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Con la nota sopra distinta codesta Associazione ha chiesto di conoscere
se l'agevolazione prevista dall'articolo 3 del decreto legge, n.357
del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n.489 del medesimo
anno, possa ritenersi applicabile anche nell'ipotesi di acquisto di
un immobile strumentale per natura di nuova costruzione, mancante (alla
data del rogito da stipularsi entro il 15 dicembre 1995) di alcune opere,
precisando che l'immobile sara` successivamente completato in ogni sua
parte a cura dell'acquirente, eventualmente mediante appalto.
Al riguardo si fa presente che, in caso di acquisto di un immobile strumentale
per natura al "rustico", successivamente completato in economia
dall'imprenditore o tramite appalto a terzi , il costo di acquisto del
fabbricato puo` essere considerato investimento agevolato anche se l'immobile
non e` entrato in funzione.
La necessita` del successivo completamento del bene porta, infatti,
ad assimilare l'ipotesi prospettata a quella della costruzione in economia
o mediante appalto a terzi del bene, per la quale non rileva il momento
dell'entrata in funzione del bene stesso. Tale assimilazione non e`peraltro,
ammissibile in caso di acquisto di un immobile gia` sostanzialmente
idoneo a essere utilizzato, rispetto alla quale il successivo intervento
dell'acquirente risulta finalizzato alla effettuazione di mere rifiniture
o di adattamenti a particolare esigenze dell'acquirente stesso.
Fonte: il sole24ore
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