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In relazione ad alcune osservazioni fatte dalla stampa in merito alla
circolare n. 4/E del 2002, si fa presente che, pe un refuso, il senso
della frase relativa alla concorrenza dei beni strumentali usati nella
determinazione degli investimenti effettuati nel quinquennio di riferimento
dell'agevolazione Tremonti-bis, e' risultato capovolto.
Il testo corretto della risposta resa al primo quesito del paragrafo
4 della circolare e' pertanto il seguente: "Si ricorda, inoltre,
che l'acquisto dei beni strumentali usati non concorre al calcolo della
media degli investimenti"
Lo stesso incipit della proposizione ("Si ricorda che.") e'
chiaramente indicativo, del resto, della volonta' di confermare, sul
punto, la prassi amministrativa indicata dalle precedenti circolari
181/E del 1994 e 154/E del 1995, per come desumibile anche dal paragrafo
2.1 della circolare 90/E del 2001, secondo cui "i criteri adottati
per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono
anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai
fini del confronto".
Deve correttamente ritenersi, pertanto, che i beni strumentali usati,anche
se rilevanti ai fini del calcolo dei disinvestimenti da assumere sia
ai fini della media che del periodo agevolato di riferimento, NON concorrono
nel calcolo della media degli investimenti.
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