|
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998,
sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce
la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato
orizzontali(1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),
punto iv),
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento(2),
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a dichiarare,
a norma dell'articolo 87 del trattato, che determinati aiuti destinati
alla formazione sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(2) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli
87 ed 88 del trattato agli aiuti destinati alla formazione ed ha inoltre
esposto la sua politica in materia, da ultimo nella disciplina degli
aiuti di Stato destinati alla formazione(3). Alla luce della considerevole
esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti
articoli del trattato agli aiuti alla formazione, è opportuno,
al fine di garantire un controllo efficace e semplificare le formalità
amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, che
quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.
(3) Al fine di instaurare una politica trasparente e coerente per tutti
i settori è opportuno che il campo di applicazione del presente
regolamento sia il più ampio possibile ed includa anche il settore
agricolo, quello della pesca e dell'acquacoltura.
(4) Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità
per gli Stati membri di notificare aiuti alla formazione. Tali aiuti
saranno valutati dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri
stabiliti nel presente regolamento o, se del caso, in base agli specifici
orientamenti o discipline comunitarie applicabili a determinati settori.
Discipline e orientamenti del genere esistono attualmente per le attività
riguardanti la produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti elencati nell'allegato I del trattato e per il settore dei
trasporti marittimi. La disciplina sugli aiuti alla formazione cessa
di essere applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni.
(5) Si rammenta a fini di trasparenza che, conformemente all'articolo
51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
e che modifica ed abroga taluni regolamenti(4), gli articoli da 87 a
89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari accordati
dagli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario
alla formazione professionale ai sensi delle disposizioni dell'articolo
9 di detto regolamento.
(6) A fini di trasparenza conviene sottolineare che il presente regolamento
si applica soltanto alle misure di formazione che costituiscono aiuto
di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Numerose
misure di formazione non rientrano invece nel disposto di detto articolo,
ma costituiscono misure generali applicabili a qualunque impresa di
qualunque settore, senza discriminazioni e senza che intervenga l'esercizio
di un potere discrezionale da parte delle autorità che applicano
la misura, per esempio nel caso di regimi generali di incentivi fiscali,
quali crediti fiscali automatici a favore di tutte le imprese che investono
nella formazione dei dipendenti. Altre misure di formazione non rientrano
nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato
perché dettate a favore di qualunque persona fisica, senza favorire
determinate imprese o settori. Esempi di tali misure sono costituiti
dalla formazione scolastica e professionale iniziale (come i contratti
di apprendistato e i sistemi di formazione in alternanza), dalla formazione
o riqualificazione dei disoccupati, compresi i tirocini in azienda,
dalle misure direttamente rivolte ai lavoratori o ad alcune categorie
di lavoratori, che danno loro la possibilità di seguire formazioni
non connesse all'impresa o al settore di attività in cui sono
occupati (per esempio: il "monte ore" riservato alla formazione).
Va ricordato d'altra parte che i contributi dei fondi settoriali, se
sono resi obbligatori dallo Stato, non sono considerati risorse private
ma costituiscono risorse statali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo
1, del trattato.
(7) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfino le
condizioni pertinenti in esso stabilite e i regimi di aiuto, a condizione
che ogni aiuto erogabile ai sensi di un regime rispetti le condizioni
del presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare
le formalità amministrative senza indebolire la sorveglianza
esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati
al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al
presente regolamento.
(8) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni
della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti
iniziative comunitarie e nazionali relative a piccole e medie imprese
e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto,
la definizione delle piccole e medie imprese utilizzata ai fini del
presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione
96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione
delle piccole e medie imprese(5).
(9) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato
comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere
in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo
dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente
sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti
concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei
tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione.
Ai fini di un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle
norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che
i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono
i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati,
questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi
eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente
dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee e su Internet.
(10) La formazione induce solitamente effetti secondari positivi per
la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di
lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora
la competitività dell'industria comunitaria e svolge un ruolo
importante nella strategia europea a favore dell'occupazione. Dato che
gli investimenti effettuati dalle imprese comunitarie nella formazione
dei loro dipendenti sono solitamente scarsi, gli aiuti di Stato possono
contribuire a correggere questa imperfezione del mercato e possono pertanto
essere considerati, a determinate condizioni, compatibili con il mercato
comune e dispensati dall'obbligo di notificazione preventiva.
(11) Al fine di assicurare che gli aiuti di Stato siano limitati al
minimo indispensabile per realizzare l'obiettivo comunitario che le
forze di mercato da sole non consentirebbero di raggiungere, è
opportuno che le intensità ammissibili degli aiuti esentati vengano
modulate in base al tipo di formazione, alle dimensioni dell'impresa
e alla sua ubicazione geografica.
(12) La formazione generale fornisce qualifiche trasferibili e migliora
sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato.
Gli aiuti aventi tale obiettivo producono minori distorsioni della concorrenza,
cosicché intensità più elevate di aiuto possono
essere considerate compatibili con il mercato comune ed esentate dalla
notificazione preventiva. La formazione specifica, invece, la quale
va principalmente a beneficio dell'impresa, comporta un maggiore rischio
di distorsione della concorrenza, cosicché l'intensità
dell'aiuto che può essere considerata compatibile ed esentata
dalla notificazione preventiva deve essere molto inferiore.
(13) Tenuto conto degli svantaggi che si trovano ad affrontare le PMI
e dei costi relativamente più elevati che devono sostenere per
investire nella formazione dei propri dipendenti, nel caso delle PMI
le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento
devono essere aumentate.
(14) Nelle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettere a) e c), del trattato la formazione induce effetti secondari
positivi relativamente maggiori, poiché in tali regioni gli investimenti
nella formazione sono decisamente insufficienti ed il tasso di disoccupazione
è più elevato. Pertanto, nel caso delle regioni suddette,
le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento
devono essere aumentate.
(15) Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi
giustificano un'impostazione specifica per tale settore.
(16) È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti
ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che
sia data loro esecuzione. Gli aiuti superiori ad un importo che è
opportuno fissare ad 1 milione di EUR sono esclusi dall'esenzione di
cui al presente regolamento e restano soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(17) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata
agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi
da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno
comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo
degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento.
(18) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, è
opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione,
mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogni volta che,
in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi
di aiuti o vengono concessi singoli aiuti al di fuori di un regime.
È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative
ai registri degli aiuti esentati in virtù del presente regolamento
che gli Stati membri devono tenere. Ai fini della relazione annuale
che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è
opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono
esserle comunicate, se del caso in formato elettronico, tenuto conto
della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria.
(19) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione
e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria
una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è
opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento.
Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere
stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù
dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di
sei mesi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori, incluse
le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione
dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) "aiuto", qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri
di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
b) "piccola o media impresa", qualsiasi impresa che soddisfi
i criteri di cui all'allegato I;
c) "grande impresa", qualsiasi impresa che non rientri nella
definizione di PMI di cui all'allegato I;
d) "formazione specifica", la formazione che comporti insegnamenti
direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o
futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che
fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori
di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
e) "formazione generale", la formazione che comporti insegnamenti
non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale
o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma
che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori
di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità
di collocamento del dipendente. La formazione è "generale"
se, ad esempio,
- è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti
ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
- è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità
o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali
gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza
in materia;
f) "intensità dell'aiuto", l'importo lordo dell'aiuto
espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i
valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando
un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta
in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione.
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore
al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai
fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel
caso di un prestito agevolato è il tasso di riferimento applicabile
al momento della concessione;
g) "lavoratore svantaggiato",
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno
di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego
retribuito regolarmente,
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico,
che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro,
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato
all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità
per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale
e/o linguistica,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri
riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno
tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro
per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare,
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio
di livello secondario superiore o equivalente,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di
lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.
Articolo 3
Condizioni per l'esenzione
1. Gli aiuti singoli, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che
rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo
3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo
88, paragrafo 3, del trattato, purché essi contengano un riferimento
esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente
regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo
87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica
di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
a) qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte
le condizioni di cui al presente regolamento;
b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente
regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. I singoli aiuti concessi in base ad un regime di cui al paragrafo
2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 1, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notificazione
di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino
direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
Articolo 4
Aiuti alla formazione esentati
1. I regimi di aiuti ed i singoli aiuti destinati alla formazione devono
soddisfare le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 7.
2. Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica,
la sua intensità non può essere superiore al 25 % per
le grandi imprese ed al 35 % per le piccole e medie imprese.
Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 5 punti percentuali
per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti
a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo
3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese
stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità
regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a),
del trattato.
3. Quando l'aiutò è concesso a favore della formazione
generale, la sua intensità non può essere superiore al
50 % per le grandi imprese e al 70 % per le piccole e medie imprese.
Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 5 punti percentuali
per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti
a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo
3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese
stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità
regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a),
del trattato.
4. Le intensità massime di cui ai paragrafi 2 e 3 sono maggiorate
di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori
svantaggiati.
5. Nei casi in cui il progetto di aiuto preveda elementi di formazione
specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti
ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in
cui non sia possibile stabilire se il progetto di aiuto alla formazione
abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità
relative alla formazione specifica, di cui al paragrafo 2.
6. Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi,
la sua intensità può raggiungere il 100 % indipendentemente
dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica
o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro
attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e
b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri
comunitari.
7. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti per la formazione
sono i seguenti:
a) costi del personale docente;
b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della
formazione;
c) altre spese correnti, come materiali, forniture, ecc.;
d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da
riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione,
fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui
ai punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto
le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato
alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.
I costi ammissibili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi
per voci.
Articolo 5
Concessione di singoli aiuti di importo elevato
L'esenzione non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad
un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di
1 milione di EUR.
Articolo 6
Cumulo
1. I massimali di aiuto di cui agli articoli 4 e 5 si applicano indipendentemente
dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con
fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.
2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono
essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario,
in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe
luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal
presente regolamento.
Articolo 7
Trasparenza e controllo
1. Gli Stati membri, quando applicano un regime di aiuti esentati in
virtù del presente regolamento, o concedono un singolo aiuto
parimenti esentato al di fuori di un tale regime, trasmettono alla Commissione,
entro dieci giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni
relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti secondo il modello di
cui all'allegato II.
2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuti
esentati in virtù del presente regolamento, dei singoli aiuti
concessi in applicazione di tali regimi e dei singoli aiuti esentati
in virtù del presente regolamento concessi al di fuori dei regimi
di aiuti esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni
necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente
regolamento sono soddisfatte. Gli Stati membri devono conservare le
registrazioni relative agli aiuti singoli per un periodo di dieci anni,
a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché
quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere
dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma
del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli
Stati membri interessati le trasmettono, entro 20 giorni lavorativi,
oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa,
tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare
se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.
3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente
regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel
quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello
di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato
elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione
al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale
essa si riferisce.
Articolo 8
Entrata in vigore e periodo di validità
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.
2. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento,
i regimi di aiuti esentati a norma del regolamento stesso continuano
a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.
Per la Commissione
Mario Monti
Membro della Commissione
(1) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
(2) GU C 89 del 28.3.2000, pag. 8.
(3) GU C 343 dell'11.11.1998, pag. 10.
(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
(5) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.
ALLEGATO I
Definizione delle piccole e medie imprese
[estratto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile
1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L
107 del 30.4.1996, pag. 4)]
"Articolo 1
1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate 'PMI', sono definite
come imprese:
- aventi meno di 250 dipendenti, e
- aventi:
- o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, o
- un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,
- e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo
3.
2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa,
la 'piccola impresa' è definita come un'impresa:
- avente meno di 50 dipendenti, e
- avente:
- o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, o
- un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,
- e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo
3.
3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i
cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 % o più da una
sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese conformi
alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa
soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici,
società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a
condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o
congiunto, sull'impresa,
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile
determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter
legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più
da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non
conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare
i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene,
direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei
diritti di voto.
5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri
tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.
6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso
l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali
finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di 'PMI', 'media
impresa', 'piccola impresa', o 'microimpresa' soltanto se detta circostanza
si ripete durante due esercizi consecutivi.
7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno
(ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante
un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano
frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello
dell'ultimo esercizio contabile approvato.
8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle
dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di
un'impresa di recente costituzione, la cui contabilità non è
stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una
stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio."
ALLEGATO III
Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione
Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento
di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento
(CE) n. 994/98 del Consiglio
Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per
le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti
di esenzione per categoria adottati a norma del regolamento (CE) n.
994/98 del Consiglio.
Le relazioni devono essere trasmesse anche in forma elettronica.
Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù
dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo
1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio
1. Titolo del regime di aiuti
2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile
3. Spesa
Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto
dal regime o per ciascun aiuto singolo (per esempio: sovvenzioni, prestiti
agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso,
in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare
su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente stimate se non
si dispone dei dati precisi.
I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità
seguenti:
Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento
di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato,
garanzia, ecc.):
3.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite
di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti
sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare
totale delle nuove garanzie prestate;
3.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite
di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti
e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà:
l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi
pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in
oggetto;
3.3. il numero dei nuovi progetti sovvenzionati;
3.4. il numero totale stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati
dai nuovi progetti (se del caso);
3.5. l'importo totale stimato degli investimenti agevolati con nuovi
progetti;
3.6. la ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per
regioni definite al livello 2 della NUTS(1) o a un livello più
dettagliato, oppure distinguendo fra regioni assistite secondo l'articolo
87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c) e regioni non assistite;
3.7. la ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per
settori di attività del beneficiario (in caso di più settori,
indicare le quote rispettive), distinguendo:
- Agricoltura
- Pesca e acquacoltura
- Miniere di carbone
- Industria manifatturiera
di cui:
Siderurgia
Cantieri navali
Fibre sintetiche
Industria automobilistica
Altre industrie manifatturiere (da precisare)
- Servizi
di cui:
Servizi di trasporto marittimo
Altri servizi di trasporto
Servizi finanziari
Altri servizi (da precisare)
- Altri settori da precisare
4. Altre informazioni ed osservazioni.
(1) Nomenclatura delle unità territoriali statistiche nella
CE.
|