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1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro
autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali
realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo
di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti
realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà
di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento
è stato maggiore.
2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili
dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età
inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento
del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale
impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a
concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni
complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione
di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal
presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore
dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei
conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali
o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,
ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese
e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in
vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa
o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la
media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli
investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello
successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media
il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello
Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento,
la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto
di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria.
L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per
natura.
5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di
incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di
cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli
obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore
autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti
a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività
di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto,
ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni
immobili.
7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF
e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge
23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2.
8. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per
il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n. 489.
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