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Ministero delle finanze Circ. 3-5-1996 n. 108/E Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, I.V.A., imposta di registro e tasse sulle concessioni governative. |
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6.1 Agevolazioni per nuovi investimenti (art. 3, commi da 85 a 91, della legge n. 549 del 1995) 6.1.1 Costruzione in appalto D. La costruzione a mezzo di contratto di appalto di beni immobili - strumentali per natura e per destinazione - su terreno proprio, può essere considerata agevolabile ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995 R. La realizzazione tramite appalto di un bene immobile su terreno proprio può essere considerata nuovo investimento e, come tale, agevolabile ai sensi del comma 88 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, sempreché siano rispettate le condizioni ivi previste. 6.1.2 Investimenti in nuovi impianti D. La proroga al 30 aprile 1996 riguarda esclusivamente i beni strumentali nuovi o anche le altre tipologie di investimento: costruzione di nuovi impianti, ampliamenti, ristrutturazioni, ecc.? R. L'agevolazione prevista dal comma 88 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 si applica ai beni strumentali nuovi, consegnati o spediti entro il 30 aprile 1996, ancorché destinati ad operazioni di ammodernamento o di ampliamento di impianti esistenti, nonché alla realizzazione di nuovi impianti. 6.1.3 Società con esercizi che si chiudono al 30 giugno D. Con la chiusura dell'esercizio al 30 giugno 1995 ha avuto termine l'ultimo periodo per beneficiare ordinariamente dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. Si chiede di conoscere se in tale ipotesi possa valere la miniproroga prevista dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995: contratti conclusi entro il 30 settembre 1995 e consegna o spedizione dei beni entro il 30 aprile 1996? R. Per l'applicazione della disposizione prevista dal comma 88 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 i necessario, che la condizione della conclusione dei contratti si verifichi entro la data del 30 settembre 1995 comunque, ove antecedente al 30 settembre 1995, non oltre la data di chiusura del periodo di imposta agevolato, cioè non oltre la data di chiusura del periodo di imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994. Nella fattispecie rappresentata, pertanto, la predetta disposizione, nel rispetto delle altre condizioni, è applicabile soltanto in caso di contratti conclusi entro il 30 giugno 1995. 6.1.4 Cumulabilità con altre agevolazioni D. Quali sono esattamente le agevolazioni cumulabili con quella di cui al comma 85 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995? R. Secondo quanto disposto dal comma 91 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, le agevolazioni previste nei commi che precedono non sono cumulabili con le altre agevolazioni statali concesse a qualsiasi titolo alle attività produttive in base all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 415 del 1992, convertito dalla legge n. 488 del 1992, al decreto - legge n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104 del 1995 e al decreto - legge n. 244 del 1995, convertito dalla legge n. 341 del 1995. La predetta agevolazione di cui all'art. 3, comma 85, è cumulabile, invece, con quelle concesse all'attività di ricerca ai sensi delle predette leggi. Resta ferma, di conseguenza, la cumulabilità fra i benefici sopra menzionati e le altre agevolazioni, sia fiscali che finanziarie, recate da leggi diverse da quelle espressamente richiamate dal citato comma 91 come, ad esempio, la legge 28 novembre 1965, n. 1329 (cosiddetta Sabatini). 6.1.5 Modalità di calcolo dell'agevolazione D. Quali sono le modalità per l'individuazione del volume degli investimenti e del plafond di raffronto ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995? R. 11 comma 85 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 prevede che il beneficio fiscale si applica, nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto per le diverse aree, per gli investimenti realizzati nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, nonché, per le imprese di piccole dimensioni, nel restante territorio nazionale, assumendo il volume dei predetti investimenti in eccedenza rispetto alla media degli investimenti del periodo di imposta anteriore a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati c dei quattro precedenti. AI riguardo si ritiene che il raffronto vada effettuato separatamente, per ciascuna delle aree territoriali anzidette (ciò, quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b singolarmente considerati e il restante territorio nazionale) tra il volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta agevolato c la media di quelli realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. 6.1.6 Società senza ricavi e/o dipendenti D. Si può affermare che un'impresa, purché esistente al 15 settembre 1995, sia ammessa all'agevolazione per il 1996 prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, anche se chiude il 1995 senza ricavi e lo dipendenti (in quanto sta procedendo alla costruzione degli impianti)? R. Tenuto conto della generica formulazione della norma, l'agevolazione di cui al comma 85 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 si applica all'impresa esistente al 15 settembre 1995 anche se ha chiuso l'esercizio in corso alla predetta data senza ricavi e/o dipendenti. 6.1.7 Esercizi non coincidenti con l'anno solare D. Anche nel caso di esercizi non coincidenti con Panno solare (ad esempio con chiusura al 30 novembre 1995 o al 31 gennaio 1996), restano ferme le condizioni relative alle date indicate nel comma 88 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 per la stipulazione del contratto, per il versamento del 20To e per la data di consegna? R. I termini del 30 settembre 1995 per la conclusione del contratto e del 30 aprile 1996 per la consegna o spedizione dei beni, previsti dal comma 88 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, prescindono dalla data di chiusura degli esercizi dei soggetti agevolati che scadono successivamente a detti termini, essendo posti unicamente quali condizioni da osservare ai fini della determinazione dell'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994. 6.1.8 Utilizzo del bene entro il 30 aprile 1996 D. La norma di legge è esplicita nel porre come unica condizione che la consegna o spedizione del bene abbia luogo entro il 30 aprile 1996. L'entrata in funzione del bene, con il conseguente inizio dell'ammortamento, deve comunque aver luogo entro il termine del periodo di imposta in corso a detta data? R. In conseguenza dell'introduzione della disposizione di cui all'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, la quale prevede una disciplina antielusiva volta al recupero del beneficio in caso di successiva cessione dei beni oggetto di investimento, per i beni il cui acquisto è di competenza del periodo di imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994, nonché per quelli che si considerano realizzati in tale periodo, ai sensi dell'art. 3, comma 88, della citata legge n. 549, non assume rilievo, ai fini dell'agevolazione, la loro entrata in funzione entro la data di chiusura di detto periodo. Ai fini dell'individuazione del periodo di imposta in cui l'investimento si considera effettuato, resta ferma comunque la rilevanza del momento di entrata in funzione per gli acquisti di competenza del periodo di imposta in corso al 12 giugno 1994 e dei periodi precedenti. 6.1.9 Natura del pagamento del 20% del prezzo o del costo del bene D. L'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995 pone tra le varie condizioni da rispettare, per usufruire delle agevolazioni ivi previste, che sia effettuato il versamento di un importo pari ad almeno il 20% del prezzo o del costo del bene, senza specificare a quale titolo. Si può quindi ritenere idoneo anche un versamento a titolo di caparra o deposito cauzionale? R. Il termine generico di "importo" usato nell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995 non condiziona la natura del pagamento che, pertanto, può essere effettuato anche a titolo di caparra o di deposito cauzionale. 6.1.10 Esistenza del soggetto al 15 settembre 1995 D. Sono ammesse al beneficio di cui all'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 le società costituite il 15 settembre 1995, anche se 1'omologazione, avvenuta successivamente a tale data? R. Ai fini dell'ammissione al beneficio previsto dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 si ritiene sufficiente che la società sia stata costituita entro il 15 settembre 1995, anche se a tale data non sia intervenuto il provvedimento di omologazione. Relativamente alle imprese individuali, si ritiene sufficiente che dalla dichiarazione di inizio attività presentata ai fini dell'I.V.A. risulti che l'impresa era esistente alla data del 15 settembre 1995. 6.1.11 Pagamento del 20% nei contratti di leasing D. L'onere di pagare il 20% riguarda solo l'utilizzatore nei confronti della società di leasing e/o anche la società di leasing deve avere versato un analogo importo al fornitore del bene? R. Nei casi di locazione finanziaria la condizione posta dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, prevede il versamento dell'importo, del 20 per cento del prezzo del bene acquisito da parte della sola impresa utilizzatrice nei confronti della società di leasing. 6.1.12 Data di conclusione del contratto D. La norma dispone la conclusione del contratto non oltre il 30 settembre 1995. Per stabilire esattamente la data del contratto possibile fare riferimento alle norme generali che disciplinano i rapporti contrattuali e comunque ricorrere agli strumenti generalmente utilizzati nei rapporti commerciali? R. L'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995 pone, tra l'altro, quale condizione per la sua applicabilità che i contratti relativi all'acquisizione dei beni oggetto di investimento agevolato "risultino conclusi non oltre il 30 settembre 1995". Tenuto conto che la norma non richiede particolari oneri probatori si ritiene che per la verifica di tale condizione sia sufficiente far ricorso alla documentazione generalmente utilizzata nei rapporti commerciali e rilevante anche ai fini tributari (cfr. art. 22, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.) 6.1.13 Strumentalità degli immobili D. Le proroghe sono concesse solo per immobili strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa. Fino a quando i beni agevolati dovranno avere tale requisito? R. I commi 87 e 88 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 escludono espressamente dai benefici ivi previsti gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. Stante il tenore letterale delle disposizioni, dovrebbe ritenersi incompatibile con la concessione del beneficio il successivo cambio di destinazione degli immobili in discorso, nel senso cioè che un tale evento, in qualunque periodo si verifichi, dovrebbe costituire fatto risolutivo del beneficio stesso comportando l'applicazione della disposizione contenuta nel comma 89 dello stesso art. 3. Considerato che quest'ultima disposizione limita ai due periodi d'imposta successivi a quelle in cui gli investimenti sono realizzati l'onere del mantenimento degli stessi presso l'impresa, si ritiene che nella fattispecie ipotizzata l'agevolazione non venga meno se la condizione dell'utilizzo diretto sussiste almeno per un analogo periodo di tempo. Pertanto, l'eventuale cambio di destinazione avvenuto nel corso di detto periodo è da considerarsi equivalente ad una operazione di cessione con le conseguenze da essa derivanti assumendo ai fini della determinazione dell'eventuale sopravvenienza attiva il valore normale da determinare con riferimento al momento del cambio di destinazione. 6.1.14 Lavori su aree fabbricabili D. L'agevolazione di cui all'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, compete anche nel caso di acquisto di area fabbricabile con opera di costruzione iniziata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. La concessione edilizia da atto della strumentalità per natura, ma non di quella per destinazione, la cui conoscenza potrebbe essere solo successiva. È possibile agevolare questo tipo di investimento? R. La condizione posta dal comma 87, secondo periodo, dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, secondo cui l'investimento immobiliare o limitato ai beni strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento preclude l'applicabilità del beneficio di cui al comma 85 nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta nel quale si pu6 fruire dell'agevolazione non sussistono, per gli immobili di cui trattasi, entrambe le due condizioni (strumentalità per natura e utilizzo esclusivo nell'esercizio dell'impresa) previsti dalla norma stessa. 6.1.15 Opere in corso di esecuzione al 31 dicembre 1995 D. Si può verificare il caso di un immobile la cui costruzione in economia abbia raggiunto al termine del 1995 uno stato di avanzamento lavori che è considerato investimento per il 1995, periodo in cui non è richiesta la strumentalità per destinazione. Se l'opera viene completata nel 1996 e concessa in locazione, non v'è dubbio, che gli stati di avanzamento lavori del 1996 non siano agevolabili, ma tale situazione rischia di travolgere anche l'investimento 1995? R. L'esclusione dall'ambito degli investimenti agevolabili degli immobili strumentali per natura, non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che effettua l'investimento, si applica solo agli effetti delle disposizioni recate dai commi 85 e 88 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995. Pertanto, in caso di immobili realizzati nel corso di più esercizi, l'applicazione del beneficio, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, per la parte dell'investimento realizzata nel periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e in quello successivo, non viene meno ove l'immobile, una volta ultimato, non sia destinato all'utilizzo esclusivo dell'esercizio dell'impresa. 6.1.16 Norma antielusiva D. Il comma 89 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 fa riferimento alla perdita dell'agevolazione nel caso di cessione del bene. Cosa accade se il bene viene trasferito per effetto di conferimento ordinario, oppure se fa parte di una azienda ceduta? Come vengono trattate, inoltre, agli stessi effetti, le operazioni diffusione e di scissione? R. Ai fini dell'applicazione della disposizione antielusiva di cui al comma 89 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, assumono rilievo tutte le operazioni di cessione da cui derivano componenti di reddito fiscalmente rilevanti. Nel volume dei disinvestimenti rilevanti agli stessi effetti va ricompreso anche il valore normale dei beni destinati a finalità di consumo personale o familiare dell'imprenditore, o assegnati ai soci, anche in sede di liquidazione ordinaria o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, assumono rilevanza ai fini in questione gli atti di conferimento in società e le operazioni di cessione dell'azienda o di rami aziendali; sono invece da escludere le operazioni considerate fiscalmente neutre, quali ad esempio, le fusioni e le scissioni. 6.1.17 Sovrapposizione tra le agevolazioni D. Le istruzioni lasciano intendere l'alternativa "piena" tra diverse disposizioni, e cioè la miniproroga del comma 88 e l'estensione dell'agevolazione al 1996 prevista dal comma 85 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, per i beni che hanno tutti i requisiti previsti dalle norme. A proposito della prima disposizione, viene precisato che essa "compete in alternativa all'ammissione al beneficio previsto dal comma 85". Ciò significa che se una impresa beneficia della miniproroga entro il 30 aprile 1996 perde completamente la possibilità di detassare investimenti in zone depresse effettuati dal 1° maggio 1996 in poi? R. Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, approvate con D.M. 15 febbraio 1996, è stato precisato che il comma 88 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, non ha carattere vincolante e, pertanto, in alternativa, i beni ivi considerati (cioè quelli consegnati o spediti nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 ed entro il 30 aprile 1996) possono essere assunti quali investimenti del periodo d'imposta di loro consegna o spedizione ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa di cui al precedente comma 85. Resta comunque inteso, che l'eventuale applicazione del citato comma 88 non pregiudica la applicabilità, ricorrendone i presupposti, dell'agevolazione di cui al comma 85 con riferimento ad altri investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994. 6.1.18 Investimenti entrati in funzione nel 1995 o nel 1996 D. Le istruzioni non richiedono più il requisito dell'entrata in funzione per i beni che sono stati consegnati a partire dal 1995 (rectius dal primo periodo successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994). Esse però affermano che "resta ferma la rilevanza del momento dell'entrata in funzione "per gli acquisti di competenza di periodi precedenti. Questo significa che un bene acquistato nel 1994 sarà detassato nel 1995 o nel 1996 se entra in funzione in questi periodi, oppure che non sarà mai detassato se al 31 dicembre 1996 non risulta utilizzato? R. Ad ulteriore precisazione di quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione e al precedente punto 6.1.8, si chiarisce che i beni il cui acquisto sia di competenza del periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994, non entrati in funzione entro la data di chiusura di tale periodo, possono essere computati nel volume degli investimenti agevolati del successivo periodo d'imposta (1995), oltre che nel caso in cui vengano messi in funzione in tale secondo periodo, anche nel caso in cui, pur non essendo entrati in funzione, siano posseduti alla data del 15 settembre 1995. 6.1.19 Compilazione del prospetto per la determinazione del reddito reinvestito D. Si chiede di conoscere se ai fini della compilazione del prospetto per la determinazione del reddito reinvestito contenuto nei modelli di dichiarazione relativi ai redditi 1995, si debba tener conto anche degli investimenti realizzati ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge 28 dicembre 1995. n. 549. R. Tenuto conto che il prospetto per la determinazione del reddito reinvestito serve a stabilire l'ammontare del reddito da agevolare nel periodo d'imposta considerato (1995), si ritiene che in esso debba essere indicato soltanto il totale degli investimenti relativi ai beni consegnati o spediti entro il 31 dicembre 1995. Infatti anche se ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, gli investimenti relativi ai beni consegnati o spediti dopo il 31 dicembre 1995 si considerano comunque realizzati nel periodo, d'imposta 1995, tuttavia la medesima disposizione stabilisce che il reddito agevolato va escluso dalla imposizione nel periodo d'imposta in cui i beni sono consegnati o spediti. 6.1.20 Riporto delle perdite D. Nel caso in cui sussistano perdite di anni precedenti, non potute utilizzare in quanto per effetto dell'applicazione della legge Tremonti nei periodi d'imposta da quest'ultima considerati non emerge un reddito imponibile, si chiede di conoscere se ai fini della determinazione dell'acconto relativo al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994, possa tenersi conto di dette perdite. R. L'art. 3, comma 92, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce che: "ai fini dell'acconto relativo al terzo periodo, d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, l'imposta dovuta per l'esercizio precedente va rideterminata computando il reddito d'impresa senza tener conto delle esclusioni dal reddito previste dai commi da 85 a 91". La citata disposizione recata dal comma 92, dell'art. 3, stabilisce, in sostanza, che la determinazione dell'acconto relativo al primo periodo d'imposta successivo a quello ultimo di applicazione dell'agevolazione prevista dai precedenti commi, non deve essere influenzata dall'ammontare del reddito, agevolato. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'imposta dovuta per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994 non risulti superiore al limite stabilito ai fini dell'obbligo di versamento dell'acconto per il successivo periodo d'imposta. In sede di rideterminazione di detta imposta potrà tenersi conto anche di eventuali perdite pregresse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla vigente normativa per il riporto delle perdite stesse. 6.1.21 Individuazione del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati D. Ai fini della norma antielusiva contenuta nell'art. 3, comma 89, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si chiede di conoscere per gli investimenti riguardanti i beni consegnati o spediti entro il 30 aprile 1996 di cui al precedente comma 88, quale debba ritenersi '71 secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati". R. L'ultima parte dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, stabilisce che per i beni consegnati o spediti dopo il 31 dicembre 1995, l'investimento si considera realizzato nel periodo d'imposta in cui il contratto si i concluso, ed il reddito agevolato va escluso dall'imposizione nel periodo d'imposta in cui i beni sono consegnati o spediti. Poiché il successivo comma 89, che contiene la norma antielusiva, fa decorrere "il secondo periodo, d'imposta successivo" da quello in cui gli investimenti sono realizzati, ne discende che anche con riferimento agli investimenti riguardanti i beni consegnati o spediti dopo il 31 dicembre 1995, ma entro, il 30 aprile 1996, il secondo periodo d'imposta il 1997. 6.1.22 Acquisto di immobile da parte di una impresa avente per oggetto la costruzione e la vendita di immobili D. Una società che svolge l'attività di costruzione e vendita di immobili, ha acquistato nell'anno 1994 un fabbricato classificato A/10, utilizzato dal venditore come uffici. Successivamente, nei primi mesi dell'anno 1995 la società esegue una serie di interventi affinché, l'immobile, rispettando le vigenti norme, potesse essere locato all'amministrazione comunale per adibirlo a scuola. Si chiede di conoscere se l'intero investimento possa considerarsi agevolabile ai sensi del D.L. n. 357 del 1994 (legge Tremonti) visto che gli interventi che sono stati realizzati, tra l'altro necessari per rendere gli impianti a norma, hanno permesso una utilizzazione del tutto nuova dell'immobile, passando da uffici a scuola. R. Nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi è stato, precisato, che le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale (in base all'attività effettivamente esercitata) la costruzione di immobili per la successiva rivendita, non possono fruire dell'agevolazione con riferimento agli immobili costruiti (o acquistati per venderli) costituendo essi beni - merce. 6.1.23 Acquisto e riattivazione di immobile D. Nel 1995 una società ha acquistato, da una società in fallimento, vari capannoni industriali non utilizzati da quasi un decennio, rivendendoli poi ad altri imprenditori. Questi ultimi, successivamente, hanno sostenuto costi rilevanti per la riattivazione. Si chiede di conoscere se detti imprenditori che utilizzano direttamente gli immobili, possano essere destinatari delle norme agevolative previste dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e, in caso positivo, si chiede di precisare se, ai fini del calcolo per l'agevolazione, siano rilevanti soltanto i costi sostenuti per la riattivazione od anche quelli sostenuti per l'acquisto degli immobili. R. L'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 stabilisce che per investimento si intende, fra l'altro, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento, di impianti esistenti nonché l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. Pertanto, nel caso proposto i da ritenersi che sono agevolabili solo i costi sostenuti per la riattivazione dell'impianto. Non è invece agevolabile il costo sostenuto per l'acquisto degli immobili, in quanto per questi non si ravvisa il requisito della "novità" previsto dalla norma agevolativa. fonte: De Agostini Professionale |