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1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella allegata alla presente
legge sono soppresse, salvo quanto segue:
a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno
2001 abbiano già realizzato investimenti ed eseguito conferimenti
in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla disciplina
di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999,
n. 133, e successive modificazioni, possono continuare a fruire dei
relativi benefici, ovvero, in alternativa, optare per l'incentivo di
cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi
è comunque consentito per le spese sostenute per formazione e
aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito
operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi
benefici. Il valore del patrimonio netto che si assume a questi fini
da parte di persone fisiche, società in nome collettivo e società
in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, anche
per opzione irrevocabile, non può eccedere quello risultante
dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, salvi gli eventuali
decrementi successivi. Gli stessi soggetti possono, in alternativa e
per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando
per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il
cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute
per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo
4, comma 2, e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota
agevolata ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.
2.ABROGATO dal D.L. n. 138 del 8 luglio 2002 convertito nella legge
n.178 del 8 agosto 2002 pubblicata nel supplemento ordinario n.168 della
G.U. n.187 del 10 agosto 2002.
3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge e fruenti delle
agevolazioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
466, e nell'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999,
n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini della attribuzione
del credito di imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci di cui
all'articolo 105, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
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