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Con lettera del 5 settembre 1995, codesto studio professionale ha chiesto
l'avviso della scrivente in merito all'applicazione dell'art. 3 del
decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla
legge 8 agosto 1994 n. 489.
In particolare, e` stato chiesto se nell'ambito della voce "beni
strumentali" adottata nel citato articolo, rientri la seguente
categoria di beni: diritti patrimoniali d'autore finalizzati alla riproduzione
e/o sfruttamento di opere artistiche o letterarie di nuova produzione.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Il citato art. 3 stabilisce la detassazione del reddito d'impresa reinvestito,
nella misura del 50 per cento, tra l'altro, per le spese sostenute per
l'acquisto di "beni strumentali nuovi", ricorrendo i presupposti
ivi indicati.
Con circolare ministeriale n. 181/E del 27 ottobre 1994, e` stato affermato
che "tenuto conto che la nozione di bene strumentale comprende
anche beni immateriali, si precisa che gli investimenti agevolati riguardano
anche l'acquisto di detti beni, tra i quali sono compresi brevetti,
know how e simili".
In merito si ritiene che gli esempi riportati nella citata circolare
siano a titolo meramente esemplificativo. Peraltro, nella stessa circolare
e` stato chiarito che il requisito della "novita`"dell'acquisto
sussiste di regola oltre che per gli acquisti dell'inventore anche per
quelli prevenienti "dall'autore".
Pertanto, come peraltro specificato nella richiamata circolare ministeriale,
l'agevolazione compete a condizione che si tratti di beni strumentali
immateriali soggetti ad ammortamento, e presentino il requisito della
novita`.
Stabilito quanto sopra, tenuto conto che ai fini di detto requisito
nella citata pronuncia dell'amministrazione finanziaria si fa espressamente
riferimento all'ipotesi di acquisto "dall'autore", ad avviso
della scrivente il beneficio fiscale non spetta qualora si tratti di
acquisto da chi ha la titolarita` del diritto stesso, ma non e` l'autore
dell'opera dell'ingegno.
Cio` posto, si rileva che la prassi contrattuale configura in merito
le seguenti forme di sfruttamento: l'acquisto della titolarita` del
diritto d'autore, ovvero la concessione di una licenza d'uso dell'opera
dell'ingegno che consente all'impresa che ne ha assunto la titolarita`
di godere del bene di proprieta` altrui in modo parziale (nel tempo
e/o nello spazio).
Fonte: il sole24ore
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