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D.L. 30-8-1968 n. 918 Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1968, n. 220 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 1968, n. 1089, riportata al n. D/XI |
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8. Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti tassabili in base al bilancio ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, categoria B, e dell'imposta sulle società per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due esercizi successivi, è detraibile il cinquanta per cento della eccedenza degli investimenti effettuati in ciascun esercizio nel territorio nazionale in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni e ammodernamenti di impianti esistenti, in confronto alla media degli investimenti effettuati agli stessi titoli nei cinque esercizi anteriori alla entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di investimenti da parte di consorzi costituiti tra enti cooperativi, con capitali apportati dagli associati, gli investimenti di cui al precedente comma si considerano effettuati dagli enti consorziati entro i limiti dei conferimenti da ciascuno di essi apportati (1). La detrazione prevista dal primo comma opera ai soli fini dell'applicazione delle imposte di ricchezza mobile e sulle società e relative addizionali (2). Nel caso di impianti ceduti col sistema della locazione finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono equiparati agli investimenti nei confronti del conduttore. Nei confronti del locatore non si tiene conto degli investimenti effettuati nell'esercizio in corso alla di entrata in vigore del presente decreto e nei due esercizi successivi in impianti dati in locazione negli esercizi medesimi (3). ------------------------ (1) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089, riportata al n. D/XI. (2) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089, riportata al n. D/XI. (3) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089, riportata al n. D/XI. Fonte: De Agostini Professionale |