D.L. 10-6-1994 n. 357

Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1994, n. 135 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 agosto 1994, n. 489 (Gazz. Uff. 10 agosto 1994, n. 186).


3. Detassazione del reddito d'impresa reinvestito.

1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta (1).

1-bis. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo (2).

2. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura (3).

2-bis. I fabbricanti, titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti individuate dagli articoli 4 e 6 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 , possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto (4).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

fonte: De Agostini Professionale