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Ministero delle finanze Circ. 15-5-1997 n. 137/E Risposte ai quesiti in materia di imposte sui redditi, IVA, imposta di registro, ICI. |
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13.1 Cambio da adottare per il "de minimis" D.: Quale è il cambio da adottare per il "de minimis" ai fini della agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995. R.: Ai fini della verifica del plafond disponibile relativo all'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, per la quale si è scelto di fruire del regime del "de minimis", il tasso di conversione ECU da adottare è quello fissato alla data di chiusura del periodo d'imposta agevolato. 13.2. Recupero dell'agevolazione e determinazione della sopravvenienza attiva per i veicoli di cui all'art. 67, comma 10, secondo periodo, del T.U.I.R. D.: Nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi (paragrafo 14 dell'Appendice relativo al "Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento") viene precisato che "l'investimento consistente nell'acquisto dei veicoli cui si applica il regime di deducibilità limitata di cui all'art. 67, comma 10, del T.U.I.R., concorre a formare il volume degli investimenti agevolabili per un ammontare pari al 50 per cento del costo sostenuto. Corrispondentemente, nel caso di cessione dei beni in esame occorrerà tener conto, ai fini della decurtazione degli investimenti, del 50 per cento del corrispettivo realizzato". Si chiede se tale precisazione riguarda anche le cessioni dei suddetti veicoli per i quali nel 1995 si è fruito dell'agevolazione Tremonti nella misura del 100 per cento ovvero si riferisce alle cessioni, effettuate successivamente al periodo d'imposta 1996, relativamente ai predetti autoveicoli che hanno fruito della agevolazione ai sensi dell'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995? R.: L'art. 3 comma 89, della L. n. 549 del 1995, ha introdotto una disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale si procede al recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli investimenti stessi. In particolare, la norma prevede che il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo il volume degli investimenti del periodo di imposta agevolato di un ammontare pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto di agevolazione e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta in cui si procede alle cessioni, per la realizzazione di investimenti delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore). Ciò posto, considerato che per l'investimento realizzato nel 1995, (consistente nell'acquisto dei veicoli cui si applica, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996, il limite di deducibilità del 50 per cento), la società, ai fini della determinazione dell'agevolazione di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, ha assunto l'investimento agevolato al 100 per cento, si ritiene che per la determinazione della sopravvenienza attiva derivante dal recupero dell'agevolazione, prevista dal citato art. 3, comma 89, il corrispettivo relativo alla cessione dei predetti beni deve essere considerato per l'intero importo. Pertanto, la precisazione contenuta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi si riferisce alla cessione dei veicoli, di cui all'art. 67, comma 10, secondo periodo, del T.U.I.R., per i quali si è fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995. 1 3.3 Determinazione della media degli investimenti nel caso di immobili strumentali per natura non utilizzati direttamente dall'impresa D.: Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 3, commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995, si chiede che nella media vi rientrano anche gli immobili strumentali per natura non utilizzati direttamente dall'impresa? R.: Considerato che per il confronto fra investimenti agevolati e media degli esercizi precedenti occorre prendere a base "investimenti omogenei", si ritiene che nella determinazione della media degli esercizi precedenti devono essere esclusi gli investimenti consistenti in immobili strumentali per natura non utilizzati direttamente dall'impresa. Si fa presente, tuttavia, che per l'immobile strumentale per natura, in fase di costruzione nel corso del quinquennio precedente a quello agevolato, i costi relativi all'investimento realizzato in tali periodi d'imposta vanno inclusi nella determinazione della media degli investimenti allorché, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi al periodo d'imposta 1996, l'immobile ultimato venga anche direttamente utilizzato dall'impresa. Fonte: De Agostini Professionale |