Risoluzione 27 ottobre 1995
Ministero delle Finanze
Protocollo 6/669/95

Con la nota sopra distinta codesta Associazione ha chiesto di conoscere se l'agevolazione prevista dall'articolo 3 del decreto legge, n.357 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n.489 del medesimo anno, possa ritenersi applicabile anche nell'ipotesi di acquisto di un immobile strumentale per natura di nuova costruzione, mancante (alla data del rogito da stipularsi entro il 15 dicembre 1995) di alcune opere, precisando che l'immobile sara` successivamente completato in ogni sua parte a cura dell'acquirente, eventualmente mediante appalto.
Al riguardo si fa presente che, in caso di acquisto di un immobile strumentale per natura al "rustico", successivamente completato in economia dall'imprenditore o tramite appalto a terzi , il costo di acquisto del fabbricato puo` essere considerato investimento agevolato anche se l'immobile non e` entrato in funzione.
La necessita` del successivo completamento del bene porta, infatti, ad assimilare l'ipotesi prospettata a quella della costruzione in economia o mediante appalto a terzi del bene, per la quale non rileva il momento dell'entrata in funzione del bene stesso. Tale assimilazione non e`peraltro, ammissibile in caso di acquisto di un immobile gia` sostanzialmente idoneo a essere utilizzato, rispetto alla quale il successivo intervento dell'acquirente risulta finalizzato alla effettuazione di mere rifiniture o di adattamenti a particolare esigenze dell'acquirente stesso.

Fonte: il sole24ore