Risoluzione del 15/05/1995 prot. 122 - Emanato da Ministero delle Finanze
Dipartimento delle Entrate Dir.centrale: Affari giuridici e contenz. tributario Servizio III

Oggetto:
Quesito. Art. 3 D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. Detassazione del reddito reinvestito.
Sintesi:
Nel caso di investimento costituito dall'acquisto di beni strumentali nuovi da parte di un consorzio o di una societa' consortile, i benefici di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994 sono applicabili ai soci consorziati, nei termini e con le modalita' ivi stabiliti, in relazione alla quota di partecipazione di ciascuno di essi. Cio' in quanto il consorzio e la societa' consortile non svolgono una vera e propria attivita' imprenditoriale, ma si limitano a disciplinare e coordinare l'attivita' dei consorziati.
Inoltre, con riferimento alla realizzazione di beni strumentali da un consorzio per conto delle imprese consorziate, l'investimento si considera effettuato dai singoli consorziati tra i quali, per ciascun periodo d'imposta, vanno ripartiti i costi sostenuti dal consorzio in base agli stati di avanzamento dei lavori.
Testo:
L'Associazione all'oggetto indicata, con istanza del 23 marzo 1995, ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito all'applicazione del regime agevolativo previsto dall'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n.357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, relativamente ad una determinata fattispecie.
In particolare, e' stato prospettato il caso di imprese di costruzioni che eseguono l'opera appaltata tramite un consorzio o una societa' consortile costituita ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, i quali effettuano acquisti di beni strumentali nuovi che utilizzano per conto e nell'interesse dei consorziati sui quali sono riversati sia i costi che i ricavi della gestione.
Con riferimento ai costi relativi a detti investimenti, la citata Associazione ha chiesto conferma della validita' della propria tesi secondo cui il richiamato art.3 del D.L. n. 357 del 1994 e' applicabile a favore delle singole societa' consorziate in funzione della loro quota di partecipazione,non essendo possibile attribuirlo al consorzio o alla societa' consortile,tenuto conto della loro natura giuridica e della funzione che essi svolgono.
In merito a quanto sopra si rileva che, nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione approvati con D.M. 15 febbraio 1995, con riferimento al caso
di beni strumentali realizzati da un consorzio per conto delle imprese consorziate, e' stato precisato che l'investimento si considera effettuato dai
singoli consorziati tra i quali, per ciascun periodo d'imposta, vanno ripartiti i costi sostenuti dal Consorzio in base agli stati d'avanzamento dei lavori.
Tale principio scaturisce dalla considerazione che l'art. 2602 del codice civile definisce il consorzio un'associazione di imprenditori per la disciplina ed il coordinamento delle attivita' delle rispettive imprese. Esso,pertanto, rientra nell'ambito associativo, in quanto non ha come scopo il profitto.
Il Consorzio, quindi, non svolge una vera e propria attivita' imprenditoriale, ma si limita a disciplinare e coordinare l'attivita' dei consorziati.
Pur essendo prevista per il consorzio l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2612 c.c.) e pur avendo una indipendenza patrimoniale che e' tipica delle persone giuridiche, esso ha, in effetti, soltanto una funzione strumentale rispetto all'attivita' imprenditoriale che, invece, costituisce una caratteristica distintiva dei soggetti consorziati.
Analoghe considerazioni valgono nei confronti della societa' consortile che, come si e' gia' avuto modo di rilevare con circolare ministeriale n. 10 del 6 aprile 1988, prot. 9/277, al pari del Consorzio, non deve conseguire l'utile dell'opera da dividere tra le imprese riunite ne' correre l'alea dell'opera stessa, dato che il risultato, in utile o in perdita, dell'affare deve prodursi direttamente in capo alle imprese riunite.
Coerentemente al principio, secondo il quale le imprese riunite restano titolari del contratto intervenuto con il committente, e' stato altresi' precisato che la valutazione delle opere e dei servizi in corso di esecuzione alla fine di ciascun periodo d'imposta va effettuata dalle singole imprese riunite, ancorche' l'opera venga eseguita per il tramite di uno strumento operativo comune.
Sulla base di quanto precede, anche nel caso prospettato di investimenti costituiti dall'acquisto di beni strumentali nuovi da parte di un consorzio o di una societa' consortile, i benefici di cui all'art.3 del D.L. n.357 del 1994, nei termini e con le modalita' ivi stabiliti, sono applicabili ai soci consorziati in relazione alla quota di partecipazione di ciascuno di essi, sempre che sussistano le caratteristiche ed i requisiti sopra evidenziati.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dell'Associazione interessata.

Fonte: ministero delle finanze