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Oggetto:
Quesito. Art. 3 D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge
8 agosto 1994, n. 489. Detassazione del reddito reinvestito.
Sintesi:
Nel caso di investimento costituito dall'acquisto di beni strumentali
nuovi da parte di un consorzio o di una societa' consortile, i benefici
di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994 sono applicabili ai soci consorziati,
nei termini e con le modalita' ivi stabiliti, in relazione alla quota
di partecipazione di ciascuno di essi. Cio' in quanto il consorzio e
la societa' consortile non svolgono una vera e propria attivita' imprenditoriale,
ma si limitano a disciplinare e coordinare l'attivita' dei consorziati.
Inoltre, con riferimento alla realizzazione di beni strumentali da un
consorzio per conto delle imprese consorziate, l'investimento si considera
effettuato dai singoli consorziati tra i quali, per ciascun periodo
d'imposta, vanno ripartiti i costi sostenuti dal consorzio in base agli
stati di avanzamento dei lavori.
Testo:
L'Associazione all'oggetto indicata, con istanza del 23 marzo 1995,
ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito all'applicazione
del regime agevolativo previsto dall'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994,
n.357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, relativamente ad
una determinata fattispecie.
In particolare, e' stato prospettato il caso di imprese di costruzioni
che eseguono l'opera appaltata tramite un consorzio o una societa' consortile
costituita ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406, i quali effettuano acquisti di beni strumentali nuovi
che utilizzano per conto e nell'interesse dei consorziati sui quali
sono riversati sia i costi che i ricavi della gestione.
Con riferimento ai costi relativi a detti investimenti, la citata Associazione
ha chiesto conferma della validita' della propria tesi secondo cui il
richiamato art.3 del D.L. n. 357 del 1994 e' applicabile a favore delle
singole societa' consorziate in funzione della loro quota di partecipazione,non
essendo possibile attribuirlo al consorzio o alla societa' consortile,tenuto
conto della loro natura giuridica e della funzione che essi svolgono.
In merito a quanto sopra si rileva che, nelle istruzioni ai modelli
di dichiarazione approvati con D.M. 15 febbraio 1995, con riferimento
al caso
di beni strumentali realizzati da un consorzio per conto delle imprese
consorziate, e' stato precisato che l'investimento si considera effettuato
dai
singoli consorziati tra i quali, per ciascun periodo d'imposta, vanno
ripartiti i costi sostenuti dal Consorzio in base agli stati d'avanzamento
dei lavori.
Tale principio scaturisce dalla considerazione che l'art. 2602 del codice
civile definisce il consorzio un'associazione di imprenditori per la
disciplina ed il coordinamento delle attivita' delle rispettive imprese.
Esso,pertanto, rientra nell'ambito associativo, in quanto non ha come
scopo il profitto.
Il Consorzio, quindi, non svolge una vera e propria attivita' imprenditoriale,
ma si limita a disciplinare e coordinare l'attivita' dei consorziati.
Pur essendo prevista per il consorzio l'iscrizione nel registro delle
imprese (art. 2612 c.c.) e pur avendo una indipendenza patrimoniale
che e' tipica delle persone giuridiche, esso ha, in effetti, soltanto
una funzione strumentale rispetto all'attivita' imprenditoriale che,
invece, costituisce una caratteristica distintiva dei soggetti consorziati.
Analoghe considerazioni valgono nei confronti della societa' consortile
che, come si e' gia' avuto modo di rilevare con circolare ministeriale
n. 10 del 6 aprile 1988, prot. 9/277, al pari del Consorzio, non deve
conseguire l'utile dell'opera da dividere tra le imprese riunite ne'
correre l'alea dell'opera stessa, dato che il risultato, in utile o
in perdita, dell'affare deve prodursi direttamente in capo alle imprese
riunite.
Coerentemente al principio, secondo il quale le imprese riunite restano
titolari del contratto intervenuto con il committente, e' stato altresi'
precisato che la valutazione delle opere e dei servizi in corso di esecuzione
alla fine di ciascun periodo d'imposta va effettuata dalle singole imprese
riunite, ancorche' l'opera venga eseguita per il tramite di uno strumento
operativo comune.
Sulla base di quanto precede, anche nel caso prospettato di investimenti
costituiti dall'acquisto di beni strumentali nuovi da parte di un consorzio
o di una societa' consortile, i benefici di cui all'art.3 del D.L. n.357
del 1994, nei termini e con le modalita' ivi stabiliti, sono applicabili
ai soci consorziati in relazione alla quota di partecipazione di ciascuno
di essi, sempre che sussistano le caratteristiche ed i requisiti sopra
evidenziati.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dell'Associazione interessata.
Fonte: ministero delle finanze
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