni con riguardo ai soggetti che
hanno il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
Società con periodo d'imposta 1°
luglio - 30 giugno.
Società con periodo d'imposta 1°dicembre
- 30 novembre.
A differenza di quanto previsto dall'agevolazione di cui all'art. 2,
commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, applicabile solo
in presenza di reddito, l'importo agevolabile (escluso da imposizione)
ai sensi della legge in esame concorre a determinare il risultato reddituale
anche in presenza di una perdita, la quale rileverà ai fini della
determinazione del reddito secondo le regole di cui agli articoli 8
e 102 del TUIR. Potrà quindi essere dedotta dal reddito complessivo
se derivante dall'esercizio d'imprese commerciali di cui all'art. 79
(imprese minori) o dall'esercizio di arti e professioni; sarà
invece computata in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel
periodo d'imposta e, per la differenza, nei successivi, ma non oltre
il quinto, se derivante dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità
ordinaria.
Circ 90/e del 2001
D. Si è parlato del meccanismo che permette il riporto delle
perdite d'esercizio agli esercizi futuri. Si è, inoltre, parlato
del solo trattamento della Tremonti-bis per coloro che si trovano in
contabilità ordinaria.
E per i soggetti in contabilità semplificata?
R. Ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dalla Tremonti-bis
non ha alcuna rilevanza il regime contabile adottato.
Si ricorda che i soggetti in contabilità semplificata non possono
riportare le eventuali perdite fiscali agli esercizi successivi , come
già precisato.4 al paragrafo 2 della circolare del 17 ottobre
2001, n. 90/E, in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo
8 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
Circ 4/e del 2001
D. Ai fini del calcolo della media degli investimenti effettuati negli
ultimi 5 anni, in relazione alla applicazione delle agevolazioni della
Tremonti-bis, la Circolare n. 90/E del 17/10/2001 afferma al paragrafo
2) che deve essere escluso ai fini del calcolo della media il più
alto dei cinque valori. Ma una volta escluso il più alto dei
cinque valori, il calcolo della media aritmetica è fatto suddividendo
il totale per quattro esercizi (5-1) oppure continuando a suddividere
il totale per cinque esercizi anche se ne è stato eliminato uno?
R. Per il calcolo della media degli investimenti effettuati negli ultimi
cinque anni è necessario, dopo aver escluso dalla sommatoria
il valore più alto, dividere il risultato ottenuto per quattro,
numero delle annualità addizionate.
D. Ai fini del calcolo della media 1997-2001, gli investimenti effettuati
nel 2001 devono essere conteggiati per intero, oppure si deve tenere
conto solo di quelli effettuati successivamente al 30 giugno 2001?
R. Come già affermato, occorre tener conto degli investimenti
effettuati nel corso dell'intero anno 2001.
Circ 4/e del 2001
D. In mancanza di precise indicazioni si ritiene che, al fine del calcolo
degli investimenti netti, debbano essere assunte esclusivamente le cessioni
di beni (autoconsumo, ecc.,) effettuate entro lo stesso arco temporale
e cioè dal 1/7/2001 al 31/12/2001.
Si chiede, inoltre, come deve essere calcolata la media di riferimento
per gli investimenti realizzati nel 2002; se cioè rilevino tutti
gli investimenti del 2001 o solo quelli realizzati dopo il 30.06.2001.
R. Ai fini del calcolo degli investimenti netti del primo periodo agevolato,
rilevano le cessioni di beni strumentali avvenute dal 1° luglio
al 31 dicembre 2001 (nell'ipotesi di periodo d'imposta coincidente con
l'anno solare).
Nel secondo periodo agevolato, per il calcolo della media di riferimento
sono rilevanti tutti gli investimenti realizzati nel periodo d'imposta
2001, anche se antecedenti il 1° luglio 2001.
Circ 4/e del 2001
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