Risoluzione 20 novembre 1995
Ministero delle Finanze
Protocollo 2235

Con lettera del 5 settembre 1995, codesto studio professionale ha chiesto l'avviso della scrivente in merito all'applicazione dell'art. 3 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994 n. 489.
In particolare, e` stato chiesto se nell'ambito della voce "beni strumentali" adottata nel citato articolo, rientri la seguente categoria di beni: diritti patrimoniali d'autore finalizzati alla riproduzione e/o sfruttamento di opere artistiche o letterarie di nuova produzione.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Il citato art. 3 stabilisce la detassazione del reddito d'impresa reinvestito, nella misura del 50 per cento, tra l'altro, per le spese sostenute per l'acquisto di "beni strumentali nuovi", ricorrendo i presupposti ivi indicati.
Con circolare ministeriale n. 181/E del 27 ottobre 1994, e` stato affermato che "tenuto conto che la nozione di bene strumentale comprende anche beni immateriali, si precisa che gli investimenti agevolati riguardano anche l'acquisto di detti beni, tra i quali sono compresi brevetti, know how e simili".
In merito si ritiene che gli esempi riportati nella citata circolare siano a titolo meramente esemplificativo. Peraltro, nella stessa circolare e` stato chiarito che il requisito della "novita`"dell'acquisto sussiste di regola oltre che per gli acquisti dell'inventore anche per quelli prevenienti "dall'autore".
Pertanto, come peraltro specificato nella richiamata circolare ministeriale, l'agevolazione compete a condizione che si tratti di beni strumentali immateriali soggetti ad ammortamento, e presentino il requisito della novita`.
Stabilito quanto sopra, tenuto conto che ai fini di detto requisito nella citata pronuncia dell'amministrazione finanziaria si fa espressamente riferimento all'ipotesi di acquisto "dall'autore", ad avviso della scrivente il beneficio fiscale non spetta qualora si tratti di acquisto da chi ha la titolarita` del diritto stesso, ma non e` l'autore dell'opera dell'ingegno.
Cio` posto, si rileva che la prassi contrattuale configura in merito le seguenti forme di sfruttamento: l'acquisto della titolarita` del diritto d'autore, ovvero la concessione di una licenza d'uso dell'opera dell'ingegno che consente all'impresa che ne ha assunto la titolarita` di godere del bene di proprieta` altrui in modo parziale (nel tempo e/o nello spazio).
Fonte: il sole24ore